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D. Min. Sviluppo Econ. 07/04/2017, n. 101

Regolamento concernente la sorveglianza ed i controlli sulle apparecchiature radio ai sensi dell’articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128.
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Premessa


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguard

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Art. 1. - Finalità, definizioni, adeguamento alla normativa europea delegata e di esecuzione

1. Il presente regolamento ha lo scopo di determinare le modalità di svolgimento dei controlli inerenti alla sorveglianza sulla conformità delle apparecchiature radio immesse sul mercato ovvero delle apparecchiature messe a disposizione sul mercato e di quelle in servizio e in uso, ai sensi del

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Art. 2. - Attività di sorveglianza

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico è l'autorità di sorveglianza del mercato di cui all'articolo 39 del decreto, e svolge in particolare le seguenti attività:

a) stabilisce il programma nazionale di sorveglianza del mercato;

b) cura il necessario coordinamento dell'intera attività di sorveglianza e controllo e fornisce direttive agli Ispettorati territoriali;

c) coadiuva l'attività di controllo svolta sul territorio, riceve copia della documentazione inerente ai controlli svolti e adotta i provvedimenti di propria competenza sentita, se del caso, la Commission

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Art. 3. - Controlli

1. I controlli sono svolti attraverso verifiche documentali e verifiche fisiche in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto.

2. Per l'espletamento dei controlli sulle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato sono da verificare:

a) presso il distributore:

1) la presenza della marcatura CE sull'apparecchiatura radio o sulla relativa targhetta e sull'imballaggio apposta in modo visibile, leggibile e, solo sull'apparecchiatura o sulla relativa targhetta anche in modo indelebile; nei casi in cui sia stata applicata la procedura di valutazione della conformità di cui all'allegato IV del decreto, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato di pari altezza della marcatura CE;

2) che la marcatura CE sia stata apposta dal fabbricante o dal suo mandatario prima della sua immissione sul mercato e che essa rispetti la forma e le proporzioni indicate nell'allegato II del regolamento 765/2008 anche in caso di riduzione o di allargamento della marcatura CE medesima e, laddove essa abbia un'altezza inferiore ai 5 mm, rimanga visibile e leggibile; la marcatura CE apposta sull'apparecchiatura radio non deve indurre in errore circa il suo significato o il simbolo grafico della marcatura CE stessa; le altre marcature apposte sull'apparecchiatura radio non devono compromettere la visibilità, la leggibilità e il significato della marcatura CE;

3) che ogni singola apparecchiatura radio sia accompagnata dalla dichiarazione di conformità UE o dalla dichiarazione di conformità UE semplificata tradotte in lingua italiana, aggiornate e conformi rispettivamente all'allegato VI del decreto e all'allegato VII del decreto. In caso di dichiarazione di conformità UE semplificata, il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica che all'indirizzo internet ivi indicato la dichiarazione di conformità UE sia liberamente consultabile e che essa sia conforme all'allegato VI, tradotta in lingua italiana e aggiornata;

4) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del numero di tipo, di serie, e di lotto o comunque di qualsiasi elemento che ne consenta l'identificazione;

5) la presenza su ciascuna apparecchiatura radio ovvero sull'imballaggio o su un documento di accompagnamento qualora le dimensioni o la natura dell'apparecchiatura radio non lo consentano, del nome del fabbricante, della sua denominazione commerciale o il suo marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva verifica altresì la completezza

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Art. 4. - Modalità di espletamento dei controlli

1. I controlli di cui all'articolo 3 e, ove necessario gli accertamenti tecnici, sono svolti dal personale incaricato all'attività ispettiva attraverso l'espletamento di visite ispettive. Al termine della visita ispettiva è compilato il verbale di accertamento, accompagnato da eventuali relazioni tecniche.

2. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva è autorizzato a svolgere le visite ispettive presso le sedi ed in tutti gli altri luoghi di esercizio dell'attività del fabbricante, del suo rappresentante autorizzato, dell'importatore e del distributore delle apparecchiature radio messe a disposizione sul mercato. Il personale incaricato dello svolgimento dell'attività ispettiva è altresì autorizzato a svolgere le visite ispettive sulle apparecchiature radio in servizio o in uso.

3. Ove lo ritenga utile per lo svolgimento dei controlli di

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Art. 5. - Elenco del personale incaricato allo svolgimento dell'attività di controllo

1. Il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelett

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Art. 6. - Verifiche di laboratorio

1. In attuazione di quanto indicato all'articolo 39, comma 3 del decreto, se il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico ritiene necessarie ulteriori verifiche di laboratorio, rispetto agli eventuali accertamenti tecnici già eseguiti dagli Ispettorati territoriali competenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, incarica della lor

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Art. 7. - Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Ministro delle comunicazioni 30 ottobre 2002, n. 275.

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