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D. Min. Sviluppo Econ. 02/09/2015

Modalità operative per lo svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati dal Gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.a., sulle operazioni ammesse al Fondo.
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[Premessa]



IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO


Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Visto l'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, relativo alla disciplina del predetto Fondo di garanzia, che prevede che i criteri e le modalità per la concession

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Art. 1.

1. È approvata, ai sensi dell'art. 9 del decreto interministeriale 31 maggio 1999, n. 248 citato nelle premesse, la delibera adottata nella seduta del 31 marzo 2015 dal Consiglio di gestione

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Allegato

Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le PMI

(Articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 - art. 15, comma 3, della legge 266/1997 - art. 1, comma 48, lettera a) della legge n. 147/2013)


Modalità di svolgimento delle verifiche e dei controlli effettuati da Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale S.p.A., mandataria del RTI costituito per la gestione del Fondo di garanzia per le PMI, specificatamente orientati all'accertamento della effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dalla normativa di riferimento.

I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari finali si obbligano a consentire, in ogni momento e senza limitazioni, l'effettuazione di controlli, accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le sedi dei medesimi, da parte del Gestore del Fondo e degli organismi regionali, nazionali e comunitari ai quali la normativa comunitaria, nazionale e regionale riconosce tale competenza.


A. Individuazione delle operazioni da sottoporre ai controlli

A1. Campione statistico di operazioni sottoposte a controllo documentale

A1.1 Il Gestore del Fondo è tenuto ad effettuare controlli documentali su un campione di operazioni ammesse all'intervento del Fondo.

A1.2 L'individuazione del campione avviene a fronte delle operazioni per le quali i soggetti richiedenti hanno comunicato l'avvenuta erogazione ovvero, per le operazioni con durata non superiore a 18 mesi che non presentano un piano di ammortamento, l'avvenuta concessione del finanziamento.

A1.3 Il campionamento casuale è svolto in maniera da assicurare che sia sottoposta a verifica una percentuale pari ad almeno il 10% delle operazioni finanziarie attivate a fronte di investimenti e pari ad almeno il 5% delle restanti operazioni ammesse a valere su ciascuna sezione o riserva del Fondo.

A1.4 L'estrazione del campione avviene su base giornaliera selezionando le operazioni, precedentemente ordinate per data di comunicazione dell'erogazione o di concessione del finanziamento e nel caso di più operazioni la cui comunicazione è avvenuta nello stesso giorno, per numero di posizione assegnato, con un intervallo determinato in funzione della percentuale di campionamento, ossia una operazione ogni dieci nel caso di percentuale pari al 10% o una ogni venti nel caso di percentuale pari al 5%


A2. Operazioni individuate sulla base di apposita delibera del Consiglio di gestione

A2.1. È fatta salva la possibilità da parte del Consiglio di gestione di richiedere al Gestore del Fondo lo svolgimento di controlli documentali o in loco su ulteriori operazioni ammesse e non comprese nel campione di cui al precedente punto 1.1. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.

A2.2. Il Gestore del Fondo può proporre al Consiglio di gestione di deliberare l'effettuazione di controlli documentali o in loco sulla base di fatti rilevanti relativi ai soggetti beneficiari finali, di cui sia venuto a conoscenza anche tramite i soggetti richiedenti, o relativi ai soggetti richiedenti, ovvero se a seguito di accertamenti periodici effettuati sul campione statistico estratto non sia rispettata la rappresentabilità dei soggetti richiedenti. I termini e i tempi di tali controlli vengono definiti caso per caso dal Consiglio di gestione.

A2.3. Le operazioni sottoposte ai controlli di cui ai punti 2.1 e 2.2 non rientrano nel campione statistico di cui al paragrafo 1.


B. Controllo documentale

B1. Richiesta di documentazione

B1.1. Per le operazioni che sono oggetto di verifica, il Gestore del Fondo informa mediante PEC entro 1 mese dalla data di estrazione, il soggetto beneficiario finale dell'avvenuta inclusione del campione sottoposto a verifica e invia al soggetto richiedente, unitamente alla comunicazione di inizio attività ispettiva ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'elenco della documentazione di cui al successivo punto E.

B1.2 Per le operazioni di controgaranzia, viene, altresì, fornita la comunicazione di inizio di attività ispettiva anche ai soggetti finanziatori, affinché gli stessi abbiano la necessaria informazione in relazione all'avvio dei controlli documentali.

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