1) al primo comma, dopo la parola "presentata" sono inserite le seguenti: "nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma" e le parole "metà della" sono soppresse;
2) il secondo comma è abrogato;
b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma.";
c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:
"L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.".
2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
a) le parole "superiore ad un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a lire cinquecentomila";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.".