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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 20/06/1996, n. 323
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D.L. 20/06/1996, n. 323
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 05/11/2024, n. 174
- Sent. Corte Cost. 25/07/2001, n. 288
- L. 08/08/1996, n. 425 (Legge di conversione), in corsivo.
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TITOLO I - OMISSIS
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TITOLO II - OMISSIS
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Capo II - Imposte indirette e altre entrate |
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Art. 10. - Imposta sul valore aggiunto, imposte di registro, sulle successioni e sulle donazioni e tasse ipotecarie e catastali1. Nell'articolo 19, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole "l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione" sono inserite le seguenti: "di ciclomotori,". 2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 44: 1) al primo comma, dopo la parola "presentata" sono inserite le seguenti: "nonché dalle liquidazioni periodiche di cui agli articoli 27, 33 e 74, quarto comma" e le parole "metà della" sono soppresse; 2) il secondo comma è abrogato; b) nell'articolo 54, quarto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del precedente periodo non si applicano nei casi previsti dall'articolo 60, sesto comma."; c) nell'articolo 60, dopo il quinto comma, è inserito il seguente: "L'imposta non versata, risultante dalla dichiarazione annuale, è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo unitamente ai relativi interessi e alla sopratassa di cui all'articolo 44. La stessa procedura deve intendersi applicabile per la maggiore imposta determinata a seguito della correzione di errori materiali o di calcolo rilevati dall'ufficio in sede di controllo della dichiarazione. L'ufficio, prima dell'iscrizione a ruolo, invita il contribuente a versare le somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, con applicazione della soprattassa pari al 60 per cento della somma non versata o versata in meno. Le somme dovute devono essere versate direttamente all'ufficio con le modalità di cui all'articolo 38, quarto comma.". 2-bis. All'articolo 72, terzo comma, numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "compreso il personale tecnico amministrativo" sono soppresse. 2-ter. In deroga all'articolo 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Nell'articolo 72, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "superiore ad un milione di lire" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a lire cinquecentomila"; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa.". |
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Art. 11 - Art. 11-bis Omissis
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Art. 12. - Devoluzione erariale delle maggiori entrate1. N1 Le entrate derivanti dal presente t |
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Art. 12-bis - Art. 13 Omissis
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Allegato Omissis
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