Sismabonus maggiorato al 110% anche senza miglioramento della classe di rischio sismico | Bollettino di Legislazione Tecnica
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16/07/2020

Sismabonus maggiorato al 110% anche senza miglioramento della classe di rischio sismico

Nella versione licenziata dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio, l’incremento della detrazione al 110% prescinde dalla necessità di certificare l’avvenuto salto di classificazione sismica. Si fa generico riferimento ad una efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico.

L’art. 119 del D.L. 34/2020 dispone al comma 4 che le detrazioni per interventi di adeguamento strutturale e antisismico - di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013 - (c.d. “Sismabonus”), si applicano nella misura del 110% per le spese sostenute dal 01/07/2020 fino al 31/12/2021.
Il Sismabonus prevede nella sua versione “ordinaria”, disciplinata dai menzionati commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del D.L. 63/2013:
- un’aliquota di detrazione base del 50%, per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (interventi di cui alla lettera i), comma 1, dell’art. 16-bis del D.P.R. 917/1986);
- aliquote maggiorate in misura variabile tra il 70% e l’85% della spesa sostenuta, in dipendenza del miglioramento conseguibile nella classificazione del rischio sismico con l’intervento che viene eseguito, e della tipologia di immobile interessato.

Per tutti i dettagli sul Superbonus al 110% vedi Superbonus 110% risparmio energetico e consolidamento antisismico.
Per il Sismabonus vedi Sismabonus, classificazione del rischio sismico delle costruzioni e relativa attestazione.
Per l’Ecobonus vedi Le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico (c.d. “Ecobonus”).

NON NECESSITÀ DI ATTESTARE IL MIGLIORAMENTO DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO
L’incremento dell’aliquota di detrazione al 110% è previsto in maniera indistinta, senza cioè alcuna distinzione in base ai fattori prima indicati; ne consegue che il vantaggio risulterà massimo per gli interventi che ordinariamente beneficerebbero dell’aliquota di detrazione al 50%, e per i quali peraltro non è richiesto il requisito del miglioramento asseverato della classe di rischio sismico dell’edificio.
Questo non significa che qualsiasi intervento possa rientrare nel perimetro della messa in sicurezza antisismica. L’efficacia degli interventi ai fini della riduzione del rischio sismico - come indicato dalla lettera b), comma 13 dell’art. 119 del D.L. 34/2020 - deve essere asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, unitamente alla congruità della spesa sostenuta in relazione agli interventi realizzati.
Si tratta tuttavia di una generica attestazione di efficacia degli interventi, che non comporta la necessità di attenersi alle Linee guida per la classificazione degli edifici ai fini del rischio sismico di cui al D.M. 58/2017 asseverando il livello di rischio ante-intervento e il miglioramento ottenuto (seppure il D.M. 58/2017 venga richiamato dalla lettera b), comma 13 dell’art. 119 del D.L. 34/2020).
In pratica, la nuova maxi-aliquota prende il posto - dal 01/07/2020 al 31/12/2021 - di tutte le aliquote previgenti, e si applica anche ai casi di acquisto di case antisismiche direttamente dall’impresa che abbia provveduto alla demolizione e ricostruzione e poi alla vendita entro 18 mesi dalla fine dell’intervento.

Dalla redazione