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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 23/06/2016
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Premessa
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», che si applica dal 1° luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato UE; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare gli articoli dal 23 al 30 e l'art. 34; Visto il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e in particolare l'art. 1, comma 3; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, di attuazione della predetta direttiva 2009/28/CE; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e in particolare l'art. 2; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, e in particolare l'art. 2; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare l'art. 183; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014 recante «attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 dicembre 2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei costi sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.A. per le attività di gestione, verifica e controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, |
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Art. 1 - Finalità |
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 79 del 1999, escluso il comma 15, le definizioni riportate all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 387 del 2003, con esclusione delle lettere a) ed e), le definizioni di cui all'art. 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, integrate dalle seguenti definizioni: a) impianto alimentato da fonti rinnovabili: è l'insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare: i) le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; ii) i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione alla rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi. Nell'allegato 2 sono indicate, per ciascuna tipologia di impianto, le principali parti che lo compongono. Un impianto alimentato da fonti rinnovabili è considerato un «nuovo impianto» quando è realizzato, utilizzando componenti nuovi o rigenerati, in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori di costruzione, non era presente, da almeno cinque anni, un altro impianto, o le principali parti di esso, alimentato dalla stessa fonte rinnovabile; b) integrale ricostruzione: è l'intervento che prevede la realizzazione di un impianto alimentato da fonti rinnovabili in un sito sul quale, prima dell'avvio dei lavori, preesisteva un altro impianto di produzione di energia elettrica, del quale può essere riutilizzato un numero limitato di infrastrutture e opere preesistenti, come specificato, in relazione a ciascuna fonte e tipol |
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Art. 3 - Oggetto e ambito di applicazione1. Il presente decreto, fatto salvo il comma 4, disciplina l'incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica. 2. Fermo restando il comma 5, l'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto cessa |
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Art. 4 - Accesso ai meccanismi di incentivazione1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, accedono ai meccanismi di incentivazione stabiliti dal presente decreto, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare in limiti specifici di potenza, i seguenti impianti: a) gli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza non è superiore alla potenza di soglia; b) gli impianti ibridi, la cui potenza complessiva non è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata; c) gli impianti oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e con le modalità stabiliti all'art. 17; d) gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l'intervento e quello della potenza prima dell'intervento non sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte. 2. Accedono ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto a seguito di partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso i seguenti impianti: a) gli impianti di cui al comma 1, lettere a) e b), la cui potenza è superiore alla pertinente potenza di soglia; |
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Art. 5 - Valori della potenza di soglia1. I valori della potenza di soglia sono fissati in 5 MW per tutte le tipologie di fonte rinnovabile. |
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Art. 6 - Vita media utile convenzionale e periodo di diritto ai meccanismi incentivanti1. Ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al presente decreto e della relativa durata, la vita media utile convenzionale degli impianti nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di rifacimento o di potenziamento è pari ai valori riportati in allegato 1. |
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Art. 7 - Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi1. Le tariffe incentivanti e gli eventuali premi determinati sulla base del decreto ministeriale 6 luglio 2012 si applicano: a) agli impianti iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi dello stesso decreto ministeriale 6 luglio 2012; b) agli impianti che accedono direttamente agli incentivi ai sensi dell'art. 4, comma 3, e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore presente decreto; |
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Art. 8 - Disposizioni specifiche per gli impianti alimentati da biomassa, biogas, e bioliquidi sostenibili1. Per gli impianti alimentati da bioliquidi sostenibili, l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto è subordinato al rispetto e alla verifica dei criteri di sostenibilità, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 28 del 2011. 2. Ai fini della verifica dei requisiti di provenienza e tracciabilità della materia prima, si applica quanto disposto dall'art. 8, comma 10, del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 3. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per l'accesso ai meccanismi incentivanti di cui al p |
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Titolo II - PROCEDURE PER ISCRIZIONE A REGISTRO |
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Art. 9 - Iscrizione al registro1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), b) e d), richiede al GSE l'iscrizione al registro informatico relativo alla fonte e tipologia di appartenenza dell'impianto. 2. Il GSE pubblica un bando entro il 20 agosto 2016. Il bando è pubblicato dieci giorni prima dell'inizio del periodo di presentazione delle domande di partecipazione, fissato in sessanta giorni. 3. Per le finalità di cui al comma 2, sono messi |
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Art. 10 - Requisiti e modalità per la richiesta di iscrizione al registro e criteri di selezione1. Fermo restando l'art. 22, possono richiedere l'iscrizione al registro i soggetti titolari dell'autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti idroelettrici, geotermoelettrici e da fonte oceanica, della concessione nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'art. 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l'iscrizione al registro può essere richiesta all'avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista all'art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo. 2. La richiesta di iscrizione al registro è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni di cui all'allegato 3. Dopo la chiusura del registro non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati. 3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura del registro, il GSE forma e pubblica la graduatoria sul proprio sito, secondo i segue |
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Art. 11 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione per gli impianti iscritti al registro1. Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono entrare in esercizio entro i seguenti termini, decorrenti dalla data della comunicazione di esito positivo della procedura:
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Titolo III - PROCEDURE D'ASTA |
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Art. 12 - Capacità di produzione da mettere ad asta e periodicità delle procedure1. Per l'accesso ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto, il soggetto responsabile degli impianti di cui all'art. 4, comma 2, partecipa a procedure pubbliche d'asta al ribasso, svolte in forma telematica, per la definizione del livello di incentivazione dell'energia elettrica prodotta, nei limiti dei contingenti annui di nuova capacità produttiva di cui ai commi 3 e 4. Le procedure si svolgono nel rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie. 2. Il GSE pubblica un |
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Art. 13 - Requisiti minimi dei soggetti e dei progetti1. Possono partecipare alla procedura d'asta i soggetti titolari di autorizzazione oppure, in alternativa, per gli impianti eolici offshore e geotermoelettrici, della concessione, nonché, in tutti i casi, del preventivo di connessione redatto dal gestore di rete ed accettato in via definitiva dal proponente. 2. Fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 1, partecipano alle procedure d'asta i soggetti dotati di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali chiedono l'accesso ai meccanismi di incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno uno dei segue |
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Art. 14 - Valori a base d'asta e valore minimo comunque riconosciuto1. L'asta al ribasso è realizzata tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d'asta, corrispondente alla tariffa ince |
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Art. 15 - Obblighi di allegazioni per la partecipazione alle procedure d'asta e modalità di selezione dei progetti1. La richiesta di partecipazione alla procedura d'asta è formulata al GSE con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, recante le informazioni e i documenti di cui all'allegato 3. 2. La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta. Non è consentita l'integrazione della dichiarazione e dei documenti presentati dopo la chiusura della procedura d'asta. 3. A parità |
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Art. 16 - Adempimenti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste1. Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria, di cui all'allegato 3, ai soggetti che, in esito della procedura, non sono risultati aggiudicatari. 2. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di esito della procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario è tenuto a costituire a favore del GSE la cauzione definitiva nei termini indicati in allegato 3. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita entro detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria e l'iniziativa decade dal diritto d'accesso all'incentivo. |
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Titolo IV - INCENTIVAZIONE DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI OGGETTO DI INTERVENTI DI RIFACIMENTO TOTALE O PARZIALE |
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Art. 17 - Rifacimenti totali e parziali1. Gli interventi di rifacimento parziale e totale sono ammessi ai meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto nel limite dei seguenti contingenti di potenza:
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Titolo V - DISPOSIZIONI SPECIALI |
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Art. 18 - Produzioni imputabili a fonti rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti1. Per gli impianti alimentati da rifiuti diversi da quelli di cui all'allegato 2 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, la determinazione della quota di energia elettrica imputabile |
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Art. 20 - Disposizioni per impianti geotermici che utilizzano tecnologie avanzate1. Le tariffe incentivanti di riferimento per gli impianti geotermici sono incrementate: a) di 30 €/MWh nel caso di totale reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza e comunque con emissioni nulle; b) di 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici; c) di 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell'impianto di produzione. |
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Art. 21 - Disposizioni in materia di impianti solari termodinamici1. Possono accedere all'incentivazione di cui al presente decreto gli impianti solari termodinamici, anche ibridi, che rispettano i seguenti requisiti: a) sono dotati di sistema di accumulo termico con capacità nominale di accumulo non inferiore a: 1,5 kWh termici per ogni metro quadr |
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Art. 22 - Disposizioni per consorzi di bonifica e irrigazione1. Nel caso di impianti idroelettrici su canali e cavi dei consorzi di bonifica e irrigazione, il richiedente, oltre alla co |
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Art. 23 - Disposizioni in materia di prodotti e sottoprodotti1. Gli elenchi dei sottoprodotti e prodotti contenuti nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B, sono da conside |
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Titolo VI - ULTERIORI DISPOSIZIONI |
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Art. 24 - Accesso ai meccanismi di incentivazione1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDÌ, il soggetto responsabile presenta al GSE la documentazione indicata in allegato 3. Entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione, il GSE, verificato il rispetto delle disposizioni del presente decreto, procede alla stipula del contratto di cui al comma 5 e all'erogazione dell'incentivo spettante, a decorrere dalla data di entrata in esercizio commerciale. Il termine di novanta giorni di cui al periodo precedente va calcolato al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di |
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Art. 25 - Erogazione degli incentivi e delle tariffe incentivanti1. Il GSE provvede alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del presente decreto secondo le modalità di cui all'art. 22 del decreto ministeriale 6 luglio 2012. 2. All'art. 2, comma 1, lettera |
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Art. 26 - Procedure applicative, controlli e monitoraggio1. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica apposite procedure applicative, ivi incluso il regolamento operativo per le procedure di asta, per le procedure di iscrizione al registro e per i rifacimenti parziali e totali, valorizzando, per quanto compatibili, le procedure seguite nell'ambito dei previgenti meccanismi di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 2. Le procedure di cui al comma 1 disciplinano altresì, sentito il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, le modalità di raccordo tra le verifiche di cui all'art. 8 e le attività di controllo e di erogazione degli incentivi, di competenza del GSE. 3. Il GSE effettua l'attività di v |
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Art. 27 - Contatore del costo indicativo degli incentivi1. Il GSE calcola il valore del «costo indicativo annuo» degli incentivi per tutti i mesi futuri nei quali è prevista l'entrata in esercizio di impianti che accedono a meccanismi di incentivazione tariffaria. Per il calcolo si assume che: i) il costo è calcolato come la sommatoria dei prodotti degli incentivi già riconosciuti a ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili diverse dalla fonte fotovoltaica, per la producibilità annua netta incentivabile nei dodici mesi successivi, stimata dal GSE sulla base della produzione storica del mede |
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Art. 28 - Cumulabilità di incentivi1. I meccanismi di incentivazione di cui al presente decreto non sono cumulabili con altri incentivi |
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Art. 29 - Frazionamento della potenza degli impianti1. Il GSE, nell'applicare le disposizioni di cui all'art. 5, comma 2, verifica, inoltre, la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione degli investimenti secondo cui gli incentivi decrescono con l'aumentare delle dimensioni d |
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Art. 30 - Interventi sugli impianti in esercizio1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il GSE pubblica o aggiorna le procedure per l'effettuazione di interventi di manutenzione e ammodernamento degli impianti incentivati, ivi inclusi i fotovoltaici, con le finalità di salvaguardare l'efficienza del parco di generazione e, al contempo, di evitare comportamenti che possano causare indebiti incrementi della spesa di incentivazione. Le procedure si conformano ai seguenti criteri: a) sono consentiti gli interventi di manutenzione che non comportano incrementi superiori all'1% della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o se |
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Art. 31 - Partecipazione alle procedure di asta di impianti ubicati in altri Stati Membri1. Gli impianti ubicati sul territorio di altri Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati terzi confinanti con l'Italia, con i quali la UE ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano fisicamente la loro produzione in Italia possono partecipare alle procedure di asta indette ai sensi del titolo III del presente decreto, alle condizioni e secondo le modalità indicate nel presente articolo. 2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al comma 1 a condizione che: |
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Art. 32 - Disposizioni finali1. Gli impianti a biomasse e a bioliquidi soggetti, dal 1° gennaio 2016, all'applicazione del regime di calcolo dell'incentivo di cui all'art. 19, comma 1, del decreto 6 luglio 2012, ivi inclusi gli impianti di cui all'art. 30, comma 3, del medesimo decreto, possono in alternativa optare per |
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Allegato 1 - Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti
TABELLA 1.1
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Allegato 2 - Impianti oggetto di integrale ricostruzione, riattivazione, rifacimento, potenziamento ed impianti ibridi determinazione degli incentivi per le categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento
1. Impianti che richiedono la tariffa onnicomprensiva Per impianti di potenza fino a 500 kW che scelgono di richiedere la tariffa onnicomprensiva N2, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, il GSE provvede a riconoscere, sulla produzione netta immessa in rete, la tariffa incentivante onnicomprensiva To determinata secondo le formule di seguito indicate. To = D * (Tb + Pr –Pzm0) + Pzm0 (3) dove: — D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento, determinato come indicato nel seguito del presente allegato; — Tb è la tariffa incentivante base ricavata per ciascuna fonte e tipologia di impianto dalla tabella 1.1; — Pr è l’ammontare totale degli eventuali premi a cui ha diritto l’impianto; — Pzm0 è il valore medio annuo del prezzo zonale dell’energia elettrica, riferito all’anno precedente a quello dell’entrata in esercizio dell’impianto.
2. Altri impianti Il GSE provvede per ciascun impianto ricadente nelle categorie di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, rifacimento a determinare l’incentivo a partire dall’incentivo per impianti nuovi di potenza pari a quella dell’impianto dopo l’intervento stesso: I = Inuovo * D (4) Dove: — Inuovo = incentivo calcolato secondo le modalità indicate alla formula (2) per impianti nuovi di potenza pari quella dell’impianto dopo l’intervento stesso; — D è il coefficiente di gradazione specifico dell’intervento determinato, come indicato nel seguito del presente allegato.
1.1 Definizioni Al fine di meglio individuare le opere che di volta in volta vengono interessate dai diversi interventi contemplati dal presente allegato, di seguito sono fornite le definizioni puntuali di ciascun impianto alimentato da fonti rinnovabili.
1.1.1 Impianti idroelettrici Gli impianti idroelettrici possono essere del tipo ad acqua fluente con o senza derivazione d’acqua, a bacino e a serbatoio secondo la terminologia dell'UNIPEDE. L'impianto idroelettrico viene funzionalmente suddiviso in due parti: 1. centrale di produzione con uno o più gruppi turbina alternatore e opere elettromeccaniche connesse; 2. opere idrauliche. Le principali opere idrauliche degli impianti idroelettrici sono esemplificativamente le seguenti: a) traverse, dighe, bacini, opere di presa, canali e gallerie di derivazione, vasche di carico, scarichi di superficie e di fondo, pozzi piezometrici, condotte forzate, opere di restituzione, opere di dissipazione; b) organi di regolazione e manovra, meccanici ed elettromeccanici, delle portate d'acqua fluenti nell'impianto (paratoie fisse e mobili, organi di regolazione e intercettazione varia, griglie e altri). Non costituisce interconnessione funzionale la condivisione: — del punto di connessione tra più impianti idroelettrici anche se ubicati nella medesima localizzazione catastale; — delle sole opere idrauliche, con esclusione dei servizi ausiliari, tra più impianti idroelettrici non riconducibili, anche a livello societario, a un unico produttore e dotati di distinte concessioni di derivazione d’acqua.
1.1.2 Impianti geotermoelettrici L'impianto geotermoelettrico è costituito dalle seguenti quattro parti funzionali principali: a) Centrale, costituita da uno o più gruppi turbina alternatore, condensatori, estrattori gas, torri di raffreddamento, pompe di estrazione condensato e trasformatori; b) Pozzi, comprendenti i pozzi di estrazione del vapore e di reinezione del condensato; c) Reti di trasporto fluido, comprendenti i vapordotti e acquedotti di reiniezione; d) Impiantistica di superficie, costituita da impianti di trattamento fluidi, anche volti all'ottimizzazione ambientale.
1.1.3 Impianti eolici Impianto eolico è l’insieme di tutti gli aerogeneratori connessi nel medesimo punto di connessione alla rete elettrica. Ogni aerogeneratore è costituito, in generale, da una torre di sostegno, un rotore (le pale), il mozzo, il moltiplicatore di giri, il generatore elettrico, l’inverter e il sistema di controllo.
1.1.4 Impianti alimentati da gas di discarica Impianto a gas di discarica: è l’insieme dei pozzi di captazione inseriti nella discarica, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi. Ad impianti separati sulla stessa discarica devono corrispondere lotti indipendenti.
1.1.5 Impianti alimentati da gas di depurazione Impianto a gas residuati dai processi di depurazione: è l’insieme delle apparecchiature di trasferimento fanghi ai digestori, dei digestori (dei fanghi prodotti in un impianto deputato al trattamento delle acque reflue, civili e/o industriali), dei gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento fumi.
1.1.6 Impianti alimentati da biogas Impianto a biogas: è l’insieme del sistema di stoccaggio/vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento ai digestori del substrato, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi.
1.1.7 Impianti alimentati da bioliquidi Impianto a bioliquidi: è l’insieme degli apparati di stoccaggio e trattamento del combustibile, di trasferimento del combustibile dallo stoccaggio ai buffer tank e da questi ai motori, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), del sistema di trattamento fumi.
1.1.8 Impianti alimentati da biomasse Impianto a biomasse: è l’insieme degli apparati di stoccaggio, trattamento e trasformazione del combustibile (tra cui se presenti i gassificatori), dei generatori di vapore, dei forni di combustione, delle griglie e di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore), dei condensatori, della linea di trattamento fumi, del camino, e, quando ricorra, delle opere di presa e di scarico dell’acqua di raffreddamento e delle torri di raffreddamento.
1.1.9 Impianti solare termodinamici Impianto solare termodinamico: un impianto termoelettrico in cui il calore utilizzato per il ciclo termodinamico è prodotto sfruttando l'energia solare come sorgente di calore ad alta temperatura. Per tali impianti si applicano le seguenti definizioni: a) produzione lorda di un impianto solare termodinamico, anche ibrido: la somma delle quantità di energia elettrica prodotte da tutti i gruppi generatori interessati, come risultante dalla misura ai morsetti di uscita dell'impianto o dei gruppi e comunicata all'Ufficio tecnico di finanza; b) produzione netta di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Pne: la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari e delle perdite nei trasformatori principali, come definita ai sensi dell’artico 22 del DM 6 luglio 2012; c) impianto ibrido solare termodinamico, nel seguito impianto ibrido: impianto che produce energia elettrica utilizzando altre fonti, rinnovabili e non, oltre alla fonte solare come sorgente di calore ad alta temperatura; d) parte solare di un impianto ibrido: parte dell'impianto che genera calore sfruttando l'energia solare come unica sorgente di calore ad alta temperatura; e) produzione solare imputabile di un impianto solare termodinamico, anche ibrido, Ps: la produzione netta di energia elettrica imputabile alla fonte solare, anche in presenza dell'accumulo termico, calcolata sottraendo alla produzione netta totale la parte ascrivibile alle altre fonti di energia nelle condizioni effettive di esercizio dell'impianto, qualora quest'ultima sia superiore al 15% del totale, come risultante dai misuratori fiscali; f) frazione di integrazione (Fint) di un impianto solare termodinamico: la quota di produzione netta non attribuibile alla fonte solare, espressa dalla relazione: Fint = 1- Ps/Pne Ai soli fini della determinazione della tariffa spettante alla produzione imputabile alla fonte solare termodinamica, per gli impianti che utilizzano come unica fonte di integrazione una fonte rinnovabile, il fattore di integrazione è convenzionalmente considerato sempre pari a zero; g) captatore solare: componente dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido, che capta la radiazione solare e la invia, mediante il fluido termovettore, al dispositivo di conversione in calore ad alta temperatura ovvero al sistema di accumulo termico; h) area del captatore solare: l'area della sezione piana del captatore solare che intercetta i raggi solari; i) superficie captante: la somma delle aree di tutti i captatori solari dell'impianto solare termodinamico, anche ibrido; j) sistema di accumulo termico: la parte di impianto solare termodinamico in grado di immagazzinare l'energia termica raccolta dai captatori solari per un suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica; k) capacità termica nominale del sistema di accumulo termico Cnom: quantità di energia termica, espressa in kWh termici, nominalmente immagazzinabile nel sistema di accumulo termico, definita secondo la seguente relazione: |
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Allegato 3 - Documentazione da inviareLa richiesta di iscrizione ai registri, alle procedure di asta e alle procedure per i rifacimenti nonché la richiesta per l’ammissione agli incentivi, predisposte dal soggetto responsabile in forma di dichiarazione sostitutiva, sono inviate al GSE esclusivamente tramite il portale informatico predisposto dal GSE sul suo sito, www.gse.it, secondo modelli approntati dal GSE e resi noti nella procedura applicativa. Il GSE predispone i modelli di richiesta di accesso alle procedure di cui al presente decreto e di concessione della tariffa incentivante in modo tale che il soggetto responsabile sia portato a conoscenza con la massima evidenza delle conseguenze penali e amministrative derivanti dalle false dichiarazioni rese ai sensi degli articolo 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Prima di inoltrare richiesta al GSE il soggetto responsabile è tenuto ad aggiornare, se del caso, i dati dell’impianto su GAUDI’.
ISCRIZIONE ALLE PROCEDURE D’ASTA, REGISTRI E RIFACIMENTI 1. La richiesta di iscrizione è presentata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello predisposto dal GSE, con la quale sono forniti i dati generali dell’impianto e attestate tutte le informazioni essenziali per verificare il possesso dei requisiti per l’iscrizione alle procedure e la ricorrenza delle condizioni costituenti criterio di priorità per la stesura delle graduatorie. |
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