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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Il principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti pubblici
Principio di rotazione degli affidamenti
L'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), prevede che gli affidamenti per i contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione, il cui scopo è evitare che il gestore uscente, grazie alle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici (si veda Sent. C. Stato 24/05/2021, n. 3999).
D. Leg.vo 50/2016 e Linee guida ANAC n. 4
Tale principio, come noto, era già contemplato dall’art. 36, comma 1, del D. Leg.vo 50/2016 che impone il "rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti", nonché dai punti 3.6 e 3.7 delle Linee Guida ANAC n. 4, di cui alla Delib. ANAC 636/2019, le cui previsioni sono state in parte riprese dal citato art. 49.
Si ricorda che Il Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 31/03/2023, n. 36, è in vigore dal 01/04/2023, mentre le sue disposizioni e relativi allegati acquistano efficacia il 01/07/2023. Da tale ultima data è prevista l'abrogazione del vigente Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Leg.vo 50/2016. A decorrere dal 01/07/2023 inoltre, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC adottati in attuazione del D. Leg.vo 50/2016, laddove non diversamente previsto, si applicheranno le disposizioni del nuovo Codice e dei suoi allegati.
Disciplina
In particolare, l’art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che in applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente (ma non all’operatore economico invitato e non affidatario) nei casi in cui 2 consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante:
- nello stesso settore merceologico,
- o nella stessa categoria di opere,
- o nello stesso settore di servizi.
La stazione appaltante puo' ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico. In tale caso il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia.
Deroghe
Il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto solo in casi motivati con riferimento:
- alla struttura del mercato
- e alla effettiva assenza di alternative
- nonché all'accurata esecuzione del precedente contratto.
Per i contratti affidati con le procedure negoziate senza bando (di cui all'art. 50, comma 1, del D. leg.vo 36/2023) le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.
Si prevede inoltre che è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro (invece di 1.000 euro, con scelta sinteticamente motivata, come previsto nelle Linee guida ANAC n. 4).