Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D. Leg.vo 09/07/2024, n. 100.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Leg.vo 09/07/2024, n. 100 la disposizione si applica a decorrere dal 28/12/2024 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punti da 1.1. a 1.12. dell’allegato I-bis del presente decreto e dal 28/04/2026 per le categorie o classi di apparecchiature radio di cui alla parte I, punto 1.13. dell’allegato I-bis del presente decreto.

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