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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Abruzzo 15/02/2023, n. 10
L. R. Abruzzo 15/02/2023, n. 10
L. R. Abruzzo 15/02/2023, n. 10
L. R. Abruzzo 15/02/2023, n. 10
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- L.R. 19/11/2024, n. 21
- L.R. 25/01/2024, n. 4
- L.R. 16/10/2023, n. 43
- L.R. 17/05/2023, n. 22
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TITOLO I - Sistema organizzativo del turismo |
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Capo I - Disposizioni generali |
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Art. 1 - Oggetto e finalità1. La presente legge disciplina, nell'ambito della Regione Abruzzo, l'esercizio delle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema di governance del turismo e delle partnership multisettoriali, di promozione turistica, assistenza, accoglienza e informazione al turista, l'esercizio delle attività delle strutture turistico ricettive, delle altre imprese e delle professioni del turismo. 2. La Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, interviene in particolare al fine di: a) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo e |
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Art. 2 - Funzioni della Regione1. La Regione Abruzzo esercita le seguenti funzioni: a) programmazione e coordinamento delle politiche a favore dello sviluppo sostenibile e competitivo del turismo e l'innovazione dell'offerta turistica regionale; b) omogeneità dei servizi e delle attività inerenti all'offerta turistica regio |
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Art. 2-bis - Turismo accessibile1. La Regione Abruzzo, in linea con la legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con |
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Art. 3 - Funzioni dei Comuni e degli Enti Parco1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di: a) esercizio delle strutture ricettive; |
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Art. 4 - Organismi per la gestione delle funzioni turistiche locali1. I Comuni possono gestire le rispettive competenze in materia turistica direttamente o mediante associazioni di Comuni per svolgere in maniera coordinata funzioni e servizi determinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) o mediante convenzioni con Enti Parco. |
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Art. 5 - Osservatorio regionale sul turismo1. È istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, l'Osservatorio regionale sul turismo, di seguito denominato Osservatorio, per a |
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Capo II - Il sistema di governance turistica regionale |
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Art. 6 - Oggetto e finalità1. La Regione Abruzzo favorisce processi di aggregazione programmatica, progettuale, operativa e coordinata tra soggetti pubblici e privati per sviluppare una cultura di governo lo |
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Art. 7 - Distretti Turistici1. Nel rispetto della disciplina nazionale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario) convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 8 - Consorzi turistici, reti d'impresa e cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione del prodotto turistico1. I consorzi turistici, le reti d'impresa e le cooperative di comunità per la gestione, promozione e commercializzazione dei prodotti turistici, indipendentemente dalla destinazione turi |
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Art. 9 - Ambiti territoriali turisticamente rilevanti1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti, nei quali operano le DMC e rispetto ai quali la PMC svolge i suoi compiti istituzionali: a) ambito territoriale turisticamente rilevante "Mare", nel quale sono ricompresi tutti i com |
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Art. 10 - Definizione di DMC1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l'attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle DMC. 2. La DMC è una organizzazione di governance locale e project management aperta all'accesso ed alla partecipazione di operatori pubblici o privati, che elabora e gestisce lo sviluppo turistico riferito ad una o più destinazioni attraverso la partecipazione finanziaria degli attori interessati ed in conn |
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Art. 11 - Attività della DMC1. La DMC predispone il progetto di sviluppo turistico di destinazione, lo condivide con il proprio Distretto turistico ove riconosciuto, lo attua e lo gestisce impiegando, in coerenza con esso, ogni risorsa intercettata in riferimento ai diversi strumenti di finanziamento o sovvenzione, ai differenti ruoli assegnati, ai documenti vincolanti di volta in volta sottoscritti con committenti o mandatari. 2. La DMC può essere soggetto beneficiario finale di finanziamenti e sovvenzio |
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Art. 12 - Definizione di PMC1. La PMC è un'organizzazione di governance regionale e project management, avente natura giuridica di società consortile a responsabilità limitata senza fine di lucro. 2. La PMC ha natura inclusiva, non discriminante ed aperta alla partecipazione di operatori pubblici o privati che ne rispettano lo statuto ed il regolame |
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Art. 13 - Attività della PMC1. La PMC predispone i progetti di sviluppo turistico delle linee di prodotto turistico regionali, li condivide con la Regione Abruzzo, i Distretti turistici, le DMC e i Parchi nazionali e regionali, li attua e li |
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Art. 14 - Riconoscimento di DMC e PMC1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia gli elenchi ricognitivi dei soggetti del sistema di governance turistica regionale. 2. Negli elenchi di cui al comma 1 sono inseriti i Distretti Turis |
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Capo III - La programmazione regionale |
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Art. 15 - Piano strategico regionale del Turismo1. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva il Piano strategico regionale del Turismo e fissa in particolare gli obiettivi strategici per: a) lo svi |
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Art. 16 - Programmazione delle attività1. La Giunta regionale, con cadenza annuale, attua le linee di indirizzo contenute nel Piano strategico regionale del Turismo, individuando: a) gli obiettivi, le priorità, le modalità di attuazione e realizzazione e le risorse finanziarie nell'ambito del Programma annuale di Sviluppo e Promozione turistica della Regione Abruzzo per l'anno success |
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Art. 17 - Cabina di regia1. Per l'esercizio delle competenze di indirizzo e programmazione in materia turistica, la Regione Abruzzo si avvale di una Cabina di regia, istituita |
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Art. 18 - Disciplinare attuativo1. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il disciplinare attuativo della presente legge (di seguito denominato Disciplinare), al fine di stabilire, in particolare: a) le modalità con cui i Comuni e gli Enti Parco trasmettono alla Giunta regionale le informazioni i |
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Capo IV - Cammini, sentieri ed itinerari turistico-culturali e religiosi |
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Art. 19 - Elenco regionale delle località turistiche1. Per finalità di promozione turistica è istituito l'elenco regionale delle località turistiche o città d'arte. |
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Art. 20 - Promozione e valorizzazione dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali e religiosi1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale ed europea, persegue la promozione e la valorizzazione turistica dei cammini, dei sentieri e degli itinerari turistico-culturali di cui al comma 2, ubicati almeno in parte nel territorio regionale, ivi compresi i cammini e gli itinerari turistico-culturali e religiosi inseriti nella rete escursionistica regionale. 2. Ai fini della presente legge, si definiscono: a) "cammini": gli itinerari culturali e religiosi di particolare rilievo europeo o nazionale che: 1) risultano essere percorribili a piedi o con altre forme di mobilità dolce sostenibile; 2) garantiscono sia una modalità di |
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Art. 21 - Registro regionale dei Cammini1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito il Registro regionale dei Cammini che individua e classifica il sistema dei percorsi che costituiscono la Rete dei Cammini dell'Abruzzo. 2. Ai fini dell'inclusione dei |
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Capo V - Accoglienza e promozione turistica |
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Art. 22 - Interventi per l'attività di promozione e commercializzazione da parte delle PMC, DMC, delle imprese e delle associazioni turistiche1. La Regione concorre allo sviluppo delle attività di promozione e commercializzazione, in linea con la programmazione regionale, proposte dalle PMC su scala regionale, dalle DMC su scala territoriale e di destinazione, dalle imprese turistiche singole, consorziate o associate e dalle associazioni turistiche Pro loco per attività ed eventi locali. 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione destina annualmente una quota delle risorse disponibili per la promozion |
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Art. 23 - Interventi della Regione a favore di progetti di promozione delle risorse turistiche locali, di informazione e accoglienza proposti da Enti locali1. La Regione Abruzzo sostiene i progetti di promozione, informazione e accoglienza proposti dagli Enti locali, dagli Enti Parco, o dalle Camere di Commercio Industria ed Artigianato (CCIA). 2. Le iniziative di cui al comma 1 sono articolate in progetti organici nei quali sono evidenziati: |
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Art. 24 - Sistema informativo turistico di destinazione1. La Regione Abruzzo, al fine di garantire un'immagine coordinata della destinazione Abruzzo, promuove la costituzione di un sistema diffuso di inform |
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Art. 25 - Gli Uffici di informazione ed accoglienza turistica1. Le attività d'informazione turistica sono svolte nel rispetto dei principi d'imparzialità, omogeneità, trasparenza, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio e della sua offerta. 2. Al fine di assicurare un'elevata qualità del servizio offerto ed un'adeguata omogeneità dell'accoglienza turistica sul territorio abruzzese, la Giunta regionale, con il Disciplinare di cui all'articolo 18, definisce, in relazione alle attività d'informazione e accoglienza ai turisti, i flussi turistici e, in relazione all'ampiezza ed alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli Uffici di informazione ed accoglienza turistica (IAT), sulla base dei seguenti criteri: a) orari di apertura al pubblico; |
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Art. 26 - Comuni turistici1. La Giunta regionale adotta una specifica propria deliberazione, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, volta a stab |
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Art. 27 - Pro loco1. La Regione riconosce e promuove, ai sensi della legge regionale 22 maggio 2018, n. 9 (Norme per la promozione e il sostegno delle Pro loco), le Associazioni Pro loco ed i loro consorzi quali associazioni che hanno finalità di promozione turistica e di valorizzazione dei servizi, |
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TITOLO II - Strutture ricettive turistiche |
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Capo I - Strutture ricettive alberghiere |
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Sezione I - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive alberghiere |
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Art. 28 - Oggetto1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive alberghiere per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità: a) alberghi; b) residenze turistico-alberghiere; |
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Art. 29 - Le strutture ricettive alberghiere1. Le strutture ricettive alberghiere sono aziende, a gestione unitaria, ubicate in uno o più stabili o parti di stabili, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in almeno sette unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina. 2. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo ad un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all'alloggio, sia degli ulteriori servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in regola con gli adempimenti prescr |
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Art. 30 - Denominazioni alternative1. In alternativa alla denominazione di albergo può essere usata Hotel, Grand Hotel o Palace Hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure Resort se la struttura è collocata in contesti |
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Art. 31 - Le dipendenze alberghiere1. Le dipendenze alberghiere sono strutture ricettive di pertinenza degli alberghi utilizzate per l'alloggio dei clienti. Le dipendenze sono situate in stabili o in part |
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Art. 32 - Specificazioni aggiuntive alle strutture alberghiere1. In aggiunta alle denominazioni di cui agli articoli 29 e 30 è consentito l'uso, secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di cui all'articolo 18, delle seguenti denominazioni: a) "family hotel", se la struttura alberghiera offre particolari servizi family (quali, baby club, mini club, teen club, baby sitting); |
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Art. 32-bis - Strutture residenziali universitarie |
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Capo II - Strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante |
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Sezione I - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive all'aria aperta e a sostegno del turismo itinerante |
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Art. 33 - Oggetto1. Il presente Capo disciplina le seguenti strutture ricettive all'aria aperta ed a sostegno del turismo itinerante gestite per la produzione e l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità: |
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Art. 34 - Campeggi1. Sono campeggi i complessi attrezzati a gestione unitaria, aperti al pubblico, attrezzati su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi di pernottamento autonomi e mobili. 2. Nei campeggi con classificazione minima di due stelle è possibile riservare apposite aree a unità abitative fisse per ospitare turisti sprovvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento; la ricettività in tali aree non può superare il cinquanta per cento di quella complessiva. 3. Le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del venti per cento. |
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Art. 35 - Villaggi turistici1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, nel rispetto delle prescrizioni urbanistico-edilizie, paesaggistiche ed ambientali, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi. |
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Art. 36 - Denominazione di "Centro vacanze"1. I campeggi e villaggi turistici, con classificazione minima di tre stelle e superficie non inferiore a ventimila metri quadri, possono assumere la d |
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Art. 37 - Aree destinate a villaggi, campeggi e centro vacanze1. Nei comuni i cui strumenti urbanistici prevedono la destinazione di aree per insediamenti turistici ricettivi all'aria aperta in quantità insufficiente, gli ampliamenti degli insediamenti esistenti, anche su richiesta del gestore, possono essere autorizzati, nel rispetto della normativa vigente in materia urbanistica, paesaggistica ed ambientale, con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico. N2 2. Oltre le strutture fisse e mobili per turisti è consentito allestire alloggi di servizio per custode e personale di servizio. 3. L'attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati |
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Art. 38 - Aree di sosta1. Le aree di sosta sono le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico, destinate alla sosta temporanea di caravan e autocaravan istit |
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Art. 39 - Altre tipologie di campeggi1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dalla presente legge, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie: |
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Art. 40 - Campeggi temporanei1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente m |
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Art. 42 - Marina Resort1. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i "Marina Resort", come definiti dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ri |
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Capo III - Le strutture ricettive extralberghiere e locazioni turistiche |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 43 - Oggetto1. La Regione, in armonia con la legislazione europea e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di: a) valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio; b) accrescere la competitività del settore turistico regionale mediante un'offerta differenziata, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente e il suo restauro conservativo, anche attraverso il recupero di case cantoniere, stazioni ferroviarie e fortificazioni o di ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non uti |
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Sezione II - Definizioni e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere per l'ospitalità collettiva |
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Art. 44 - Le case per ferie1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite al di fuori di normali canali commerciali, da soggetti pubblici e privati, associazioni e organismi operanti statutariamente senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, educative, assistenziali, religiose o sportive. 2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere ospitati dipendenti e familiari di altre aziende o di altri enti con cui viene stipulata apposita convenzione, le cui modalità operative sono disciplinate con il Disciplinare di cui all'articolo 18. 3. Nelle case per ferie posson |
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Art. 45 - Gli ostelli1. Gli ostelli sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento temporaneo e prevalente dei giovani e dei loro accompagnatori, gestite a fini di turismo sociale e giovanile da soggetti pu |
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Art. 46 - I rifugi escursionistici1. Sono rifugi escursionistici le strutture ricettive idonee a fornire ospitalità e ristoro a escursionisti, in zone montane a quote non inferiori a s |
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Art. 47 - I rifugi montani1. I rifugi montani sono strutture ricettive minimali idonee a soddisfare le elementari esigenze di alloggio e, eventualmente, di vitto degli escursionisti, situate in zone favorevoli ad ascensioni ed escursioni, ad altitudine non inferiore a mille metri, fuori da cent |
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Art. 48 - Periodi di apertura dei rifugi1. I rifugi escursionistici e montani, esclusi i rifugi non gestiti, sono aperti per un periodo minimo non inferiore a trenta giorni, anche non continu |
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Art. 49 - Gestione dei rifugi e requisiti del gestore1. La gestione dei rifugi escursionistici e montani è esercitata dal proprietario o da terzi titolari di un contratto di gestione. Se il proprietario |
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Art. 50 - Bivacco fisso e stazzi1. Sono bivacchi fissi i locali incustoditi e sempre aperti, siti in luoghi di alta montagna e di difficile accesso o posti su percorsi lunghi e gravos |
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Sezione III - Definizione e caratteristiche delle strutture ricettive extralberghiere |
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Art. 51 - Requisiti comuni1. I locali destinati alle attività ricettive di cui alla presente sezione devono po |
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Art. 52 - Affittacamere1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da non più di sei camere ubicate in non più di due appartamenti mobiliati in uno stesso stabile nei quali sono forniti alloggio e, eventualmente, servizi complementari tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate. |
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Art. 53 - Bed and breakfast1. I bed and breakfast sono strutture ricettive che offrono il servizio di alloggio in camere, di prima colazione e i servizi di ospitalità di cui all'articolo 58. 2. L'attività di bed and breakfast può essere gestita: |
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Art. 54 - Case e appartamenti per vacanze1. Sono case e appartamenti per vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, ivi comprese le ville autonome, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande, né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 58. 2. Le strutture di cui al comma 1 possono essere gest |
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Art. 55 - Residence1. Sono residence le strutture ricettive costituite da almeno sette unità abitative mono o plurilocali, ciascuna arredata, corredata e dotata di servizi igienici e di cucina, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per |
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Art. 56 - Residenze di campagna1. Le residenze di campagna, o country-house, sono strutture ricettive dotate di camere con annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo di cottura, o di appartamenti con servizio auton |
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Art. 57 - Titolo abilitativo edilizio e vincolo di destinazione e d'uso delle residenze di campagna1. Il Comune, anche quando l'immobile e le pertinenze sono a destinazione agricola, può consentire, nel rispetto dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001, il mutamento di destinazione in deroga alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune, a condizione che non vengano alterati gli aspetti architettonici originari dei manufatti edilizi. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio è subordinato alla costituzione di vincolo di de |
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Art. 58 - Servizi di ospitalità turistica1. Negli esercizi di affittacamere, bed and breakfast imprenditoriali e non, case ed appartamenti vacanze, residence, residenze di campagna, case per ferie e ostelli sono assicurati, durante la permanenza dell'ospite, e c |
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Art. 59 - Ospitalità in soluzioni ricettive innovative1. Al fine di favorire lo sviluppo e la modernizzazione della proposta di ospitalità turistica, è consentito individuare soluzioni turistico-ricettiv |
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Art. 60 - Locazioni turistiche1. Le locazioni turistiche disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica. |
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Art. 60-bis - Alloggi agrituristici |
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TITOLO III - Disposizioni comuni per le strutture ricettive |
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Capo I - Classificazione e comunicazioni obbligatorie |
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Sezione I - Esercizio e classificazione delle strutture ricettive |
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Art. 61 - Avvio dell'attività ricettiva turistica1. L'esercizio delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad eccezione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 60 e dei bivacchi di cui all'articolo 50, è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti), da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente per territorio, con procedura telematica, su modulist |
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Art. 62 - Contenuto della SCIA1. La SCIA contiene: a) iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente, ove richiesto; b) auto-dichiarazione della classificazione della struttura principale e delle eventuali dipendenze sulla base dei requisiti stabiliti dal Disciplinare di cui all'articolo 18; c) deno |
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Art. 63 - Valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali1. Le strutture alberghiere ed extralberghiere, nei servizi di ristorazione e di promozione, si impegnano a utilizzare i prodotti tipici e tradizionali del settore alimentare, dell'agroalimentare e dell'artigianato locale. 2. Per "prodotto tipico e tradizionale" si intendono i prodotti che presentano at |
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Art. 64 - Sospensione e cessazione dell'attività1. La sospensione delle attività di cui al Titolo II per un periodo superiore a quindici giorni è soggetta a previa comunicazione da effettuarsi al SU |
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Art. 65 - La classificazione delle strutture ricettive1. La classificazione consiste nel riconoscimento della specifica tipologia, della denominazione e della ricettività posseduti da ciascuna struttura ricettiva. 2. Le strutture ricettive di cui al Titolo II sono classificate in base ai requisiti, caratteristiche e servizi offerti definiti dal Disciplinare di cui all'articolo 18, fermo restando il rispetto delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, urbanistiche, edilizie, ambientali, paesaggistiche, culturali, di pubblica sicurezza, igienico sanitarie, sulla prevenzione incendi e sull'accessibilità. 3. La class |
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Art. 66 - Modifiche e variazioni1. Le variazioni concernenti la capacità ricettiva e la classificazione della struttura ricettiva sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 61. |
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Art. 67 - Validità della classificazione1. La classificazione ha validità per un quinquennio. 2. Qualora durante il quinquennio si verificano modifiche dei requisiti che hanno determi |
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Art. 68 - Revisione della classificazione1. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo, il Comune, anche su proposta dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria |
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Art. 69 - Codice Identificativo di Riferimento - CIR1. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, alle strutture ricettive di cui al Titolo II è attribuito un Codice Identificativo di Riferimento (CIR). |
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Sezione II - Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive e pubblicità dei prezzi |
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Art. 70 - Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo - SITRA1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico: |
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Art. 71 - Comunicazione delle caratteristiche delle strutture ricettive1. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al Titolo II, ad esclusione delle locazioni turistiche, comunicano al Dipartimento competente i dati sulle attrezzature degli esercizi in caso di |
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Art. 72 - Comunicazione dei prezzi e del periodo di apertura1. I titolari o i gestori comunicano al Dipartimento regionale competente i prezzi dei servizi all'inizio di una nuova attività. |
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Art. 73 - Modalità di comunicazione1. Le variazioni che comportano modifiche alle attrezzature, alla fascia di servizi offerti, ovvero al periodo di apertura, sono soggette a comunicazio |
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Art. 74 - Pubblicità dei prezzi1. Nelle strutture di cui al Titolo II, i titolari o i gestori rendono pubblici i prezzi dei servizi praticati, mediante una tabella esposta in modo ben visibile al pubblico nel luogo di ricevimento. |
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Sezione III - Comunicazioni ai fini statistici - rilevazione statistica |
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Art. 75 - Raccolta dati1. La rilevazione statistica dell'attività alberghiera ed extralberghiera è effettuata dal Dipartimento competente mediante il SITRA. |
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Art. 76 - Trasmissione dati1. I titolari di strutture ricettive, oltre alla segnalazione all'Autorità di Pubblica sicurezza, trasmettono telematicamente i dati relativi agli arr |
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Art. 77 - Elaborazione dati1. Il Dipartimento competente raccoglie i dati inviati dalle strutture turistico-ricettive, effettua i controlli sulla qualità dei dati, li elabora e |
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Art. 78 - Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo1. La Regione Abruzzo utilizza un sistema informativo che consente di effettuare l'invio telematico della comunicazione dei prezzi e dei dati sulle str |
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TITOLO IV - Sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo |
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Capo I - Disciplina delle azioni di sostegno |
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Art. 80 - Soggetti1. Ai sensi del presente Titolo, sono ammissibili le agevolazioni per le attività svolte da: a) imprese turistiche; |
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Art. 81 - Programmi di attuazione1. Al fine di assicurare il costante miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti la Regione prevede azioni di sostegno alle attività turistico-ricettive, a mezzo di appositi Programmi di attuazione approvati con deliberazione della Giunta regionale. 2. Nei programmi di attuazione vengono forniti criteri generali di indirizzo tra i quali: a) gli obiettivi da perseguire; |
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Art. 82 - Fondo di dotazione finanziaria1. Per le azioni di sostegno delle iniziative previste dal presente Titolo è costituito un fondo di dotazione finanziaria. Tale fondo è istituito presso F.I.R.A., società in house della Regione Abruzzo. Le modalità di gestione del fondo sono stabilite sulla base di una convenzione. N3 |
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Art. 83 - Interventi1. In attuazione della presente legge, ai soggetti indicati nel Programma di attuazione sono concessi contributi in conto capitale, nei limiti dello stanziamento di bilancio concernente il Fondo di dotazione finanziaria di cui all'articolo 82, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per i seguenti interventi: a) realizzazione di strutture ricettive mediante nuova costruzione; |
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Art. 84 - Soggetto responsabile della gestione1. La Regione Abruzzo può gestire direttamente gli avvisi o individuare, nel rispetto dell'articolo 192, comma 2, del decreto legislati |
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Art. 85 - Vincolo di destinazione1. Le iniziative finanziate ai sensi del presente Titolo sono vincolate alla specifica destinazione d'uso per un periodo di tempo non inferiore a dieci |
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TITOLO V - Professioni turistiche |
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Capo I - Definizioni e attività |
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Art. 86 - Definizione dell'attività di guida turistica1. È "guida turistica" chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d'arte, a mostre, a gall |
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Art. 87 - Esercizio dell'attività di guida turistica1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di guida turistica presenta al SUAP del Comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990. 2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento regionale competente in materia di turismo |
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Art. 88 - Agevolazioni1. Le guide turistiche nell'esercizio della propria attività professionale sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico e nelle |
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Art. 89 - Definizione dell'attività di accompagnatore turistico1. La qualifica di "accompagnatore turistico" è attribuita a chi, per attività professionale, accompagna persone singole o gruppi di persone nei viag |
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Art. 90 - Esercizio dell'attività di accompagnatore turistico1. Chi intende esercitare stabilmente la professione di accompagnatore turistico presenta al SUAP del comune territorialmente competente la SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90. 2. Il SUAP trasmette immediatamente la SCIA al Servizio preposto del Dipartimento competente che pr |
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Art. 91 - Ambienti naturali montani1. L'esercizio delle professioni di guida turistica e di accompagnatore turistico non è consentito negli ambienti naturali montani per le attività sp |
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Art. 92 - Esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da parte di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea1. Ai cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che intendono svolgere le attività di guida e di accompagnatore turistico si applicano le di |
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Capo II - Esami di abilitazione ed elenchi regionali |
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Art. 93 - Esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico1. Gli esami di abilitazione per guida turistica e per accompagnatore turistico si svolgono in osservanza delle disposizioni previste nell'ambito del v |
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Art. 94 - Elenchi regionali1. Sono istituiti presso il Servizio preposto del Dipartimento competente, che provvede alla tenuta e all'aggiornamento, gli elenchi delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici. |
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Art. 95 - Tessera di riconoscimento1. A seguito dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 94, il Dipartimento competente rilascia agli interessati una tessera personale di ricono |
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Capo III - Vigilanza e sanzioni |
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Art. 96 - Divieti1. Le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, nell'esercizio delle loro funzioni, non possono esercitare attività estranee alla loro professi |
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Art. 97 - Sanzioni1. Per le violazioni del presente Titolo si applicano le seguenti sanzioni amministrative: a) da euro 500,00 a euro 3.000,00 per l'esercizio d |
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Art. 98 - Vigilanza e controllo1. L'esercizio delle funzioni amministrative di vigilanza e controllo sull'attività professionale delle guide e degli accompagnatori turistici è dema |
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TITOLO VI - Disposizioni in materia di agenzie di viaggio e turismo e della professione di direttore tecnico |
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Art. 99 - Finalità e obiettivi1. Nel rispetto del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché i |
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Art. 100 - Competenze della Regione1. La Regione Abruzzo esercita le funzioni amministrative inerenti la tenuta dell'elenco dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo. |
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Art. 101 - Competenze dei Comuni1. Le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo, nonché quelle concernenti le attività svolte d |
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Art. 102 - Definizione e attività delle agenzie di viaggio e turismo1. Si definiscono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e intermediazione, con o senza vendita diretta al pubblico, nei predetti servizi ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti; le predette attività possono essere svolte congiuntamente o disgiuntamente. 2. Sono connesse all'attività di agenzia di viaggi e turismo le seguenti attività: |
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Art. 103 - Altre attività1. Le agenzie di viaggio e turismo possono svolgere le seguenti operazioni connesse alle attività di offerta turistica: a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari; |
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Art. 104 - Apertura ed esercizio delle agenzie di viaggio e turismo1. L'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operatività delle agenzie di viaggio e turismo, a carattere annuale o stagionale, sono soggette a SCIA ai sensi dell'articolo 19 della L. 241/90. 2. La SCIA è presentata dal soggetto interessato ad aprire l'attività al SUAP del Comune territorialmente competente su modulistica adottata dal Dipartimento competente. 3. La SCIA contiene le seguenti dichiarazioni: |
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Art. 105 - Apertura di uffici temporanei1. Le agenzie di viaggio e turismo possono aprire propri uffici in occasione di fiere, congressi, convegni ed altre manifestazioni temporanee, nell'are |
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Art. 106 - Banca dati delle agenzie di viaggio1. Le agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale ai sensi della presente legge, nonché le rispettive filiali, succursali o uffici, sono registrate dai Comuni ove operano nella banca dati nazionale istituita dalla Direzione generale per le politiche del tu |
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Art. 107 - Protezione del viaggiatore1. Le agenzie di viaggio e turismo, prima della presentazione della SCIA al SUAP del Comune competente per territorio, stipulano le polizze assicurativ |
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Art. 109 - Denominazione delle agenzie di viaggio e turismo e orari di apertura al pubblico1. Le denominazioni di "agenzie di viaggio e turismo", di "agenzia di viaggio", di "agenzia turistica" e simili, nonché le corrispondenti espressioni in lingua straniera, sono riservate alle imprese che operano nel rispetto delle disposizioni della presente legge. |
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Art. 110 - Chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo1. La chiusura temporanea dell'agenzia di viaggi e turismo, nei limiti di una durata non superiore a tre mesi consecutivi, è comunicata al SUAP del Co |
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Art. 111 - Attività turistiche esercitate dalle imprese di trasporto pubblico1. Le imprese che esercitano in via principale l'organizzazione dell'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo, lacuale e fluviale quando assu |
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Art. 112 - Associazioni1. Le associazioni che operano nel settore del turismo giovanile e per finalità ricreative, culturali, religiose, assistenziali o sociali, di cui all'articolo 5 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 79/2011, che intendono stabilirsi nel territorio regionale sono autorizzate a svolgere le attività previste dagli articoli 102 e 103 esclusivamente pe |
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Art. 113 - Uffici di biglietteria1. Non è soggetta alla disciplina della presente legge l'apertura al pubblico degli uffici delle compagnie aeree e di navigazione, nonché delle altre imprese di traspo |
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Art. 114 - Sospensione dell'esercizio1. Il Comune dispone la sospensione dell'esercizio dell'agenzia di viaggi e turismo: a) qualora vengano meno uno o più dei requisiti soggettivi, professionali o struttu |
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Art. 115 - Sanzioni amministrative1. Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 112 e 113, vende servizi turistici con intermediazione di soggetti o enti non legalmente operanti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.033,00 a euro 5.165,00. 2. Chiunque inizia o svolge le attività di cui all'articolo 102, con esclusione delle filiali o succursali, senza presentazione della SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.165,00 a euro 15.494,00. 3. La mancata presentazione della SCIA in caso di variazioni relative alla denominazione dell'agenzia di viaggio, al titolare, sia esso persona fisica o società, alla denominazione o ragione sociale della società, alla ubicazione dei locali di esercizio comporta l'applicazione della sanzione da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. |
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Art. 116 - Elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi1. È istituito, presso il Dipartimento competente, l'elenco regionale dei direttori tecnici di agenzia di viaggi. |
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Art. 117 - Il direttore tecnico dell'agenzia di viaggi e turismo1. La responsabilità tecnica delle agenzie di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 20, comma 1 del D.Lgs. 79/2011. 2. Il direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo svolge le seguenti funzioni: a) sovraintende alle attività aziendali, ne cura l'organizzazione, la programmazione e la promozione, gestendo le risorse umane; |
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TITOLO VII - Vigilanza e controllo sulle strutture ricettive turistiche e sanzioni |
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Art. 118 - Funzioni di vigilanza e di controllo sulle strutture ricettive turistiche1. Ferme le specifiche competenze dell'Autorità di pubblica sicurezza e dell'Autorità sanitaria, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni del Titolo III da parte delle strutture ricettive turistiche s |
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Art. 119 - Sanzioni1. Il Comune assoggetta a sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare della struttura turistica ricettiva: a) che pratica prezzi superiori a quelli esposti ai sensi dell'articolo 74; b) che non espone o espone in modo difforme da quanto stabilito i cartellini dei prezzi di cui all'articolo 74; |
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Art. 120 - Recidiva1. In tutti i casi di recidiva è disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore a trenta giorni. È, altresì, disposta la chiusura se i |
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Art. 121 - Norma finanziaria1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 82 e 83, si provvede nei limiti degli stanziamenti di spesa annu |
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Art. 122 - Entrata in vigore, disciplina transitoria e abrogazioni1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul BURAT. 2. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge, |
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Allegato A - Elenco delle leggi regionali da abrogare suddivise per settori
Vincolo alberghiero 1) legge regionale 14 gennaio 1978, n. 6 (Proroga ed integrazioni delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni); 2) legge regionale 24 gennaio 1980, n. 7 (Proroga, con integrazioni, delle disposizioni concernenti il vincolo alberghiero di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive proroghe e modificazioni);
Classificazione alberghiera 3) legge regionale 20 febbraio 1976, n. 11 (Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1975/76 per il biennio 77/78); 4) legge regionale 21 novembre 1978, n. 73 (Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1977-1978 per il biennio 1979-1980); 5) legge regionale 19 marzo 1981, n. 4 (Proroga della efficacia della classificazione alberghiera 1979/80 per il biennio 1981/1982); 6) legge regionale 23 luglio 1982, n. 45 (Disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo); 7) legge regionale 6 novembre 1984, n. 67 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 45 del 1982, concernente la disciplina della classificazione alberghiera nella Regione Abruzzo);
Normativa organica su strutture ricettive e stabilimenti balneari 8) legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica); 9) legge regionale 29 marzo 1995, n. 14 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari)); 10) legge regionale 26 agosto 1995, n. 117 (Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla L.R. 28 aprile 1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere)); 11) legge regionale 19 agosto 1996, n. 67 (Ulteriori modifiche ed integrazioni alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 e norme di applicazione della L.R. 28 aprile 1995, n. 75); 12) sezione I (Modifiche alla L.R. 28 aprile 2000, n. 78 "Nuova disciplina dell'esercizio saltuario di alloggio e prima colazione - Bed & Breakfast") e sezione IV (Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica") del capo III della |
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