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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 17/02/2023, n. 4
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 25/10/2024, n. 8
- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 28/12/2023, n. 16
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TITOLO I - Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile |
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Capo I - Strumenti regionali per lo sviluppo sostenibile |
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Art. 1 - Finalità e principi1. In armonia con gli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, la Regione, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future e al fine di giungere a una società neutrale dal punto di vista climatico, promuove e attua la transizione ecologica sul territorio regionale, in linea co |
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Art. 2 - Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile1. La Cabina di regia per la strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, istituita con deliberazione della Giunta regionale, di seguito Cabina di regia, svolge le seguenti funzioni: |
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Art. 3 - Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile1. La Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, in coerenza con gli indirizzi e i dettami della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile (SNSvS) e in raccordo con il Documento di economia e finanza regionale (DEFR), definisce le scelte e gli obiettivi strategici finalizzati a promuovere sul territorio regionale un modello di sviluppo sostenibile, equilibrato, inclusivo, idoneo a ridurre le disuguaglianze economiche, ambientali e sociali, basato sulla gestione sostenibile delle risorse naturali e del su |
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Capo II - Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici |
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Art. 4 - Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici1. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici costituisce il processo quadro di orientamento delle politiche regionali finalizzate a ridurre le emissioni di gas a effetto serra o climalteranti, nonché la vulnerabilità territoriale e i rischi legati ai cambiamenti climatici ed è elaborata in linea con gli obiettivi stabiliti dalla Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile e in coerenza con gli indirizzi della Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC), del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) e della Strategia italiana di lungo termine per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra. 2. La Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici definisce il quadro conoscitivo e il modello organizzativo, gestionale e metodologico per il raggiungimento di obiettivi strategici e per la valutazione delle implicazioni dei cambiamenti climatici nei settori strategici interessati, nonché per la selezione di obiettivi specifici di settore. |
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Art. 5 - Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici1. Il Piano regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, di seguito denominato Piano clima regionale, definisce le misure e le azioni prioritarie, i soggetti attuatori e responsabili, i tempi e la stima delle risorse necessarie, ai fini dell'attuazione delle misure di mitigazione e delle azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dalla Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici. 2. La struttura regionale competente in materia di ambiente provvede alla predisposizione del Piano clima regionale in applicazione delle disposizioni relative alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e al processo di valutazione ambientale strategica di cui alla parte seconda del decreto legislativo 152/200 |
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Art. 6 - Piani locali di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici1. La Regione riconosce il ruolo fondamentale dei Comuni nell'individuazione e realizzazione delle azioni di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici di cui al presente capo sul territorio regionale attraverso l'adesione all'iniziativa comunitaria "Patto dei sindaci per il clima e l'energia" e la predisposizione dei Piani di azione per |
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Capo III - Acquisti verdi |
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Art. 7 - Piano di azione regionale per il Green Public Procurement1. Il Piano di azione regionale per il Green Public Procurement (PARGPP) è lo strumento che, in armonia con il Piano di azione nazionale per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi da parte della Regione, sulla base dei seguenti criteri di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007): a) riduzione dell'uso delle risors |
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Capo IV - Monitoraggio e sistemi informativi |
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Art. 8 - Monitoraggi e valutazioni1. La Regione adotta un sistema di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategia regionale di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, del Piano regionale |
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Art. 9 - Sistemi informativi regionali1. A supporto delle Strategie regionali di cui agli articoli 3 e 4 e del Piano clima regionale di cui all'articolo 5, la Regione sviluppa, mediante un proc |
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Capo V - Promozione della cultura dello sviluppo sostenibile |
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Art. 10 - Azioni di sensibilizzazione1. La Regione riconosce che la transizione ecologica verso una società più resiliente e sostenibile rappresenta un processo di cambiamento culturale e attuabile attraverso l'apprendimento permanente e, a tal fine, si imp |
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Art. 11 - Misure di informazione1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, organizza campagne di informazione inerenti: a) modalità di elaborazione e di attuazione della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile, della Strategi |
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Art. 12 - Strumenti di formazione1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, promuove: a) corsi di formazione gratuiti per figure professionali specifiche, relativi alle tematiche inerenti lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la creazione di una piattaforma dedicata; |
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Art. 13 - Azioni di comunicazione1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 10, istituisce un sito web che contiene: a) un'area tematica dedicata allo sviluppo sostenibile nella quale sono pubblicati: 1) le comunicazioni finalizzate all'intervento nel processo partecipativo di cui all'articolo 3, comma 2; 2) la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile; 3) il Piano regionale per il Green Public Procurement; |
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Art. 14 - Incentivi per la transizione ecologica1. La Regione promuove l'attuazione della transizione ecologica sul territorio regionale finalizzando le linee contributive destinate alla realizzazione di attività e di interventi nei settori strat |
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Art. 14-bis - Registro regionale dei volontari per la tutela dell’ambiente1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la tutela dell’ambiente e promuove la partecipazione dei cittadini allo sviluppo di una coscienza civica volta alla valorizzazione e alla difesa dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi nel rispetto della normativa in materia ambientale. 2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il Registro regionale dei volontari per la tutela dell’ambiente nel quale sono iscritti i cittadini in possesso dei requisiti indicati nel regolamento di cui al comma 8, lettera a). 3. I volontari per la tutela dell’ambiente, iscritti nel Registro di cui al comma 2, svolgono, in collaborazione con le autorità competenti, le seguenti attività: a) diffusione dell’informazione sulla normativa in materia di tutela ambientale, nonché sensibilizzazione sui comportamenti da tenere nel rispetto dei va |
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Art. 15 - Partecipazione a AISBL per il coordinamento dell'iniziativa "Valle idrogeno Nord Adriatico"1. Ai fini del sostegno al processo di transizione energetica la Regione è autorizzata a partecipare a un'associazione internazionale senza scopo di lucro - AISBL, conformemente alla legge belga, per coordinare e conferire un modello organizzativo stabile e duraturo all'iniziativa di cooperazione rafforzata transnazionale "Valle idrogen |
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TITOLO II - Clausola valutativa, modifiche alla legge regionale 34/2017 in materia di gestione dei rifiuti e norme finanziarie e finali |
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Capo I - Clausola valutativa |
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Art. 16 - Clausola valutativa1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge in relazione alle finalità indicate nell'articolo 1. 2. |
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Capo II - Modifiche alla legge regionale 34/2017 in materia di gestione dei rifiuti |
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Art. 17 - Modifiche alla legge regionale 34/20171. Alla legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare), sono apportate le seguenti modifiche: |
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Capo III - Norme finanziarie e finali |
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Art. 18 - Norme finanziarie1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, di cui all'articolo 5, comma 3, e di cui all'articolo 7, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. 2. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), e di cui all'articolo 12, è autorizzata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. 3. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 105.000 euro, suddivisa in ragione di 35.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025. |
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Art. 19 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
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Allegato - Omissis
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