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01/10/2019

Permesso di costruire annullato: conseguenze e obbligo di motivazione delle sanzioni

Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 23/09/2019, n. 6284, chiarisce le conseguenze dell’annullamento del permesso di costruire in base all’art. 38, D.P.R. 380/2001.

In particolare il Consiglio di Stato ha affermato che dall’annullamento del titolo abilitativo non deriva automaticamente per il Comune l’obbligo - sempre e comunque - di disporre la demolizione delle opere realizzate. Viceversa sussiste l’obbligo dell’amministrazione di verificare se i vizi formali o sostanziali (accertati in sede giurisdizionale) siano emendabili, ovvero se la demolizione sia effettivamente possibile senza recare pregiudizio ad altri beni o opere del tutto regolari.

REGIME SPECIALE PREVISTO DALL’ART. 38, D.P.R. 380/2001
Ed infatti la norma di cui all’art. 38, D.P.R. 380/2001 (che disciplina le conseguenze dell’annullamento del titolo edilizio) viene considerata una "speciale norma di favore" che differenzia la posizione di colui che abbia realizzato l'opera abusiva sulla base di titolo annullato rispetto a coloro che hanno realizzato opere parimenti abusive senza alcun titolo, tutelando l'affidamento riposto dall’autore dell’intervento circa la presunzione di legittimità e, comunque, sull’efficacia del titolo assentito.

CONSEGUENZE DELL’ANNULLAMENTO DEL TITOLO
Dal suddetto art. 38 discende quindi che, in presenza di una costruzione realizzata in base ad atti annullati in sede giurisdizionale, il Comune si trova di fronte a tre possibili situazioni:
b) la sanabilità dell’opera divenuta abusiva mediante la rimozione dei vizi originari;
a) la rimozione della stessa;
c) l'applicazione di una sanzione pecuniaria quando non sia tecnicamente possibile la rimozione.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'art. 36, D.P.R. 380/2001.
Ciò significa che la demolizione deve essere evitata:
- nel caso in cui i vizi che hanno portato all’annullamento del titolo siano solo procedurali o sanabili,
- ovvero, se i vizi sono insanabili, perché sia impossibile applicare la sanzione demolitoria per il pericolo alla staticità dell’intero manufatto o per il nocumento alla parte legittima. In tal caso però incombe sull’amministrazione l’obbligo di una specifica motivazione al riguardo.

OBBLIGHI DI MOTIVAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Dall’art. 38, D.P.R. 380/2001 discende infine la sussistenza di uno specifico obbligo di motivazione in capo all’amministrazione circa l’esercizio del potere di irrogazione della sanzione pecuniaria nei casi di impossibilità materiale del ripristino della situazione precedente.
I giudici hanno precisato infatti che, considerando l’ambito degli interessi coinvolti, l’obbligo di motivazione per il Comune deve ritenersi particolarmente penetrante sia nel caso in cui imponga la demolizione (sacrificando l’affidamento del privato titolare del titolo edilizio), sia nel caso in cui applichi la sanzione pecuniaria di fatto superando, anche se a seguito di una valutazione dello specifico abuso realizzato, il giudicato di annullamento.

Nel caso di specie è stato ritenuto che tale obbligo non fosse stato rispettato in quanto non era stata considerata la specifica consistenza del manufatto concretamente realizzato (se materialmente autonomo o meno dal resto dell’edificio), né la natura del vizio riscontrato nel titolo edilizio relativo alla violazione delle distanze. Tale vizio, pur se ritenuto superabile anch’esso tramite l’art. 38, doveva però essere oggetto di una specifica valutazione del Comune in relazione alla possibilità materiale di una demolizione anche solo parziale dell’immobile abusivo.

Dalla redazione