Articoli 11, comma 3, 42, comma 1 bis, 44, comma 2, 70 ter, comma 1, lett. a), 82, commi 1, lett. c), lett. d) numero 5), 5, lett. a), a bis), b) numero 3 bis), 84 comma 3 bis
1. La presente legge unifica, coordina e modifica la normativa regionale vigente in materia forestale, nel rispetto dei principi fondamentali dettati dalle leggi dello Stato in materia di boschi, territori montani, vincolo idrogeologico, difesa del suolo e tutela delle zone di particolare interesse ambientale.
2. La presente legge, in particolare:
a) disciplina un regime di incentivazioni per le attività forestali, regola gli interventi di competenza della Regione e degli enti locali e stabilisce i vincoli e le prescrizioni cui sottoporre le forme d'uso dei boschi, per la conservazione e la valorizzazione di tutti i boschi, di proprietà sia pubblica che privata;
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2361311976691
Art. 2 - Finalità
1. La Regione Toscana riconosce il bosco come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione e la valorizzazion
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2361311976692
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da frutto e le sugherete. N1
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Art. 3-bis - Sistema informativo per le procedure amministrative
1. Le linee di sviluppo e di tutela del patrimonio forestale della Toscana sono definite nel Piano forestale regionale che costituisce attuazione del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008).
2. Il piano forestale regiona
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2361311976697
Art. 5 - Art. 6 Omissis
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Art. 7 - Inventari speciali
1. Gli enti di cui all'articolo 3-ter, comma1, curano la redazione degli inventari forestali speciali di cui all'articolo 11, comma 8, all'articolo 52, comma 5, e all'articolo 66, comma 4.
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Art. 8 - Art. 9 Omissis
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2361311976700
TITOLO III - INTERVENTI PUBBLICI E PROMOZIONE DELLA SELVICOLTURA
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Capo I - Interventi pubblici
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Art. 10 - Ambito degli interventi
1. Gli interventi pubblici forestali realizzano opere e servizi volti a tutelare, migliorare e ampliare i boschi della Toscana ed a garantirne la funzione sociale.
2. Sono interventi pubblici forestali:
a) i rimboschimenti finalizzati a difendere il suolo, regimare le acque, preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e del paesaggio, prevenire o contenere i danni da valanghe e altre calamità, consolidare le dune e le zone litoranee;
b) le sistemazioni idraulico-forestali volte agli stessi fini di cui alla lettera a);
c) le cure colturali ai rimboschimenti di cui alla lettera a) fino alla loro completa affermazione e la manutenzione straordinaria delle sistemazioni di cui alla lettera b) per mantenerne le funzionalità;
d) il miglioramento di boschi degradati e di quelli danneggiati o distrutti dal fuoco o da altre cause avverse;
e) le conversioni e le trasformazioni boschive volte a conferire una maggiore stabilità biologica ed un migliore assetto ambientale e paesaggistico all'area forestale interessata;
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2361311976703
Art. 10-bis - Convenzioni con i consorzi i bonifica nei territori montani
1. L'approvazione del progetto esecutivo degli interventi di cui all'articolo 10 equivale, a tutti gli effetti di legge, a dichiarazione di pubblica utilità.
2. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi sottoscrive un verbale di accordo per la loro cessione temporanea a favore dell'ente competente all'attuazione degli interventi stessi. Il verbale identifica i terreni e lo stato in cui inizialmente si trovano e fissa le condizioni della cessione. N1
3. Qualora non sia possibile raggiungere l’accordo di cui a
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2361311976706
Art. 12 - Attuazione degli interventi pubblici
1. Gli interventi pubblici, finanziati dalla Regione o che fruiscono di un suo contributo finanziario, sono attuati per amministrazi
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2361311976707
Art. 13 - Albo regionale delle imprese agricolo-forestali
1. Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), è istituito l’albo regionale delle imprese agricolo-forestali che operano nel settore forestale e ambientale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa, tutela del territorio e nel settore delle sistemazioni idraulico forestali, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle atti
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2361311976708
Art. 14 - Convenzioni con le pubbliche amministrazioni
1. Interventi per importi fino a 50.000,00 euro, esclusi gli oneri fiscali, sono prioritariamente affidati, tramite convenzione, a imprenditori agricoli, singoli od associati, che conducono aziende agricole.
2. Per l’attuazione degli interv
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Art. 15 - Ulteriori interventi in affidamento
1. Oltre agli interventi di cui all'articolo 10:
a) ai coltivatori diretti di cui all'articolo 14 s
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2361311976710
Art. 16 - Formazione professionale
1. Al fine di formare e migliorare la professionalità degli addetti all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 10, la Regione, tenuto conto delle indicazioni contenute negli atti della programmaz
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Capo II - Promozione della selvicoltura
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2361311976712
Art. 17 - Misure di incentivazione
1. Al fine di migliorare ed ampliare l'area forestale, la Regione promuove interventi attuati da soggetti pubblici e privati volti:
a) alla formazione di nuovi boschi;
b) alla ricostituzione di boschi degradati o danneggiati;
c) alle opere di prevenzione e repressione incendi boschivi;
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
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2361311976717
Art. 20 - Contributi finanziari
1. Al fine di promuovere gli interventi previsti dall'articolo 17, gli atti della programmazione regionale prevedono premi, contribu
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2361311976718
Art. 21 - Ecocertificazione forestale
1. La certificazione dei sistemi di gestione forestale sostenibile, di seguito indicata come "ecocertificazione forestale", può essere inclusa fra gli interventi di cui all'articolo 17, comma 2.
2. L'ecocertificazione forestale è rilasciata da un organismo ind
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Art. 21-bis - Mercato volontario dei crediti ambientali e di carbonio
1. I beni immobili che fanno parte del patrimonio agricolo-forestale sono inalienabili e sono coltivati e utilizzati secondo i piani di gestione di cui all'articolo 30.
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2361311976724
Art. 24 - Acquisti ed espropri
1. Allo scopo di dare idonee dimensioni ai complessi agricolo-forestali di cui all'articolo 28, di costituire altri complessi agricolo-fore
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Art. 25 - Affidamento di beni
1. Beni agricolo-forestali di proprietà dello Stato, di enti pubblici diversi dalla Regione o di privati possono essere affidati alla Regione per essere gestiti insieme con que
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Art. 26 - Concessioni
1. Sulla base di quanto previsto nei piani di gestione di cui all’articolo 30, l’ente gestore di cui all’articolo 29, procede al rilascio delle concessioni temporanee sui beni del patrimonio agricolo-forestale.
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Art. 27 - Finalità dell'amministrazione
1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale della Regione e dei beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25 persegue i seguenti fini:
a) difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico;
b) tutela dell'ambiente, del paesaggi
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Art. 28 - Complessi agricolo-forestali
1. L'amministrazione del patrimonio agricolo-forestale, ivi compresi i beni in affidamento ai sensi dell'articolo 25, avviene distin
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Art. 29 - Amministrazione dei complessi agricolo-forestali
1. La competenza a gestire i complessi agricolo-forestali di cui all’articolo 28 è delle unioni di comuni subentrate alle “unioni di comuni subentrate alle comunità montane ai sensi della
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2361311976730
Art. 30 - Piani di gestione del patrimonio agricolo-forestale
1. Le funzioni di cui all’articolo 29, comma 1, sono svolte sulla base di un piano di gestione conforme agli indirizzi approvati dall’ente Terre regionali toscane ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della l.r. 80/2012.
2. Il piano di gestione definisce:
a) la coltura e l’assestamento dei boschi;
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2361311976731
Art. 30-bis - Utilizzazione del patrimonio agricolo-forestale a fini faunistico-venatori
1. L'amministrazione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni, degli altri enti locali e pubblici è effettuata sulla base di piani di gestione, riferiti ad un periodo minimo di dieci anni.
2. Il piano di gestione prevede fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
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2361311976735
Art. 33 - Gestione associata
1. Gli enti locali e gli enti pubblici possono amministrare i beni silvo-pastorali di loro proprietà in forma associata ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 2
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TITOLO IV - FORESTE DI PROPRIETÀ PUBBLICA E COLLETTIVA
1. Oltre ai terreni coperti da boschi, sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni ricompresi nelle zone determinate ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e
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2361311976743
Art. 38-bis - Elenco regionale delle ditte boschive
1. Ai fini della tutela e del corretto uso del bosco e dell'area forestale, la Regione Toscana approva il regolamento di attuazione della presente legge, denominato regolamento forestale. N6
2. Il regolamento forestale disciplina anche le attività che interessano i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici.
3. Il regolamento forestale integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla presente legge, si conforma alle prescrizioni dei piani di bacino di cui “all’articolo 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” N23N39e tiene altresì conto delle esigenze di tutela della fauna selvatica e dei suoi habitat.
4. Il regolamento forestale disciplina in particolare:
a) per quanto riguar
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2361311976745
Art. 39-bis - Provvedimenti urgenti per la tutela del bosco
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizza
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2361311976749
Art. 42 - Autorizzazione alla trasformazione dei boschi e dei suoli
1. La trasformazione dei boschi è soggetta ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e secondo le disposizioni del d.lgs. 42/2004 all'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico. N80
1-bis. Sono escluse dall’autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico di cui al comma 1 le trasformazioni effettuate:
a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4;
b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel regolamento forestale. N81
2. L'autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico è rilasciata secondo la disciplina di cui al titolo VI, capo IV della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del te
1. È vietata, per un periodo di 20 anni dall'impianto, la trasformazione dei terreni rimboschiti con finanziamento o contributo finanziario pubblico, fat
1. La trasformazione del bosco, di cui agli articoli 41 e 42, che comporti la sua eliminazione per una superficie superiore a 2000 metri quadrati, è compensata dal rimboschimento di terreni nudi di pari superficie. Il rimboschimento è soggetto alle disposizioni di cui al “d.lgs. 42/2004” N54.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle trasformazioni di cui all’articolo 42, comma 1-bis.
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2361311976752
Art. 45 - Conversione del bosco e sostituzione di specie
1. È vietata la conversione dei boschi d'alto fusto in boschi cedui. Il divieto comprende anche le fustaie transitorie provenienti dalle conversioni dei cedui.
2. È vietata la conversione dei cedui composti in cedui se
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2361311976753
Art. 46 - Taglio dei boschi
1. Entro il 30 giugno di ogni anno, “gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1”
1. Il regolamento forestale disciplina i tagli boschivi.
2. I tagli boschivi, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinati, sono subordinati ad autorizzazione “degli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1” N54. L'autorizzazione può contenere vincoli e prescrizioni ed è rilasciata entro quarantacinque giorni dalla richiesta.
3. L'autorizzazione non è richiesta per il taglio del soprassuolo boschivo connesso all'attuazione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'articolo 42.
4. Il regolamento forestale individua i casi in cui il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 può avvenire tramite silenzio-assenso, quelli in cui l'autorizzazione medesima può essere sostituita da dichiarazione di taglio e i tagli eseguibili senza autorizzazione o dichiarazione.
4-bis. Il regolamento forestale di cui all’articolo 39 individua i casi per i quali può essere richiesta la comunicazione di inizio e fine lavori. N25N39
1. Per taglio colturale s'intende il taglio che rientra nell'ordinaria attività silvana e che è condotto con modalità tali da assicurare la rinnovazione e la perpetuazione del bosco, senza comprometterne le potenzialità evolutive, favorendo la biodiversità e tutelando l'assetto idrogeologico.
2. Per tagli colturali si intendono, in particolare quelli di seguito indicati, purché non comportino trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 41 e non siano eseguiti in sostanziale difformità dalle disposizioni previste nel regolamento forestale, nell'autorizzazione o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio:
a) le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti;
b) i tagli fitosanitari;
c) i tagli di ricostituzione e riconversione dei c
1. Il taglio del bosco può essere attuato sulla base di un piano di gestione della durata minima di dieci anni che preveda fra l'altro:
a) la coltura e l'assestamento dei boschi;
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2361311976757
Art. 49 - Opere connesse al taglio dei boschi
1. Sono opere connesse al taglio dei boschi quelle necessarie all'esecuzione dei lavori di taglio e d'esbosco dei prodotti legnosi. Esse comprendono:
a) la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'adattamento funzionale delle strade e piste forestali, inclusa la realizzazione delle opere necessarie alla regimazione delle acque superficiali;
b) la realizzazione di piste temporanee d'esbosco, che non comportino rilevanti movimenti e modificazioni morfologiche del terreno e che siano oggetto di ri
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2361311976758
Art. 50 - Art. 51 Omssis
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2361311976759
Art. 52 - Boschi in situazioni speciali
1. Sono considerati in situazione speciale i boschi di qualunque specie, governo e trattamento e di qualsiasi estensione che assolvono a specifiche funzioni ambientali e paesaggistiche. Rientrano, tra gli altri, nei boschi in, situazioni speciali quelli ubicati:
a) su terreni instabili, su terreni in forte pendenza o comunque particolarmente esposti a fenomeni di erosione o in aree soggette a valanghe;
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2361311976760
Art. 53 - Art. 60 Omissis
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2361311976761
Art. 61 - Alberi monumentali
1. Per gli alberi monumentali si applica la disciplina “di cui al titolo IV della
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2361311976762
Art. 62 - Art. 67 Omissis
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2361311976763
Art. 68 - Autorizzazioni nei parchi e nelle riserve naturali
1. Nell'ambito di un parco nazionale l'ente competente, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente capo, anche nel caso di autorizzazioni rilasciate tramite silenzio-assenso, acquisisce il nulla osta dell'Ente parco, ai sensi della l. 394/1991, articolo 13. N1
1. Ai fini della programmazione delle attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva degli incendi boschivi la Regione approva il piano pluriennale regionale AIB (di seguito indicato come piano AIB) "ed i programmi operativi territoriali annuali AIB articolati su base provinciale"
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2361311976768
Art. 70-bis - Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2
1. I comuni, con la procedura di cui al comma 2, censiscono in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato.
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2361311976775
Art. 75-ter - Banca dati delle aree percorse dal fuoco
1. È istituita sul SIGAF la banca dati dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro cinquanta metri dal bosco percorso
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2361311976776
Art. 76 - Disposizioni per la prevenzione degli incendi boschivi
a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe;
b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica “e le modalità per la definizione di tali periodi” N26;
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2361311976777
TITOLO V - TUTELA DEL BOSCO
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2361311976778
Capo III - Materiale forestale di propagazione
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2361311976779
Art. 76-bis - Art. 79-bis Omissis
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2361311976780
Capo IV - Sanzioni
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2361311976781
Art. 81 - Vigilanza ed accertamento delle infrazioni
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.
1-bis. Le violazioni alla presente legge sono registrate nel SIGAF dal soggetto accertatore l’infrazione entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica della sanzione ammin
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge o previste dal regolamento forestale, dall’autorizzazione o dal piano dei tagli, o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative:
a) pagamento di una somma minima di euro 600,00 e massima di euro 3.600,00 per ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura o in altra categoria di destinazione d’uso in deroga ai divieti di cui all’articolo 76, comma 5 e all’articolo 43;
b) pagamento di una somma minima di euro 240,00 e massima di euro 1.440,00 per:
1) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove sono state effettuate le trasformazioni dei boschi o le modifiche alla destinazione d’uso dei terreni vincolati o realizzate opere o movimenti di terreno o siano stati estirpati arbusti o cespugli senza la prescritta autorizzazione ovvero in difformità dalla stessa o dalle disposizioni contenute nel regolamento forestale;
2) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, in cui sono state realizzate opere connesse al taglio dei boschi in assenza d’autorizzazione o in difformità della stessa;
3) ogni 1.000 metri quadrati di terreno, o frazione minore, ove è stata effettuata una conversione o sostituzione di specie di cui all’articolo 45, in assenza di autorizzazione o in difformità dalla stessa;
3-bis) ogni unità di personale presente nel cantiere forestale privo di tesserino d’identificazione ai sensi dell’articolo 47, comma “6-quinquies” N40N30
c) pagamento di una somma minima di euro 120,00 e massima di euro 720,00 per le violazioni ai divieti di cui all’articolo 76, comma 1, lettera a), nei periodi a rischio definiti ai sensi del comma 1, lettera b) N46 dello stesso articolo;
d) N31 pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per:
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2361311976783
Art. 83 - Sanzioni per la violazione delle disposizioni del regolamento forestale
1. Nei casi in cui, a seguito della violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli, o prescri
1. Nel caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento forestale, dell'autorizzazione o del piano dei tagli o delle disposizioni stabilite a seguito della presentazione della dichiarazione di taglio, l'ente titolare della funzione autorizzatoria in materia di vincolo idrogeologico può prescrivere i lavori di ripristino, consolidamento o adeguamento che risultano necessari al fine di ricostituire il bosco e di assicurare, con altre opere o lavori, la stabilità dei suoli e la regimazione delle acque.
2. Qualora non vi sia coincidenza tra il trasgressore e il possessore a qualun
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TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINANZIARIE
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2361311976787
Art. 86 Omissis
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TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE
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Art. 87 - Inventario forestale della Toscana (IFT)
1. Fino alla redazione dell’IFT di cui all’articolo 5 è assunto come inventario quello redatto ai sensi della
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2361311976790
Art. 88 - Disciplina transitoria per la tutela e il corretto uso del bosco e dell'area forestale
1. Le province N56, entro il 31 dicembre 2003, redigono i seguenti tre elenchi, relativi ai terreni rimboschiti in occupazione temporanea ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267
MANUFATTI LEGGERI E/O PREFABBRICATI (Interventi soggetti alla richiesta di Permesso di costruire; Interventi nell’ambito di strutture ricettive all’aperto) - MANUFATTI TEMPORANEI, CONTINGENTI O PRECARI (Distinzione tra manufatti realizzabili liberamente e richiedenti Permesso di costruire; Caratteristiche dalle quali desumere la precarietà e temporaneità del manufatto; Strutture destinate all’esercizio di attività di somministrazione) - TABELLA RIASSUNTIVA - RASSEGNA DI CASI GIURISPRUDENZIALI.
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
Disamina della stesura del capitolato per l’affidamento del servizio di gestione rifiuti in conformità ai nuovi CAM rifiuti approvati con DM del 23 giugno 2022
Disamina delle nuove norme in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici per Ordini e Collegi professionali efficaci dal 1° gennaio 2024, con un particolare focus sul funzionamento di una piattaforma tipo di approvvigionamento digitale
I fondamenti degli edifici passivi - Le regole progettuali - Gli strumenti per la progettazione - Esempi di edifici rigenerativi - Check-list per il progettista
Sorgenti inquinanti e fattori di rischio per la salute - Scelte progettuali per la mitigazione delle criticità sanitarie - Valutazione dell’edificio nel suo contesto di prossimità - Criteri e strategie per il progetto di riuso e recupero edilizio - Intervento edilizio e rigenerazione dell’ambiente costruito - Relazioni tra l’edificio, il territorio e il paesaggio - Criteri ambientali minimi per l’interno, l’edificio ed il territorio
Serie COSTRUIRE SOSTENIBILE
Direttore scientifico: Alessandro Rogora
La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica - Implicazioni ambientali dell’urbanistica - La prevenzione del rischio idrogeologico e del rischio sismico - La prevenzione del rischio idraulico - Il bilancio ecologico
TRA TECNICA E NATURA
Evoluzione della tecnologia e Norma UNI 11235 - Tipologie di coperture a verde - Tecniche di realizzazione - Progettazione dello strato vegetativo - Manutenzione di avviamento e ordinaria
Libro
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