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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128
D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128
D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128
D. Leg.vo 22/06/2016, n. 128
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014, ed in particolare l’articolo 1 e l’allegato B, numero 29); Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento eur |
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2014/53/UE, detta le norme per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature r |
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Art. 2. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «apparecchiatura radio»: un prodotto elettrico o elettronico che emette ovvero riceve intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione o un prodotto elettrico o elettronico che deve essere completato con un accessorio, come un’antenna, per poter emettere ovvero ricevere intenzionalmente onde radio a fini di radiocomunicazione o radiodeterminazione; b) «radio comunicazione»: comunicazione per mezzo di onde radio; c) «radiodeterminazione»: determinazione della posizione, della velocità ovvero di altre caratteristiche di un oggetto o l’ottenimento di informazioni relative a tali parametri grazie alle proprietà di propagazione delle onde radio; d) «onde radio»: onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3000 GHz, propagate nello spazio senza guida artificiale; e) «interfaccia radio»: le specifiche dell’uso regolamentato dello spettro radio; |
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Art. 3. - Requisiti essenziali1. Le apparecchiature radio sono fabbricate in modo da garantire: a) la protezione della salute e della sicurezza di persone e di animali domestici e beni, compresi gli obiettivi riguardanti i requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva 2014/35/UE e la relativa normativa di attuazione, ma senza applicazione di limiti minimi di tensione; b) un adeguato livello di compatibilità elettromagnetica ai sensi della direttiva 2014/30/UE e la relativa normativa di att |
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Art. 4. - Fornitura di informazioni sulla conformità delle combinazioni di apparecchiature radio e software1. I fabbricanti di apparecchiature radio e di software che consentono il funzionamento previsto delle apparecchiature radio forniscono al Ministero e alla Commissione europea informazioni sulla conformità delle combinazioni previste di apparecchiatur |
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Art. 5. - Registrazione dei tipi di apparecchiatura radio in talune categorie1. A decorrere dal 12 giugno 2018 i fabbricanti registrano i tipi di apparecchiatura radio nelle categorie di apparecchiature caratterizzate da un basso livello di conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 nel sistema centrale di cui al comma 4 del presente articolo, prima che tali apparecchiature radio siano immesse sul mercato. In sede di registra |
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Art. 6. - Messa a disposizione sul mercato1. È consentita la messa a disposizione sul mercato solo delle apparecchiature |
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Art. 7. - Messa in servizio e uso1. Sono consentiti la messa in servizio e l’uso delle apparecchiature radio se, adeguatamente installate, sottoposte a |
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Art. 8. - Notifica delle specifiche delle interfacce radio e assegnazione delle classi di apparecchiature radio1. Conformemente alla procedura di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 il Ministero notifica le interfacce radio che intende regolamentare, ad eccezione: |
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Art. 9. - Libera circolazione delle apparecchiature radio1. Non è ostacolata, per motivi attinenti agli aspetti disciplinati dal presente decreto, la messa a disposizione sul mercato nel territo |
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Capo II - OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI |
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Art. 10. - Obblighi dei fabbricanti1. All’atto dell’immissione delle loro apparecchiature radio sul mercato, i fabbricanti assicurano che siano state progettate e fabbricate conformemente ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3. 2. I fabbricanti provvedono affinché le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull’uso dello spettro radio. 3. I fabbricanti preparano la documentazione tecnica di cui all’articolo 21 ed eseguono o fanno eseguire la relativa procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17. Qualora la conformità dell’apparecchiatura radio alle prescrizioni applicabili sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE. 4. I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data in cui l’apparecchiatura radio è stata immessa sul mercato. |
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Art. 11. - Rappresentanti autorizzati1. Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato. Gli obblighi di cui all’articolo 10, comma 1, e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui all’articolo 10, comma 3, non rientrano nel mandato del rappresentante autorizza |
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Art. 12. - Obblighi degli importatori1. Gli importatori immettono sul mercato solo apparecchiature radio conformi. 2. Prima di immettere un’apparecchiatura radio sul mercato gli importatori assicurano che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 17 e che le apparecchiature radio siano costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull’uso dello spettro radio. Essi assicurano che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che la marcatura CE sia apposta sull’apparecchiatura radio, che quest’ultima sia accompagnata dalle informazioni e dai documenti di cui all’articolo 10, commi 8, 9 e 10, e che il fabbricante abbia rispettato le prescrizioni di cui all’articolo 10, commi 6 e 7. L’importatore, se ritiene o ha motivo |
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Art. 13. - Obblighi dei distributori1. Quando mettono un’apparecchiatura radio a disposizione sul mercato, i distributori si comportano con la dovuta diligenza ed applicano le prescrizioni del presente decreto. 2. Prima di mettere l’apparecchiatura radio a disposizione sul mercato i distributori verificano che essa rechi la marcatura CE, sia accompagnata dalla documentazione necessaria in base al presente decreto nonché dalle istr |
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Art. 14. - Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori1. Un importatore o distributore è ritenuto un fabbricante ai fini del present |
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Art. 15. - Identificazione degli operatori economici1. Gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza che ne facciano richiesta: |
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Capo III - CONFORMITÀ DELLE APPARECCHIATURE RADIO |
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Art. 16. - Presunzione di conformità delle apparecchiature radio1. Le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di ess |
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Art. 17. - Procedure di valutazione della conformità1. Il fabbricante effettua una valutazione di conformità dell’apparecchiatura radio rispetto ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3. Nella valutazione di conformità sono prese in considerazione tutte le condizioni di funzionamento cui le apparecchiature sono destinate; per il requisito essenziale di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), la valutazione tiene altresì conto delle condizioni ragionevolmente prevedibili. Per le apparecchiature radio che possono assumere diverse configurazioni, con la valutazione di conformità si conferma altresì che le apparecchiature radio soddisfano la conformità ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 in tutte le possibili configurazioni. |
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Art. 18. - Dichiarazione di conformità UE1. La dichiarazione di conformità UE attesta il rispetto dei requisiti essenziali di cui all’articolo 3. 2. La dichiarazione di conformit&ag |
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Art. 19. - Principi generali della marcatura CE1. La marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo |
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Art. 20. - Regole e condizioni per l’apposizione della marcatura CE e del numero di identificazione dell’organismo notificato1. La marcatura CE deve essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta, a meno che ciò non sia possibile o non sia consentito a causa della natura dell’apparecchiatu |
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Art. 21. - Documentazione tecnica1. La documentazione tecnica contiene tutti i dati necessari o i dettagli relativi agli strumenti utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3. Essa include almeno gli elementi indic |
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Capo IV - NOTIFICA DEGLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITÀ |
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Art. 22. - Autorizzazione e notifica1. Il Ministero autorizza e notifica gli organismi di valutazione di conformità ad eseguire, in qua |
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Art. 23. - Procedure di autorizzazione e di notifica1. Il Ministero è responsabile dell’istituzione e dell’esecuzione delle procedure necessarie per l’autorizzazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati, anche per quanto riguarda l’ottemperanza all’articolo 28. |
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Art. 24. - Prescrizioni relative all’autorità di notifica1. Il Ministero dello sviluppo economico, quale autorità di notifica e ai fini dell’attività di autorizzazione, nonché l’organismo nazionale di accreditamento, ai fini dell’attività di valutazione e controllo, organizzano e gestiscono le relative attività nel rispetto delle seguenti prescriz |
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Art. 25. - Obbligo di informazione a carico dell’autorità di notifica1. Il Ministero informa la Commissione europea delle procedure per la valutazione e l |
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Art. 26. - Prescrizioni relative agli organismi notificati1. Ai fini della notifica, l’organismo di valutazione della conformità rispetta le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 11. 2. L’organismo di valutazione della conformità è disciplinato a norma della legge nazionale di uno Stato membro e ha personalità giuridica. 3. L’organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dall’organizzazione e dal prodotto che valuta. Un organismo appartenente a un’associazione d’imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell’assemblaggio, nell’utilizzo o nella manutenzione delle apparecchiature radio che esso valuta può essere ritenuto un organismo del genere a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l’assenza di qualsiasi conflitto di interesse. 4. L’organismo di valutazione della conformità, i suoi alti dirigenti e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l’installatore, né l’acquirente, né il proprietario, né l’utilizzatore o il responsabile della manutenzione delle apparecchiature radio sottoposti alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. Ciò non preclude l’uso delle apparecchiature radio valutate che sono necessarie per il funzionamento dell’orga |
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Art. 27. - Presunzione di conformità degli organismi notificati1. Qualora dimostri la propria conformità ai criteri stabiliti nelle pertinent |
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Art. 28. - Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati1. Un organismo notificato, qualora subappalti compiti specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra a un’affiliata, garantisce che il subappa |
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Art. 29. - Domanda di notifica1. L’organismo di valutazione della conformità presenta una domanda di autorizzaz |
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Art. 30. - Procedura di notifica1. Il Ministero autorizza solo gli organismi di valutazione della conformità che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 26. 2. Il Ministe |
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Art. 31. - Elenchi degli organismi notificati1. L’elenco degli organismi notificati a norma del presente decreto, inclusi i |
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Art. 32. - Modifiche delle notifiche1. Qualora accerti o sia informato che un organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui all |
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Art. 33. - Contestazione della competenza degli organismi notificati1. Il Ministero fornisce alla Commissione europea, su richiesta, tutte le informazioni relative alla base della notifica o del man |
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Art. 34. - Obblighi operativi degli organismi notificati1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità conformemente alle procedure di valutazione della conformità di cui agli allegati III e IV. 2. Le valutazioni della conformità sono eseguite in modo proporzionale, evitando oneri superflui per gli operatori econ |
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Art. 35. - Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati1. Avverso le decisioni degli organismi notificati può essere espletata l&rsqu |
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Art. 36. - Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati1. Gli organismi notificati informano il Ministero: a) di qualunque rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un’approvazione del sistema di qualità confor |
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Art. 37. - Scambio di esperienze1. Il Ministero partecipa allo scambio di esperienze organizzato dalla Commissione eu |
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Art. 38. - Coordinamento degli organismi notificati1. Il Ministero richiede agli organismi notificati la partecipazione, direttamente o |
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Capo V - SORVEGLIANZA DEL MERCATO, CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE RADIO E PROCEDURA DI SALVAGUARDIA |
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Art. 39. - Sorveglianza del mercato e controllo delle apparecchiature radio1. Il Ministero è l’autorità di sorveglianza del mercato ed effettua tale attività anche in collaborazione con gli organi di Polizia di cui all’articolo 1, commi 13 e 15, della legge 31 luglio 1997, n. 249 R. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico competenti per la materia disciplinata dal presente decreto ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, e successive modificazioni, irrogano le sanzioni di cui all’articolo 46. 2. Il Ministero effettua la sorveglianza sulla conformità a quanto stabilito dal presente decreto delle apparecchiature immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle messe in esercizio, anche mediante prelievo delle apparecchiature medesime, conformemente agli articoli da 15 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008. In particolare controlla in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche delle apparecchiature radio attraverso verifiche documentarie e, se del caso, verifiche fisiche e di laboratorio, sulla base di adeguato campionamento. In tale attività tiene conto di principi consolidati di valutazion |
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Art. 40. - Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio che presentano rischi1. Qualora il Ministero abbia motivi sufficienti per ritenere che un’apparecchiatura radio disciplinata dal presente decreto presenti un rischio per la salute o l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, effettua una valutazione dell’apparecchiatura radio interessata che investa tutte le prescrizioni pertinenti di cui al presente decreto. Se nel corso della valutazione di cui al precedente periodo il Ministero conclude che l’apparecchiatura radio non rispetta le prescrizioni di cui al presente decreto, fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 46, chiede tempestivamente all’operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere l’apparecchiatura radio conforme alle suddette prescrizioni oppure |
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Art. 41. - Procedura di salvaguardia dell’Unione1. Se, all’esito procedura di cui all’articolo 40, commi 3 e 4, sono sollevate obiezioni sulla misura provvisoria presa dal Ministero o da altra autorità di sorveglianza di altro Stato membro e, a segui |
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Art. 42. - Apparecchiature radio conformi che presentano rischi1. Se il Ministero, dopo aver effettuato una valutazione ai sensi dell’articolo 40, comma 1, ritiene che un’apparecchiatura radio, pur conforme al presente decreto, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente dec |
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Art. 43. - Procedura a livello nazionale per le apparecchiature radio non conformi1. Salvo quanto previsto dagli articoli 39 e 46, il Ministero ingiunge all’operatore economico interessato di porre fine, entro il termine perentorio di sei mesi, alla situazione di non conformità quando, all’esito dei controlli di cui all’articolo 39, comma 2, verifica che: a) la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 20 del presente decreto; |
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Capo VI - COMMISSIONE CONSULTIVA E COMITATO |
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Art. 44. - Commissione consultiva1. Il Ministero, a mezzo di provvedimento dirigenziale, istituisce una commissione consu |
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Art. 45. - Procedura di comitato1. Il Ministero partecipa con propri rappresentanti alle attività del comitato |
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Capo VII - SANZIONI |
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Art. 46. - Sanzioni1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio non conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3, oppure apparecchiature per le quali non è stata eseguita la relativa procedura di valutazione di conformità di cui all’articolo 17, oppure apparecchiature non costruite in modo tale da poter essere utilizzate in almeno uno Stato membro senza violare le prescrizioni applicabili sull’uso dello spettro radio, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.292 a euro 31.755 e del pagamento di una somma da euro 26 a euro 158 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316. Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque apporta modifiche alle apparecchiature dotate della prescritta marcatura che comportano mancata conformità ai requisiti essenziali. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l’importatore che mette a disposizione sul mercato in qualunque forma apparecchiature radio che presentano almeno una delle non conformità di cui all’articolo 43, comma 1, lettere da a) ad l), è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.322 a euro 15.877 e del pagamento di una somma da euro 13 a euro 78 per ciascuna apparecchiatura. In ogni caso la sanzione amministrativa non può superare la somma complessiva di euro 132.316. |
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Capo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI |
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Art. 47. - Revisione e relazioni1. Il Ministero presenta alla Commissione le relazioni sull’applicazione del pr |
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Art. 48. - Disposizioni transitorie1. È consentita la messa a disposizione sul mercato o la messa in servizio del |
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Art. 49. - Disposizioni finali1. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea il testo d |
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Art. 50. - Abrogazione1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto legis |
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Art. 51. - Clausola di invarianza finanziaria1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono der |
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Art. 52. - Entrata in vigore1. Ferme restando le decorrenze disposte dall’articolo 49 della direttiva 2014/ |
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Allegato I - Apparecchiature non contemplate dal presente decreto1. Apparecchiature radio utilizzate da radioamatori ai sensi dell’articolo 1, definizione 56, delle norme radio dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU), tranne nel caso in cui le apparecchiature siano state messe a disposizione sul mercato. Non sono considerati messi a disposizione sul mercato: |
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Allegato II - Modulo a di valutazione della conformità controllo interno della produzione1. Il controllo interno della produzione è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2, 3 e 4 del presente allegato e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che le apparecchiature radio interessate soddisfano i requisiti essenziali di cui all’articolo 3. 2. Documentazione tecnica |
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Allegato III - Moduli B e C di valutazione della conformitàESAME UE DEL TIPO E CONFORMITÀ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE Quando si fa riferimento al presente allegato, la procedura di valutazione della conformità deve seguire i moduli B (esame UE del tipo) e C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione) del presente allegato. Modulo B - Esame UE del tipo 1. L’esame UE del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui un organismo noti ficato esamina il progetto tecnico di un’apparecchiatura radio, nonché verifica e certifica che il progetto tecnico di tale apparecchiatura radio rispetta i requisiti essenziali di cui all’articolo 3. 2. L’esame UE del tipo è effettuato mediante la valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dell’apparecchiatura radio effettuata esaminando la documentazione tecnica e la documentazione probatoria di cui al punto 3, senza esame di un campione (progetto tipo). 3. Il fabbricante presenta una richiesta di esame UE del tipo a un unico organismo notificato di sua scelta. La domanda deve contenere: a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, il nome e l’indir |
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Allegato IV - Modulo H di valutazione della conformitàCONFORMITÀ BASATA SULLA GARANZIA TOTALE DI QUALITÀ 1. La conformità basata sulla garanzia totale di qualità è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai punti 2 e 5, e si accerta e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che l’apparecchiatura radio in questione risponde ai requisiti del presente decreto a essa applicabili. 2. Produzione Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della fabbricazione, dell’ispezione delle apparecchiature radio finite e delle prove delle apparecchiature radio interessate, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 3. Sistema di qualità 3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità a un organismo notificato di sua scelta per le apparecchiature radio in questione. La domanda deve contenere: a) il nome e l’indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; b) la documentazione tecnica per ciascun tipo di apparecchiatura radio che intende fabbricare. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, gli elementi di cui all’allegato V; c) la documentazione relativa al sistema di qualità; e |
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Allegato V - Contenuto della documentazione tecnicaLa documentazione tecnica, ove applicabile, contiene almeno i seguenti elementi: a) la descrizione generale dell’apparecchiatura radio comprensiva di: i. fotografie o illustrazioni che presentano le caratteristiche esterne, la marcatura e il layout interno; |
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Allegato VI - Dichiarazione di conformità UE (N. XXX)1. Apparecchiatura radio (numero di prodotto, di tipo, di lotto o di serie): 2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato: 3. La presente dichiarazione di conformit& |
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Allegato VII - Dichiarazione di conformità UE semplificataLa dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 10, comma 9, deve essere presentata come segue: |
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