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09/02/2023

Appalti pubblici - Requisito della certificazione di qualità

Secondo il TAR Puglia, la certificazione di qualità richiesta quale requisito tecnico-professionale dalla lex specialis di gara deve essere posseduta entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il concorrente secondo classificato impugnava l’aggiudicazione avvenuta in favore di una società che alla data di presentazione delle offerte non era ancora in possesso del certificato di qualità, certificazione espressamente richiesta, a pena di esclusione, dal bando di gara.

CONSEGUIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE - Il TAR Puglia-Lecce sent. 05/01/2023, n. 34, nell’accogliere il ricorso, ha ricordato che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza:
- deve ritenersi affetto da illegittimità il provvedimento di ammissione alla gara di un concorrente nel caso in cui il requisito di partecipazione venga conseguito in un momento non anteriore al termine di presentazione delle offerte, in quanto, diversamente opinando, si arrecherebbe un grave vulnus al principio di par condicio, dal punto di vista dell’elusione a titolo particolare del termine perentorio di partecipazione;
- i requisiti di partecipazione prescritti devono essere posseduti dai concorrenti al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, senza soluzione di continuità, in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica.

In applicazione di tali principi, il TAR ha ritenuto irrilevante la circostanza che la partecipante dopo il termine di presentazione delle offerte avesse ottenuto la certificazione necessaria, essendo solo quest’ultimo il momento rilevante ai fini dell'ammissibilità delle offerte.
Parimenti è stato considerato irrilevante che il processo di certificazione fosse stato avviato prima del termine di scadenza delle offerte, in quanto la relativa attestazione aveva comunque acquistato efficacia al momento del suo effettivo rilascio.

INAMMISSIBILITÀ DI CHIARIMENTI INTEGRATIVI DELLA LEX SPECIALIS - Il TAR non ha inoltre considerato dirimente il chiarimento con il quale la P.A. aveva inizialmente ritenuto che fosse ammissibile la presentazione di un “pre-certificato di rilascio della certificazione”, giacché, secondo i giudici, detto chiarimento non è idoneo a superare le inequivoche prescrizioni del bando di gara.
Infatti, per univoca giurisprudenza, eventuali chiarimenti resi in corso di procedura non possono in alcun modo comportare sostanziali modifiche alla lex specialis, che è l’unico atto sul quale si instaura il confronto concorrenziale.
A tal proposito, è stato precisato che i chiarimenti sono ammissibili se contribuiscono, con un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e la ratio, ma non quando, mediante l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire a una disposizione del bando un significato e una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso.
Dunque, i chiarimenti integrativi non possono essere ritenuti vincolanti per la commissione giudicatrice, non potendo gli stessi modificare gli atti di gara, pena l’illegittima disapplicazione della lex specialis.

In conclusione, il TAR ha annullato l’aggiudicazione e ha disposto il subentro del ricorrente nel contratto.

Dalla redazione