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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 10/08/2018, n. 104
D. Leg.vo 10/08/2018, n. 104
D. Leg.vo 10/08/2018, n. 104
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[Premessa]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni; Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi; Vista la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo; Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni; Vista la legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ed in particolare l' |
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Capo I - Norme in materia di fabbricazione, detenzione, porto delle armi da fuoco e loro tracciabilità |
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Art. 1. - Oggetto e campo di applicazione1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 |
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Art. 2. - Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 5271. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1, è sostituito dal seguente: «Art. 1. 1. Il presente decreto costituisce attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle armi da fuoco della categoria A della direttiva, limitatamente ai casi in cui la detenzione e il porto sono consentiti nel territorio dello Stato, nonché alle armi da fuoco delle categorie B e C della medesima direttiva.»; b) l'articolo 1-bis è sostituito dal seguente: |
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Art. 3. - Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 7731. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 31, primo comma, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai titolari di licenza per la fabbricazione di armi di cui al presente comma è consentita, all'interno dei siti di fabbricazione indicati nella licenza, la rottamazione delle parti d'arma dai medesimi fabbricate e non ancora immesse sul mercato, anche se provviste della marcatura o dei segni identificativi o distintivi di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110. L'avvenuta rottamazione delle parti d'arma, iscritte nel registro di |
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Art. 4. - Modifiche alla legge 18 giugno 1969, n. 3231. Alla legge 18 giugno 1969, n. 323, il secondo comma dell'articolo unico, è sostituito dal seguente: «La li |
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Art. 5. - Modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 1101. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527.»; b) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte,» sono sostituite dalle seguenti: «contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte,»; 2) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52» sono sostituite dalle seguenti: «prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall'articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008,»; c) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 6. - Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 1571. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 7. - Modifiche al del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 3561. All'articolo 12 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazi |
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Art. 8. - Modifiche alla legge 6 dicembre 1993, n. 5091. All'articolo 3, comma 2, della legge 6 dicembre 1993, n. 509, la lettera c) è sostituita dalla seguente: &la |
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Art. 9. - Modifiche alla legge 21 dicembre 1999, n. 5261. All'articolo 11 della legge 21 d |
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Art. 10. - Modifiche al decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 |
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Art. 11. - Norme di semplificazione in materia di tracciabilità delle armi e delle munizioni1. Al fine di assicurare standard uniformi degli strumenti di controllo delle armi da fuoco e delle munizioni e garantire lo scambio di dati con gli altri Stati membri dell'Unione europea, è istituito presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, un sistema informatico dedicato per la tracciabilità delle armi e delle munizioni. 2. Il sistema di cui al comma 1 contiene le seguenti informazioni: a) per le armi da fuoco il tipo, la marca, il modello, il calibro, il numero di catalogo se presente, la classificazione secondo la normativa europea se presente, il numero di matricola di ciascuna arma e la marcatura apposta sul telaio o sul fusto quale marcatura unica ai sensi dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché il numero di matricola o la marcatura unica applicata alle loro parti, nel caso in cui questa differisca dalla marcatura apposta sul telaio o sul fusto di ciascuna arma da fuoco. Il sistema contiene, altresì, i dati identificativi dei fornitori, degli acquirenti, dei detentori dell'arma, ivi compresi quelli riguardanti la sede legale qualora tali soggetti esercitino attività d'impresa, l'indicazione delle operazioni aventi |
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Capo II - Norme transitorie e finali |
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Art. 12. - Disposizioni transitorie e finali1. Le disposizioni di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 18 giugno 1969, n. 323, nonché quelle di cui all'articolo 22, comma 9, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, come modificate dal presente decreto, si applicano all'atto del rinnovo delle licenze ivi richiamate, rilasciate entro la data di entrata in vigore del decreto medesimo. 2. Fino all'adozione del decreto regolamentare previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal presente decreto, è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di |
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Art. 13. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera d), numero 3), e dell'articolo 11, comma 1, del presente decreto, pari complessivamente ad euro 800.000 per l'anno 2018, |
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Art. 14. - Entrata in vigore1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 14 settembre 2018. 2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 13, comma 6 (2): a) all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla |
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