N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo modificato dall'art. 3, comma 5, del D.L. 29/11/2008, n. 185 (L. 28/01/2009, n. 2); dall'art. 2, comma 202, della L. 23/12/2009, n. 191; D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122); dall'art. 47, comma 1, della L. 30/07/2010, n. 122; dall'art. 43, comma 4, del D.L. 06/12/2011, n. 201 (L. 22/12/2011, n. 214); dall'art. 43, comma 5, della L. 22/12/2011, n. 214; dall’art. 217, comma 1, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e, successivamente, abrogato dall’art. 16, comma 8, del L. 16/12/2024, n. 193, alla data di scadenza dell’ultima concessione in vigore al 18/12/2024, così recitava:

Art. 8-duodecies - Modifiche all’art. 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Messa in mora nell’ambito della procedura di infrazione n. 2006/2419

1. All’articolo 2, comma 82, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «nonché in occasione degli aggiornamenti periodici del piano finanziario ovvero delle successive revisioni periodiche della convenzione,» sono soppresse;

b) l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La convenzione unica sostituisce ad ogni effetto la convenzione originaria, nonché tutti i relativi atti aggiuntivi».

2. Sono approvati tutti gli schemi di convenzione con la società ANAS S.p.a. già sottoscritti dalle società concessionarie autostradali alla data del 31 luglio 2010, a condizione che i suddetti schemi recepiscano le prescrizioni richiamate dalle delibere del CIPE di approvazione, ai fini dell’invarianza di effetti sulla finanza pubblica, fatti salvi gli schemi di convenzione già approvati. Le società concessionarie, ove ne facciano richiesta, possono concordare con il concedente una formula semplificata del sistema di adeguamento annuale delle tariffe di pedaggio basata su di una percentuale fissa, per l’intera durata della convenzione, dell’inflazione reale, anche tenendo conto degli investimenti effettuati, oltre che sulle componenti per la specifica copertura degli investimenti di cui all’articolo 21, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, nonché dei nuovi investimenti come individuati dalla direttiva approvata con deliberazione CIPE 15 giugno 2007, n. 39, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 25 agosto 2007, ovvero di quelli eventualmente compensati attraverso il parametro X della direttiva medesima.

2-bis. Abrogato

2-ter. I contratti di concessione di costruzione e gestione e di sola gestione nel settore stradale e autostradale sono affidati secondo le procedure previste all’articolo 144 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ovvero all’articolo 153 del medesimo decreto. A tal fine sono da considerarsi concessionari solo i soggetti individuati ai sensi della parte II, titolo III, capo II, dello stesso decreto. Sono fatti salvi i soggetti già individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione secondo la normativa nazionale di riferimento, nonché i titolari di concessioni di cui all’articolo 253, comma 25, del predetto decreto legislativo.”

Dalla redazione