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16/06/2020

Contributo di costruzione: esonero per interventi su edifici unifamiliari

Secondo i giudici amministrativi l’esonero dal versamento del contributo di costruzione per interventi di ristrutturazione e ampliamento di edifici unifamiliari si applica solo alla “piccola proprietà immobiliare” e la base di calcolo della percentuale di ampliamento ammissibile non comprende i vani accessori.

Ai sensi dell’art. 17, D.P.R. 06/06/2001, n. 380, comma 3, lett. b), il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari (la disposizione riproduce in sostanza quanto già aveva previsto l’art. 9, L. 10/1977, comma 1, lett. d).

Tale norma è stata interpretata con due recenti sentenze dai giudici amministrativi i quali, seguendo un analogo iter argomentativo, hanno fornito interessanti indicazioni sull’ambito di applicazione dell’esonero e sull’individuazione della base di calcolo della percentuale di ampliamento.

CRITERI PER L’APPLICABILITÀ DELL’ESONERO
In particolare, secondo il TAR Piemonte 26/05/2020, n. 322:

- l’esenzione è applicabile solo nel caso di opere di adeguamento di “piccola proprietà immobiliare. Ed infatti la ratio dell’art. 17, D.P.R. 380/2001, comma 3, lett. b), va rinvenuta nella tutela e salvaguardia delle necessità abitative del nucleo familiare, perseguite attraverso la gratuità degli interventi funzionali all'adeguamento dell'immobile ove il nucleo risiede. La nozione di "edificio unifamiliare" richiamata dalla norma deve pertanto essere intesa nella sua accezione socio-economica che coincide "con la piccola proprietà immobiliare", che rappresenta l’unica ipotesi meritevole di un trattamento differenziato in quanto rispettosa delle suddette finalità di ordine sociale;

- l’esonero non è applicabile nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

Tale ultima affermazione trova conferma in una pronuncia della Corte Costituzionale (avente ad oggetto la disposizione previgente di cui all'art. 9, L. 10/1977, comma 1, lett. d), ove si è affermato che ai fini del riconoscimento dell’esonero in questione, il concetto di ristrutturazione non si presta a comprendere la fattispecie della demolizione accompagnata dalla ricostruzione dell'edificio sullo stesso suolo e che deve quindi ritenersi pienamente legittima la previsione dell'esonero limitatamente alle ipotesi di ristrutturazioni ed ampliamenti e non anche alle ipotesi di integrale ricostruzione.

Applicando tali principi, il TAR ha ritenuto soggetto al contributo di costruzione un intervento attuato su un fabbricato unifamiliare composto da 14 vani e realizzato mediante demolizione e ricostruzione.

MODALITÀ DI CALCOLO DELLA PERCENTUALE AMMISSIBILE
Sulla base di motivazioni analoghe il C. Stato 01/06/2020, n. 3405 ha inoltre ritenuto che la percentuale di ampliamento ammissibile per l’esenzione (non superiore al 20%) va calcolata sul solo volume e la sola superficie lorda effettivamente destinati a residenza, escludendo quindi le parti ad essa accessorie. Ciò in quanto, essendo l’ampliamento finalizzato a migliorare l’abitabilità dell’edificio, sono esclusivamente le parti abitabili a dover essere prese a riferimento per l’applicazione della percentuale del 20%.

I giudici hanno di conseguenza ritenuto errato il calcolo effettuato dai ricorrenti che includeva nella base su cui applicare la percentuale anche le parti dell’immobile relative ad un loggiato, ai vani accessori, alla soffitta e alla cantina.

Dalla redazione