Sicurezza sul lavoro: sospensione attività e divieto di contrattare con la P.A. per gravi violazioni | Bollettino di Legislazione Tecnica
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26/10/2021

Sicurezza sul lavoro: sospensione attività e divieto di contrattare con la P.A. per gravi violazioni

Il D.L. 146/2021 prevede la sospensione dell’attività dell’impresa e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione in caso di violazioni di norme per la tutela della salute e sicurezza del lavoro o in presenza del 10% dei lavoratori impiegati in modo irregolare.

Il D.L. 21/10/2021, n. 146, pubblicato nella G.U. del 21/10/2021, n. 252 e in vigore dal 22/10/2021, ha modificato il Testo Unico sicurezza sul lavoro di cui al D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.

In particolare, è stato sostituito l’art. 14 del D. Leg.vo 81/2008 relativo al contrasto del lavoro irregolare ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ai sensi del quale l’Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione:
- quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori (non più il 20% come previsto dall'art. 14 previgente) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, o
- in caso di gravi (e non più "reiterate" come previsto dall'art. 14 previgente) violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D. Leg.vo 81/2008 medesimo.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. Il provvedimento di sospensione è comunicato all’ANAC e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), al fine dell’adozione da parte del MIMS del provvedimento interdittivo.

L'art. 14, comma 9, del D. Leg.vo 81/2008 indica le condizioni per la revoca del provvedimento di sospensione, nonché le sanzioni nei confronti del datore di lavoro che non ottempera a tale provvedimento.

Il D.L. 146/2021 ha inoltre sostituito l'Allegato I al D. Leg.vo 81/2008, riportante le fattispecie di violazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all’art. 14 del D. Leg.vo 81/2008.

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Si segnala altresì che il comma 1-bis, dell'art. 99, del D. Leg.vo 81/2008, introdotto dal D.L. 146/2021, prevede che le notifiche preliminari dell'art. 99, comma 1, del D. Leg.vo 81/2008 alimentano una banca dati istituita presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, le cui informazioni verranno condivise con le pubbliche amministrazioni interessate.
Si ricorda che l'art. 99 del D. Leg.vo 81/2008 rientra tra le misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili e prevede, per alcuni di essi, che il committente o il responsabile dei lavori trasmetta una notifica preliminare, prima dell'inizio dei lavori, all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti. Qualora si tratti di lavori pubblici, la notifica preliminare deve essere inviata anche al prefetto competente.
In particolare, l'obbligo di notifica si applica ai:
- cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella suddetta categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
I contenuti della notifica sono fissati dall'Allegato XII del citato D. Leg.vo 09/04/2008, n. 81.    

Dalla redazione