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Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Sviluppo Econ. 29/09/2015
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Testo del provvedimentoIL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l’art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266 e, in particolare, l’art. 15, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, il quale, al comma 3, prevede che i criteri e le modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo sono regolati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e del |
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Art. 1. - Definizioni1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Fondo»: il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 R e successive modificazioni e integrazioni; b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; |
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Art. 2. - Settori di intervento1. A modifica e integrazione di quanto stabilito all’art. 7 del Regolamento n. |
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Art. 3. - Valutazione ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo attraverso la probabilità di inadempimento1. In attuazione di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 69 del 2013, la valutazione economico-finanziaria e del merito creditizio dei soggetti destinatari di un finanziamento nuova Sabatini, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, è effettuata direttamente dal soggetto che richiede la garanzia utilizzando l’apposito modello di valutazione, adottato ai sensi di quanto previsto al comma 3. |
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Art. 4. - Condizioni e termini per l’estensione della modalità di accesso alla garanzia basata sull’utilizzo della probabilità di inadempimento alla generale operatività del Fondo1. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell&r |
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