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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 24/08/2021, n. 118
D.L. 24/08/2021, n. 118
D.L. 24/08/2021, n. 118
D.L. 24/08/2021, n. 118
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 17/06/2022, n. 83
- L. 21/10/2021, n. 147 (Legge di conversione). In vigore dal 24/10/2021.
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PremessaIL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di introdurre misure di supporto alle imprese per consentire loro di contenere e superare gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha prodotto e sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale; |
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Capo I - Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale |
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Art. 1. - Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa1. All'articolo 389 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislati |
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Art. 1-bis - Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società a responsabilità limitata e nelle società cooperative |
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Art. 2. - Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa |
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Art. 3 - Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto |
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Art. 4. - Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti |
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Art. 5. - Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento |
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Art. 6. - Misure protettive |
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Art. 7. - Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari |
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Art. 8 - Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile |
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Art. 9. - Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative |
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Art. 10. - Autorizzazioni del tribunale e rinegoziazione dei contratti1. N26 2. L'esperto di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei cont |
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Art. 11. - Conclusione delle trattative |
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Art. 12. - Conservazione degli effetti |
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Art. 13. - Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese |
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Art. 14. - Misure premiali |
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Art. 15. - Segnalazione dell'organo di controllo |
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Art. 16. - Compenso dell'esperto |
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Art. 17. - Imprese sotto soglia |
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Art. 18. - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio |
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Art. 19. - Disciplina della liquidazione del patrimonio1. N23 2. N24 3. N25 3-bis. Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato |
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Art. 20. - Modifiche urgenti al regio decreto 16 marzo 1942, n. 2671. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 180, quarto comma, all'ultimo periodo, le parole «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto» sono sostituite dalle seguenti: «Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione»; b) all'articolo 182-bis, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.»; c) all'articolo 182-bis, l'ottavo comma è sostituito dal seguente: «Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma.»; d) all'articolo 182-quinquies: 1) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.”; 2) dopo il quinto comma è inserito il seguente: “Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazion |
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Art. 21. - Modifiche urgenti al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 |
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Art. 23. - Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato |
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Art. 23-bis - Disposizioni in materia di specifiche tecniche sui rapporti riepilogativi nelle procedure esecutive e concorsuali1. Al |
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Capo II - Omissis
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Capo III - Disposizioni transitorie e finanziarie |
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Art. 27. - Disposizione transitoria1. Gli articoli 2 e 3, commi 6, 7, 8 e 9, e gli articoli da 4 a 19 si applicano a decorrere dal 15 novembre 2021. |
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Art. 28. - Disposizioni finanziarie1. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione degli articoli 3 e 24, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica |
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Art. 28-bis - Clausola di salvaguardia |
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Art. 29. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato - Omissis
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