Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Delib. ANAC 26/06/2019, n. 586

Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l’applicazione dell’art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. ANAC 04/12/2019, n. 1126
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Premessa

IL CONSIGLIO DELL’AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

nell’adunanza del 26 giugno 2019;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 ago

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Considerato in fatto

Con la presente delibera l’Autorità intende modificare e integrare la delibera 241/2017 e fornire precisazioni sulla delibera 1134/2017 in merito ai criteri e modalità di applicazione dell’art. 14, co. 1, 1-bis e 1-ter del d.lgs. 33/2013 alle amministrazioni pubbliche e agli enti di cui all’art. 2-bis del medesimo decreto, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019.

Prima di affrontare gli aspetti giuridici della vicenda è preliminarmente necessario ricostruire lo svolgimento dei fatti in quanto rilevanti ai fini dei chiarimenti successivamente espressi.

Dirigenti del Garante per la protezione dei dati personali hanno impugnato innanzi al Tar Lazio, sezione 1-quater di Roma, alcuni provvedimenti, tra cui la nota del Segretario generale del Garante n. 34260/96505 del 14 novembre 2016, con cui, al fine di adempiere alle prescrizioni in materia di trasparenza, si invitavano i ricorrenti a comunicare i dati di cui all’art. 14, co. 1 lett. c) e f) del d.lgs. 33/2013.

A sostegno dell’impugnativa, i ricorrenti lamentavano, in linea generale, che “il carattere limitativo della riservatezza individuale di un trattamento che non troverebbe rispondenza in alcun altro ordinamento nazionale,” – come quello imposto dalla disciplina n

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Considerato in diritto

Il quadro normativo

Il d.lgs. n. 97 del 2016, che ha modificato il d.lgs. 33/2013, costituisce, al momento, il punto d’arrivo del percorso evolutivo in materia di trasparenza amministrativa intesa come “accessibilità totale” delle informazioni e dei dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’uso delle risorse pubbliche.

Nell’ambito delle modifiche operate al d.lgs. 33/2013, va ricordata quella dell’art. 14, co. 1-bis in combinato disposto con il co. 1, e del co. 1-ter le cui disposizioni sono oggetto della questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte.

L’art.14 riguarda gli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali. Il comma 1 elenca i dati e le informazioni che, con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti. Il comma 1-bis estende l’obbligo di pubblicazione appena descritto, oltre che per i già previsti titolari di incarichi politici, anche per i titolari di incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Il comma 1-ter, invece, impone a ciascun dirigente di comunicare all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, con conseguente obbligo per l'amministrazione di pubblicare sul proprio sito istituzionale l'ammontare di tali somme.

Tra gli obblighi di pubblicazione imposti nei confronti dei titolari di incarichi dirigenziali, rilevano, ai fini della presente delibera, in quanto oggetto del giudizio di costituzionalità, quelli di cui alla lett. c) (compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, importi di viaggi e missioni) e alla lett. f) (dichiarazioni reddituali e patrimoniali) del co. 1, nonché il co. 1-ter dell’art. 14 (emolumenti complessivi a carico della finanza pubblica).

Il legislatore ha, quindi, effettuato ex ante una valutazione circa la pertinenza rispetto all’obiettivo di trasparenza amministrativa della pubblicazione di alcuni dati personali concernenti i dirigenti amministrativi.

Nel merito, l’ANAC ha fornito indicazioni per l’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 14 cit. con la determinazione n. 241 dell’8 marzo 2017 avente ad oggetto “Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.

In tale delibera è stato specificato che gli obblighi di pubblicazione, come declinati nell’art. 14, co.1-bis per i titolari di incarichi dirigenziali, gravano su tutti i dirigenti pubblici, siano essi titolari di incari

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Delibera


Di formulare le seguenti ind

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1. Revoca della sospensione della Delibera 241/2017

I principali problemi applicativi di cui alla presente delibera riguardano l’identificazione dei dirigenti cui applicare la disciplina prevista dall’art. 14 co. 1 lettera c) e f) e 1-ter del del d.lgs. 33/2013 no

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2. Identificazione dei dirigenti cui applicare la lettera c) e f) del co. 1 e comma 1-ter dell’art. 14 d.lgs. 33/2013

N1

2.1. La pubblicazione dei compensi e delle spese di viaggio e di missione (art. 14, co. 1, lett. c)

Ad avviso dell’Autorità, come visto sopra, le indicazioni date dalla Corte costituzionale riguardano tutti i dirigenti che prestano servizio presso le pubbliche amministrazioni pubbliche ed enti per i quali l’Autorità ha dato indicazioni nella delibera n. 241/2017 (par. 1 – “Amministrazioni ed enti destinatari delle Linee guida”). Si tratta delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità portuali, le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione nonché gli ordini professionali, sia nazionali che territoriali.


Quanto ai dirigenti, le affermazioni fatte dalla Corte sono impostate secondo una definizione molto ampia di incarico dirigenziale riferita “ai soggetti responsabili ad ogni livello del buon andamento della p.a.”. La pronuncia, cioè, riguarda direttamente tutti i dirigenti pubblici indipendentemente dalla tipologia di amministrazione presso cui prestano servizio. Dunque, la lett. c) dell’articolo sopra richiamato, come già previsto dalla delibera n. 241/2017, di cui si conferma la piena operatività, trova applicazione ai titolari di incarichi dirigenziali (statali e non), a qualsiasi titolo conferiti, anche senza procedure pubbliche di selezione. L’obbligo è da intendersi riferito ai dirigenti con incarichi amministrativi di vertice, ai dirigenti interni e a quelli “esterni” all’amministrazione, compresi i titolari di incarichi di funzione dirigenziale nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione pur non muniti della qualifica di dirigente pubblico o comunque non dipendenti di pubbliche amministrazioni. La disposizione è riferita anche ai dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali ma che svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.


2.2. La pubblicazione dei dati reddituali e patrimoniali (art. 14, co. 1, lett. f).

Con riferimento ai dati reddituali e patrimoniali, ad avviso dell’Autorità le questioni da affrontare attengono all’ambito soggettivo di applicazione, sia con riferimento alle amministrazioni e agli enti interessati, sia con riferimento all’individuazione dei titolari di incarichi dirigenziali cui riferire la disposizione suddetta.

Occorre premettere che la Corte, per salvaguardare un nucleo minimo di tutela della trasparenza, ha ritenuto congruo graduare l’applicazione della lett. f) dell’art. 14, co. 1, prendendo come riferimento l’art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs.165/2001, ferma restando la necessità di un nuovo intervento normativo nella materia anche in relazione ad altre tipologie di incarico dirigenziale con riferimento a tutte le amministrazioni, anche non statali.

Ad avviso dell’Autorità, si tratta di valutare in che modo operi il riferimento che la Corte fa a tale norma del Testo Unico del pubblico impiego.

Innanzitutto, il rinvio all'art. 19, co. 3 e 4, del d.lgs. 165/2001 va inquadrato nella motivazione complessiva della sentenza e funge come parametro di riferimento per operare, in via interpretativa, quella graduazione di incarichi dirigenziali che il legislatore non fa, ma che è ritenuta indispensabile dalla Corte per assicurare "allo stato" la salvaguardia di un nucleo minimo della trasparenza dei dati personali. Si consideri, al riguardo, che nella sentenza è fatta menzione, in senso adesivo, della segnalazione che l’ANAC aveva rivolto al Governo e al Parlamento (n. 6/2017) e che riguarda tutti i dirigenti pubblici.

Il criterio adottato e desumibile dalla norma appena citata è quello della individuazione dei dirigenti cui spetta l'obbligo di pubblicazione dei dati di cui alla lett. f) non tanto in ragione dell'amministrazione di appartenenza, quanto in relazione alle attribuzioni loro spettanti - compiti propositivi, organizzativi, di gestione di risorse umane, strumentali e di spesa “ritenuti di elevatissimo rilievo” - e alla posizione organizzativa rivestita, essendo rilevanti i titolari di quegli uffici che hanno al loro interno una struttura complessa articolata per uffici dirigenziali generali e non.

Il fatto che la Corte richiami una norma del d.lgs. 165/2001 come parametro unico di riferimento per graduare gli incarichi dirigenziali, non permette di escludere che la normativa, nei termini indicati dalla Corte, possa essere applicabile

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3. Pubblicazione dei dati pregressi

Altro problema attiene alla pubblicazione dei dati che eventualmente le amministrazioni, le società e gli enti non avessero pubblicato in via cautelativa da quando la questione di costituzionalità è stata sottoposta all’attenzione della Corte.

In proposito, giova rammentare che l’ANAC si era limitata con delibera n. 382/2017 a sospendere la

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