Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Divieto di pantouflage: l'ANAC ha adottato le Linee guida n. 1
La disciplina del pantouflage è contenuta nell'art. 53, comma 16-ter del D. Leg.vo 30/03/2001, n. 165 e nell'art. 21 del D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39.
La norma dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi 3 anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei 3 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (cd. periodo di raffreddamento), attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.
I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto di cui sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi 3 anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Come precisato dall'ANAC, la ratio della norma è quella di scoraggiare comportamenti impropri dei dipendenti pubblici che, facendo leva sulla propria posizione all’interno dell’amministrazione, potrebbero precostituirsi situazioni vantaggiose, con la prospettiva di un incarico/rapporto di lavoro presso l’impresa o il soggetto privato con cui entrano in contatto esercitando poteri autoritativi o negoziali.
Il tenore letterale dei citati articoli ha dato luogo nel tempo ad alcuni dubbi interpretativi riguardanti, in particolare:
- la delimitazione dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del divieto di pantouflage;
- l’individuazione del soggetto competente all’accertamento della violazione e all’applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina.
La giurisprudenza ha riconosciuto ad ANAC la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, e l'ANAC ha affrontato il tema nel PNA 2019 e nel PNA 2022.
Con la Delib. ANAC 25/09/2024, n. 493, sono state adottate le Linee guida n. 1 con l’intento di fornire indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori attinenti al divieto di pantouflage non esaminati nel PNA.
Le Linee guida sono strutturate in 2 parti:
- la prima è dedicata all’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione;
- la seconda attiene invece ai profili sanzionatori.
Si veda anche il Regolam. ANAC 25/09/2024 sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Leg.vo 165/2001.
***
Sul tema, si segnala la FAQ 8.1 relativa al Bando tipo 1/2023, di cui alla Delib. ANAC 27/06/2023, n. 309 (link: https://www.anticorruzione.it/-/bando-tipo-n.-1-2023), della quale si riporta il testo:
Come deve essere interpretata la previsione anti-pantouflage contenuta nel bando tipo n. 1/2023, secondo cui “Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni”?
Per la partecipazione alle procedure di evidenza pubbliche, l’operatore economico è tenuto a rendere la dichiarazione contenuta nel DGUE, disvelando se si trovi o meno nella condizione prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Leg.vo 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico. La dichiarazione è resa ai sensi dell’articolo 46 del d.P.R. 445/2000.
In caso di false dichiarazioni ANAC procede, previo accertamento dell’esistenza del pantouflage, alla verifica dell’esistenza delle condizioni per l’applicazione della misura di cui all’articolo 94, comma 5, lettera e) del Codice dei contratti pubblici.