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23/11/2019

L’assicurazione RC professionale, ratio dell’obbligo e conseguenze della mancanza

Avviamo una serie di articoli e brevi approfondimenti per illustrare lo scopo dell’assicurazione per la responsabilità civile professionale, e di fornire indicazioni operative e pratiche ai professionisti, mettendoli in grado di districarsi tra le varie clausole e di scegliere consapevolmente la copertura più idonea e tutelante in base all'attività svolta. In questo primo contributo ci concentriamo sul perché occorre avere una copertura assicurativa e sulle conseguenze della sua mancanza.

Ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 07/08/2012, n. 137 (il decreto che ha attuato la riforma degli ordinamenti delle libere professioni “ordinistiche”, a sua volta emanato in attuazione dell’art. 3 del D.L. 13/08/2011, n. 138), il professionista iscritto a un albo è tenuto a stipulare idonea assicurazione di RC professionale a copertura dei possibili danni derivanti dall’esercizio dell’attività.
L’obbligo in questione è entrato in vigore a decorrere dal 15/08/2013 (comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 137/2012).

RATIO DELL’OBBLIGO DI ASSICURAZIONE PROFESSIONALE
Assicurazione professionale e tutela del cliente
Ratio dell’obbligo di dotarsi di una idonea assicurazione professionale è dunque (come esplicitamente indicato dalla lettera e) del comma 5 dell’art. 3 del D.L. 138/2011) quello di tutelare il cliente, mantenendolo indenne dai possibili danni che possano scaturire dall’attività svolta dal professionista, ivi compresa l’eventuale attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso.
Nella stessa ottica, il professionista è altresì tenuto a:
- indicare al cliente, all’atto della ricezione dell’incarico, gli estremi della polizza e il relativo massimale (conviene pertanto al professionista inserire tali indicazioni in maniera permanente nella propria carta intestata nonché nei modelli di preventivo e/o contratto d’opera utilizzati);
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni della polizza o del relativo massimale (tale obbligo è pertanto da ritenersi sussistente solo verso i clienti nei confronti dei quali vi sia un incarico in corso di svolgimento).
Come vedremo in seguito, il preminente scopo dell’assicurazione di tutelare il cliente influisce sul momento in cui scatta l’obbligo di avere la copertura in capo al professionista. L’obbligo è infatti vincolante solo in presenza di un rapporto diretto di clientela e dell’effettività della prestazione professionale, mentre la sola iscrizione all’Ordine o Collegio professionale non fa scattare l’obbligo di copertura assicurativa.

Assicurazione professionale e tutela del patrimonio del professionista
Una polizza assicurativa professionale rappresenta peraltro anche una indispensabile tutela per il professionista stesso, che in assenza di copertura sarebbe chiamato a rispondere per intero con il proprio patrimonio personale in caso di eventuali richieste di risarcimento.
Ciò risulta particolarmente evidente nel caso dei professionisti tecnici, in virtù delle grandi responsabilità che questi ultimi si assumono con la propria attività, ad esempio firmando un progetto strutturale, dichiarando la regolarità urbanistico-edilizia di una SCIA presentata al Comune, collaudando un’opera o un’infrastruttura, ecc.

CONSEGUENZE DELLA MANCANZA DELLA POLIZZA
La mancanza della copertura assicurativa produce in capo al professionista una doppia responsabilità:
1) di tipo contrattuale, cioè nei confronti del cliente, il quale potrebbe ad esempio legittimamente rifiutare di conferire l’incarico oppure chiedere una riduzione del costo della prestazione professionale;
2) di tipo disciplinare, nei confronti cioè dell’Ordine o Collegio professionale di appartenenza, dal momento che l’obbligo della polizza è contemplato dai Codici deontologici delle varie categorie professionali. L’Ordine o Collegio potrà pertanto avviare un procedimento disciplinare nei confronti del professionista manchevole, all’esito del quale applicare le eventuali sanzioni ritenute appropriate in relazione alla gravità dell’illecito, nelle forme previste dai singoli ordinamenti.

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Dalla redazione