Tettoie abusive in zona paesaggistica - Chiarimenti del Consiglio di Stato | Bollettino di Legislazione Tecnica
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10/02/2023

Tettoie abusive in zona paesaggistica - Chiarimenti del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di sanatoria di una pluralità di interventi (nel caso di specie tettoie) realizzati in tempi diversi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

FATTISPECIE - Nel caso di specie si trattava di una pluralità di opere edilizie (in gran parte tettoie) destinate al ricovero di animali o di materiale utilizzato per l’allevamento. Il Comune disponeva il diniego di rilascio dell’accertamento di conformità in considerazione del vincolo paesaggistico per l’intervenuta creazione di superfici utili. Gli appellanti sostenevano invece che:
- gli interventi, considerati singolarmente, avrebbero avuto una rilevanza minima nel contesto paesaggistico. La valutazione della compatibilità avrebbe pertanto dovuto riguardare i manufatti singolarmente (e non cumulativamente), così da tener conto del diverso ordine temporale di realizzazione degli stessi e della differente struttura;
- in ogni caso gli interventi realizzati in legno non avrebbero comportato alcun incremento di volume (in quanto aperti su più lati) e di superficie utile (poiché costruiti in materiale precario, insuscettibile di determinare insediamenti).

VALUTAZIONE UNITARIA DEGLI INTERVENTI - C. Stato 11/01/2023, n. 331 ha in primo luogo evidenziato la mancanza dei presupposti per procedere all’accertamento postumo di compatibilità paesaggistica. I manufatti abusivi di cui era stata chiesta la sanatoria e l’accertamento di compatibilità paesaggistica erano infatti costituiti da una decina di tettoie (aperte o chiuse su tre o quattro lati, di dimensioni variabili), per una superficie coperta complessiva di oltre 500 mq e come tali pertanto non annoverabili tra gli abusi minori che ai sensi dell’art. 167, comma 4, D. Lg.vo 42/2004 sono suscettibili di accertamento postumo.
Sul punto è stato ricordato che l’opera abusiva deve essere identificata con riferimento all’unitarietà degli interventi, anche se realizzati progressivamente e in epoche diverse, essendo altresì irrilevante la suddivisione in più unità abitative e la presentazione di istanze di condono separate (ove imputabili ad un unico centro di interessi).
Nel verificare l’unitarietà o la pluralità degli interventi edilizi, non può tenersi conto del solo profilo strutturale, afferente alle tecniche costruttive del singolo manufatto, ma deve prendersi in esame anche l’elemento funzionale, al fine di verificare se le varie opere, pur strutturalmente separate, siano, tuttavia, strumentali al perseguimento del medesimo scopo pratico.
Al fine di qualificare un intervento edilizio, consistente in una pluralità di opere, va dunque compiuto un apprezzamento globale, atteso che la considerazione atomistica dei singoli interventi si presterebbe a comportamenti opportunistici finalizzati ad eludere (attraverso l’artificioso frazionamento) la disciplina edilizia, urbanistica e paesaggistica.

NOZIONE DI SUPERFICIE UTILE - Inoltre è stato ricordato che la nozione di “superficie utile”, ai fini paesaggistici, non è limitata ai soli spazi chiusi o agli interventi capaci di provocare un aggravio del carico urbanistico, quanto invece considerando l’impatto dell’intervento sull'originario assetto del territorio e, quindi, l’idoneità della nuova superficie, qualunque sia la sua destinazione, a modificare stabilmente la vincolata conformazione originaria del territorio.
Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. Ciascun costrutto normativo deve essere, infatti, osservato con la “lente” del suo specifico contesto disciplinare.
Per questo stesso motivo, ad esempio, i volumi c.d. “tecnici”, per quanto irrilevanti sotto il profilo urbanistico-edilizio, soggiacciono invece al divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, il quale tutela il diverso interesse alla percezione visiva dei manufatti, del tutto a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

TETTOIE E NOZIONE DI PERTINENZA URBANISTICA - Infine i giudici hanno ribadito che la costruzione di tettoie di consistenti dimensioni, comportanti una perdurante alterazione dello stato dei luoghi e incidenti per sagoma, prospetto, volumetria e materiali impiegati in modo stabile e duraturo sull'assetto urbanistico-edilizio del territorio, necessita del preventivo rilascio del permesso di costruire.
In senso contrario, non potrebbe invocarsi la nozione di “pertinenza” in senso urbanistico, la quale è applicabile soltanto ad opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia, ma non anche opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si connotino per una propria autonomia rispetto all’opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, tale, cioè, che non ne risulti possibile alcuna diversa utilizzazione economica.

Dalla redazione