- La legge 28 settembre 1939, n. 1822, disciplina gli autoservizi di linea. L'art. 1, come sostituto dall'art. 45 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771, recita:

"Art. 1. - Sono soggetti a concessione tutti i servizi pubblici automobilistici per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (autolinee) di qualunque natura e durata che si effettuino a itinerario fisso, anche se abbiano carattere saltuario.

Tali concessioni vengono accordate a ditte di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria che risultino associate all'organizzazione sindacale competente.

I concessionari hanno l'obbligo di trasportare gli effetti postali su richiesta dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi".

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