D. Min. Industria, Comm. e Art. 31/05/1999, n. 248 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Min. Industria, Comm. e Art. 31/05/1999, n. 248

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese.
Con le modifiche introdotte da:
- D. Min. Att. Produttive 24/07/2002, n. 226
- D. Min. Sviluppo Econ. 23/03/2011, n. 69
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[Premessa]


IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA


Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 R, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 2, comma 100, lettera a), che prevede la costituzione di un fondo di garanzia presso il Mediocredito centrale S.p.a. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concess

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Art. 1- Definizioni

1. Nel presente regolamento l'espressione:

a) "Fondo", indica il fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese costituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;

b) "FEI", indica il Fondo europeo per gli investimenti;

c) "comitato", indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del Fondo, sulla base di quanto previsto dal presente regolamento e dall'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266 R;

d) "garanzia diretta", indica la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei soggetti finanziatori;

e) "controgaranzia", indica la garanzia prestata dal Fondo a favore dei confidi e degli altri fondi di garanzia;

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Art. 2 - Garanzia diretta

1. La garanzia diretta è concessa alle banche, agli intermediari e alle S.F.I.S. a fronte di finanziamenti a mediolungo termine, di prestiti partecipativi e della acquisizione di partecipazioni destinati alle PMI e ai consorzi, in misura non superiore al 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Nei limiti di tale importo la garanzia diretta copre:

a) nel caso dei finanziamenti a mediolungo termine e dei prestiti partecipativi, fino al 60 per cento della perdita definitiva subita dai soggetti richiedenti per capitale, interessi, contrattuali e di mora in misura non superiore al tasso di riferimento, e spese ivi comprese le spese legali giudiziali o stragiudiziali;

b) nel caso delle partecipazioni, fino al 60 per cento della differenza tra i prezzi di acquisto e di cessione delle quote o delle azioni come risultanti dagli atti di compravendita o dai fissati bollati. Nei casi di liquidazione volontaria o concorsuale dell'impresa partecipata, per la determinazione del valore ipotetico di reali

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Art. 3 - Controgaranzia

1. La controgaranzia è concessa ai confidi e agli altri fondi di garanzia in misura non superiore al 90 per cento dell'importo da essi garantito su finanziamenti a mediolungo termine, su prestiti partecipativi o acquisizioni di partecipazioni, a favore di PMI e consorzi. Entro tale limite la controgaranzia copre fino al 90 per cento della perdita, costituita dalla somma liquidata a titolo definitivo ai soggetti finanziatori, subita dai confidi e dagli altri fondi di garanzia.

N1 2. La controgaranzia è accordata a condizione che le garanzie prestate dai confidi e dagli altri fondi di garanzia non superino il 60 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione. Detta quota percentuale è elevata fino all'80 per cento per le operazioni relative a PMI e consorzi ubicati nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3.a) del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale e per le operazioni relative a PMI e consorzi che sottoscrivono contratti d'area

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Art. 4. - Cogaranzia

1. La cogaranzia è richiesta dai confidi e dagli altri fondi di garanzia che hanno stipulato c

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Art. 5. - Operazioni finanziarie rientranti nel "de minimis"

1. Nei limiti previsti dalla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96

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Art. 6. - Riserve settoriali

1. Il 10 per cento delle disponibilità complessive del Fondo al primo gennaio di ogni anno &eg

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Art. 6-bis- (Imprese a prevalente partecipazione femminile).

N2

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Art. 6-ter - [Sviluppo del commercio elettronico e dei collegamenti telematici (new economy)].

N2

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Art. 6-quater - (Piccole imprese subfornitrici delle imprese in amministrazione straordinaria).

N3

1. Alle operazioni di finanziamento riguardanti le piccole imprese subfornitrici definite al comma 2, di durata non inferiore a cinque anni, dirette alla rinegoziazione e al consolidamento dei debiti nei confronti del sistema bancario, nonché a fornire la liquidità necessaria per il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi, si applicano le quote percentuali previste all'articolo 2, comma

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Art. 7. - Settori esclusi

N4

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Art. 8. - Confidi operanti nel settore agricolo agroalimentare e della pesca

1. La controgaranzia di cui all'articolo 3 è estesa ai confidi operanti nei settori agricolo,

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Art. 9. - Controlli

1. Il comitato di cui all'articolo 13, con delibera approvata dal Ministro dell'industria, del commer

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Art. 10. - Versamenti al Fondo

1. Entro tre mesi dalla delibera del comitato di concessione della garanzia diretta, della controgaranzia o della cogaranzia i soggetti richiedenti devono versare al Fondo, a pena di decadenza, una commissione una tantum pari all'1 per cento dell'importo garantito dal Fondo.

2. La commissione non è dovuta:

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Art. 11. - Garanzia del FEI

1. Al fine di ampliare la capacità di intervento del Fondo, le garanzie da esso prestate posso

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Art. 12 - Cumulo

1. La garanzia diretta e la controgaranzia sono cumulabili, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 3, comma 1.

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Art. 13. - Comitato

1. Il distinto organo di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è costituito dal comitato di cui al presente articolo, al quale è affidata l'amministrazione del Fondo.

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Art. 14. - Disposizioni transitorie

1. Ai fini del versamento dell'acconto e della liquidazione delle perdite le operazioni ammesse alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modifica

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