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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Violazione limiti di distanza, impugnazione del titolo abilitativo e interesse al ricorso
QUESTIONE - La questione rimessa all'Adunanza plenaria concerneva l’accertamento della sussistenza dell'interesse delle parti appellanti a far valere una violazione riguardante la distanza tra la costruzione del proprio vicino e - anziché la propria - quella di un altro proprietario non direttamente confinante. In particolare la sezione chiedeva di stabilire se, per impugnare i titoli edilizi altrui, il requisito della vicinitas, inteso quale stabile collegamento tra il ricorrente e l’area dove si trova il bene oggetto del titolo in contestazione, sia sufficiente a fondare insieme la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso, quali condizioni dell’azione di annullamento.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI IN CONTRASTO - Sul tema sono stati rilevati due orientamenti contrastanti:
- un primo orientamento secondo il quale la vicinitas è sufficiente per impugnare il titolo edilizio in quanto assorbe in sé anche il profilo dell’interesse al ricorso (C. Stato 10/03/2021, n. 2056; C. Stato 12/03/2015, n. 1298);
- un secondo indirizzo per il quale l'interesse al ricorso presuppone, oltre la vicinitas, anche l’allegazione e la dimostrazione di un concreto pregiudizio arrecato dal titolo abilitativo ritenuto illegittimo (C. Stato 07/02/2020, n. 962; C. Stato 18/10/2017, n. 4830).
PREGIUDIZIO DERIVANTE DALL’INTERVENTO ILLEGITTIMO - L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza 09/12/2021, n. 22, ha risolto il contrasto nei termini che seguono, sottolineando peraltro che nel caso sottoposto vi era uno stretto collegamento tra la proprietà della parte ricorrente e l’area oggetto dell’intervento edilizio: si trattava infatti di immobili direttamente e immediatamente confinanti, sebbene la violazione, ossia il mancato rispetto delle distanze, fosse stata commessa non nei confronti dell’edificio di parte ricorrente ma di quello confinante.
Inoltre i giudici hanno spiegato che l’interesse al ricorso si lega necessariamente all’utilità ricavabile dalla tutela di annullamento e dall’effetto ripristinatorio; utilità che a sua volta è in funzione e specchio del pregiudizio sofferto. Tale pregiudizio, a fronte di un intervento edilizio contra legem è stato rinvenuto in giurisprudenza non solo nella diminuzione di aria, luce, visuale o panorama, ma anche nel possibile deprezzamento dell’immobile, confinante o comunque contiguo, nella compromissione dei beni della salute e dell’ambiente in danno di coloro che sono in durevole rapporto con la zona interessata, nelle menomazioni dei valori urbanistici e nelle degradazioni dell’ambiente in conseguenza dell’aumento del carico urbanistico.
PRINCIPI DI DIRITTO - Sulla base della ricostruzione storica della normativa e dell'analisi delle pertinenti pronunce giurisprudenziali e interpretazioni dottrinali sulla materia, l’Adunanza plenaria ha formulato i seguenti principi di diritto:
- non può affermarsi che il criterio della vicinitas valga da solo ed in automatico a soddisfare l’interesse al ricorso, essendo a tal fine necessario anche uno specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato;
- l’interesse al ricorso correlato allo specifico pregiudizio derivante dall’intervento edilizio che si assume illegittimo (e che, come detto, è necessario sussista) può comunque ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso, suscettibili di essere precisate e comprovate laddove il pregiudizio fosse posto in dubbio dalle controparti o dai rilievi del giudicante, essendo questione rilevabile d’ufficio nel rispetto dell’art. 73, comma 3, D. Leg.vo 104/2010 (Codice del processo amministrativo) e quindi nel contraddittorio tra le parti;
- nelle cause in cui si lamenti l’illegittimità del titolo autorizzatorio edilizio per contrasto con le norme sulle distanze tra le costruzioni imposte da leggi, regolamenti o strumenti urbanistici, non solo la violazione della distanza legale con l’immobile confinante ma anche quella tra detto immobile e una terza costruzione può essere rilevante, tutte le volte in cui da tale violazione possa discendere con l’annullamento del titolo edilizio un effetto di ripristino concretamente utile, per il ricorrente, e non meramente emulativo.