Articolo abrogato dal D. Leg.vo del 04/03/2014 n. 27 a decorrere dal 30/03/2014. L’articolo 5 così recitava: “Art. 5 - (Divieto di utilizzo di determinate sostanze) - 1. Fatto salvo quanto stabilito all'allegato 5, a decorrere dal 1° luglio 2006, è vietato immettere sul mercato apparecchiature elettriche ed elettroniche nuove rientranti nelle categorie individuate nell'allegato 1 A, nonché sorgenti luminose ad incandescenza, contenenti piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (pbb) od etere di difenile polibromurato (pbde).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) alle apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell'allegato 1 A;

b) ai pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006;

c) al reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006.”

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