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L. R. Abruzzo 20/11/2017, n. 52

Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e la promozione dei cammini abruzzesi.
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Art. 1 - Finalità e definizioni

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, riconosce, valorizza e promuove i cammini, costituiti dagli itinerari escursionistici pedonali

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Art. 2 - Riconoscimento dei cammini

1. I cammini sono riconosciuti con deliberazione di Giunta regionale a seguito di valutazione dell'istanza presentata dagli enti locali territorialmente interessati dai percorsi di cui è chiesto il riconoscimento.

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Art. 3 - Atlante dei cammini abruzzesi

1. È tenuto, presso la Giunta regionale, l'atlante dei cammini abruzzesi nel quale sono iscritti tutti i percorsi c

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Art. 4 - Promozione dei cammini

1. Nell'ambito di attività di promozione turistica regionale di cui alla legge regionale 9 giugno 2015, n. 15 (Il sistema di Governance turistica regionale) la Regione realizza ordinariamente la promozione dei cammini di cui alla presente legge quali strumenti di attrazione turistica per l'Abruzzo.

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Art. 5 - Commissione Tecnica Regionale CTR

1. Al fine di dare attuazione alla presente legge è costituita la Commissione Tecnica Regionale (CTR) dei cammini, composta da:

a) il competente dirigente del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio o suo delegato, che esercita le funzioni di presidente;

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Art. 6 - Regolamento di attuazione

1. Con regolamento, approvato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si disciplinano:

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Art. 7 - Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 8 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo

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