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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Contratti pubblici: presupposti per la legittimità delle proroghe tecniche
Nell'esericizio delle funzioni di vigilanza e controllo sui contratti pubblici, l'ANAC ha rilevato che il servizio di supporto alla gestione e alla manutenzione di apparecchiature biomediche di proprietà ed in uso presso i presidi ospedalieri e territoriali della Asl della provincia di Foggia è stato eseguito da una società sulla base di un contratto di appalto stipulato l’11/01/2013, scaduto il 13/01/2018 e successivamente prorogato più volte.
In proposito, l'ANAC ha evidenziato che la proroga dei contratti pubblici cd. tecnica - ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell’espletamento di una nuova procedura di gara - ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore della pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro.
La proroga può ritenersi ammessa, in ragione del principio di continuità dell’azione amministrativa, restringendo però tale possibilità a casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente; mentre l’utilizzo reiterato della proroga tecnica (attualmente prevista dall'art. 106, comma 11, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50), che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento.
Inoltre, la Delibera ANAC del 28/07/2021, n. 576, sottolinea in particolare che affinché la proroga tecnica sia legittima devono ricorrere i seguenti presupposti:
- la proroga deve rivestire carattere eccezionale, utilizzabile solo quando non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali, nei soli e limitati casi in cui vi sia l’effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;
- la proroga è ammessa solo quando ha carattere temporaneo, rappresentando uno strumento finalizzato esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro (c.d. contratto ponte);
- la nuova gara deve essere già stata avviata al momento della proroga;
- l’amministrazione non deve rendersi responsabile di ritardi nell’indizione della procedura di selezione del nuovo affidatario. Infatti la proroga tecnica trova giustificazione solo nei casi in cui, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall’amministrazione, vi sia l’effettiva esigenza di assicurare temporaeamente il servizio nelle more del reperimento di un altro contraente;
- l’opzione di proroga tecnica deve essere stata prevista nell’originario bando di gara e di conseguenza nel contratto di appalto.