Il testo in oggetto introduce - tra le varie disposizioni - importanti modifiche al D. Leg.vo 152/2006 (Codice Ambiente) ed al D. Leg.vo 36/2003 in materia di discariche di rifiuti, in esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia C-85/05 del 12.1.2006 e C-442/06 del 10.4.2008.
D. Leg.vo 36/2003 – Adeguamento discariche. Le disposizioni introdotte sono finalizzate a rispondere alle censure formulate dall'UE con la Sentenza C-442/06 del 10.4.2008, in particolare dove viene contestata la mancata applicazione degli artt. 2-13 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di tale direttiva e prima di quella dell'entrata in vigore del D. Leg.vo 36/2003 che l'ha recepita. L'art. 6 del D.L. in oggetto sana quindi questa irregolarità inserendo i commi 4-bis e 4-ter dell'art. 17 del D. Leg.vo 36/2003, in cui si definisce il termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento delle discariche stabilito dal provvedimento di approvazione dei piani di adeguamento previsto al comma 4 del medesimo art. 17. In particolare, per i piani di adeguamento delle discariche di rifiuti pericolosi e di quelle autorizzate tra il 16.7.2001 e il 23.3.2003, è previsto un termine non successivo al 1.10.2008; per le discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 36/2003 (27.3.2003) e per le quali è stabilito un termine successivo al 1.10.2008, tale termine è anticipato a quest'ultima data. Si fa notare che, in relazione alla censura sopra illustrata, il testo del D.L. fa riferimento alla data del 23.3.2003, mentre la data di entrata in vigore del D. Leg.vo 36/2003 è il 27.3.2003. Si ritiene possa trattarsi di un refuso.
D. Leg.vo 152/2006 – Corpi idrici. L'art. 3 del D.L. interviene sul testo dell'art. 77 del D. Leg.vo 152/2006, concernente le disposizioni per il perseguimento ed il mantenimento dell'obiettivo di qualità ambientale dei corpi idrici. In particolare è sostituito il comma 6 del suddetto articolo, indicante le condizioni alle quali le Regioni possono prorogare il termine del 23/12/2015, definito al comma 3, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, e sono introdotte le seguenti ulteriori disposizioni:
- obbligo di indicare la proroga dei termini e le relative motivazioni nei piani di gestione e registro delle aree protette e nei piani di tutela delle acque, di cui agli art. 117 e 121 del C.A.;
- le proroghe non possono superare il periodo corrispondente a due ulteriori aggiornamenti dei piani sopraindicati, fatta eccezione per i casi in cui le condizioni naturali non consentano di conseguire gli obiettivi entro detto periodo;
- detti piani, ed ogni loro aggiornamento, dovranno contenere l'elenco delle misure, la necessità delle stesse per il miglioramento progressivo entro il termine previsto, la giustificazione di ogni eventuale significativo ritardo nell'attuazione delle misure, nonché il relativo calendario.
Il comma 7, anch'esso modificato, prevede che la Regione possa definire, per corpi idrici il cui obiettivo di qualità non sia raggiungibile o sia eccessivamente oneroso, obiettivi di qualità meno rigorosi. Il nuovo testo specifica in particolare che, in assenza di opzioni migliori dal punto di vista ambientale ed economico, nonostante l'abbassamento dell'obiettivo di qualità e tenuto conto degli impatti che non potevano essere evitati, devono essere assicurati:
- il migliore stato ecologico e chimico possibile delle acque superficiali;
- modifiche minime allo stato di qualità delle acque sotterranee;
- il mantenimento dello stato del corpo idrico, senza alcun ulteriore deterioramento.
Inoltre gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni devono essere indicati nei piani succitati, definiti agli artt. 117 e 121, e devono essere rivisti ogni sei anni nell'ambito della revisione dei piani stessi. Infine, è inserito il comma 10-bis, contenente i casi in cui le disposizioni del decreto non sono violate dalle Regioni, anche se quest'ultime non riescono a raggiungere il buono stato dei corpi idrici o ad impedirne il deterioramento.