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D.L. 28/06/2013, n. 76

Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Stralcio.
In vigore dal 28/06/2013
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D. Leg.vo 22/01/2016, n. 10
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 151
- D. Leg.vo 14/09/2015, n. 150
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
- D.L. 31/05/2014, n. 83 (L. 29/07/2014, n. 106)
- D.L. 24/04/2014, n. 66 (L. 23/06/2014, n. 89)
- L. 27/12/2013, n. 147
- D.L. 30/11/2013, n. 133 (L. 29/01/2014, n. 5)
- D.L. 12/09/2013, n. 104 (L. 08/11/2013, n. 128)
- L. 09/08/2013, n. 99 (Legge di conversione), in corsivo. In vigore dal 23/08/2013.
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Premessa


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


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TITOLO I - MISURE STRAORDINARIE PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, IN PARTICOLARE GIOVANILE, E DELLA COESIONE SOCIALE
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Art. 1 - Incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani

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Art. 2 - Interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile

1. Le disposizioni di cui al presente articolo contengono misure volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge in particolare i soggetti giovani.

2. In considerazione della situazione occupazionale richiamata al comma 1, che richiede l'adozione di misure volte a restituire all'apprendistato il ruolo di modalità tipica di entrata dei giovani nel mercato del lavoro, entro il 30 settembre 2013 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano adotta linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull'intero territorio nazionale dell'offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. Nell'ambito delle linee guida di cui al precedente periodo, possono in particolare essere adottate le seguenti disposizioni derogatorie dello stesso decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167:

a) il piano formativo individuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) è obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche;

b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche soci

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Art. 3 - Art. 6 Omissis


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TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO, DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA SOCIALE
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Art. 7 - Modifiche alla disciplina introdotta dalla legge 28 giugno 2012, n. 92

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato in particolare dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto:

a) nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

b) all'articolo 4, il comma 2-bis è abrogato;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo le parole «se il rapporto di lavoro», sono inserite le seguenti «, instaurato anche ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis,»;

2) il comma 2-bis è abrogato;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma, nonché di cui al comma 4, non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al comma 4-ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.»;

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967301 6822683
Art. 7-bis - Stabilizzazione di associati in partecipazione con apporto di lavoro

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonché di garantire il corretto utilizzo dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, nel periodo compreso “fra il 1° giugno 2013 e il 31 marzo 2014” N11, le aziende, anche assistite dalla propria associazione di categoria, possono stipulare con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale specifici contratti collettivi che, ove abbiano i contenuti di cui al comma 2, rendono applicabili le disposizioni di cui ai commi successivi.

2. I contratti di cui al comma 1 prevedono l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a temp

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Art. 8 - Banca dati politiche attive e passive

1. Al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti e di garantire una immediata attivazione della Garanzia per i Giovani di cui all'articolo 5, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente del Ministero stesso, la «Banca dati delle politiche attive e passive».

2. La Banca dati di cui al comma 1 raccoglie le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego “nonché

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Art. 9 - Ulteriori disposizioni in materia di occupazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, trovano applicazione anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Le medesime disposizioni non trovano applicazione in relazione ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le disposizioni dei contratti collettivi di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni, hanno effetto esclusivamente in relazione ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell'appalto con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi.

2. Il comma 4-bis dell'articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In sede di prima applicazione la rivalutazione avviene, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni irrogate per le violazioni commesse successivamente alla suddetta data. Le maggiorazioni derivanti dalla applicazione del presente comma sono destinate, per la metà del loro ammontare, al finanziamento di iniziative di vigilanza nonché di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza del lavoro effettuate dalle Direzioni territoriali del lavoro. A tal fine le predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, allo scopo di conseguire la qualifica professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al presente decreto legislativo.».

4. Omissis

4-bis. La dotazione del fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui al comma 4 dell'

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Art. 10 - (Disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali)

1. Sino alla nomina degli altri componenti della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nella composizione ridotta dall'articolo 23, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il componente in carica alla data di

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Art. 10-bis - Disposizioni concernenti gli enti di diritto privato

1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle f

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TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) E ALTRE MISURE URGENTI
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Art. 11 - Disposizioni in materia fiscale e di impegni internazionali e altre misure urgenti

1. All'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-ter le parole «1° luglio 2013» sono sostituite dalle seguenti «1° ottobre 2013»;

b) il comma 1-quater è abrogato.

2. - 5. Omissis

6. All'articolo 1, comma 171, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «per euro 58.000.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «per euro 58.017.000,00».

6-bis. Omissis

7. L'articolo 12-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.

8. L'articolo 6-novies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è sostituito dal seguente:

«Art. 6-novies (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) - 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effe

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Art. 11-bis - Limite di indebitamento degli enti locali e Fondo svalutazione crediti

1. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «l'8 per cento per l'anno 2

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Art. 12 Omissis


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Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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