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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 21/12/1999, n. 526
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[Premessa] |
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Capo I - Disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari |
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Art. 1 - (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel risp |
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Art. 2. - (Criteri e principi direttivi generali della delega legislativa)1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 saranno informati ai seguenti principi e criteri generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvederanno all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, saranno introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse; c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legis |
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Art. 3. - (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)1. Il Governo é autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, |
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Art. 4 - (Pubblicazione per l'attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei |
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Art. 5. - (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, é delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa e di regolamenti com |
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Art. 6. - (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)1. Il Governo é autorizzato ad emanare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'arti |
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Art. 7. - (Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86)1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modifica |
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Capo II - Disposizioni particolari di adempimento diretto, criteri speciali di delega legislativaOmissis. |
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Art. 16. - (Norme in materia di domicilio professionale)1. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dell'iscrizione o del mantenimento |
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Art. 21. - (Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici)1. All'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, é aggiunto, in f |
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Art. 22. - (Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega)1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata a |
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Art. 29. - (Poteri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)1. Il comma 2 dell'articolo 54 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, é sostituito dal seguente: |
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Art. 30. - (Tutela degli interessi finanziari comunitari)1. Al fine di assicurare, per la tutela degli interessi finanziari comunitari, gli stessi strumenti a |
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Allegato A - (Articolo 1, comma 1)98/34/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. 98/48/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. |
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Allegato B - (Articolo 1, commi 1 e 3)98/5/CE: direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui é stata acquistata |
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Allegato C - (Articolo 3)98/35/CE: direttiva del Consiglio, del 25 maggio 1998, che modifica la direttiva 94/58/CE concernente |
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