Articolo prima inserito dalla L.R. 02/01/2003, n. 1, poi sostituito dalla L.R. 27/01/2016, n. 4 ed infine abrogato dalla L.R. 12/04/2016, n. 26, così recitava:

“Art. 70-bis (Competenze degli enti di cui all'articolo 3 ter, comma 2) — 1. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, in attuazione delle disposizioni del piano AIB, svolgono le seguenti funzioni:

a) approvazione del piano operativo annuale AIB, sulla base dei dati e delle informazioni fornite dai soggetti operanti nell'AIB;

b) predisposizione dell'inventario e della cartografia delle aree percorse dal fuoco, ai fini della pianificazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi sul territorio regionale.

2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 2, provvedono alla tabellazione delle aree soggette ai divieti di cui all’articolo 76, comma 4, lettera b), utilizzando le risorse finanziarie di cui all'articolo 7 della l.r. 3/1994, dandone comunicazione ai comuni competenti per territorio per le registrazioni di cui all'articolo 70 ter, comma 4.”

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