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07/02/2023

Opere di pavimentazione esterna e necessità del titolo edilizio

Il TAR Piemonte chiarisce quando la pavimentazione esterna necessita del titolo edilizio anche se rispetta i limiti di permeabilità del fondo.

TAR Piemonte 27/01/2023, n. 106 ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione dell’art. 6 del D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. e-ter), secondo cui rientrano nell’attività edilizia libera le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

In proposito il TAR ha affermato che le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 380/2001 sono di stretta interpretazione, in quanto dirette ad affermare l'irrilevanza urbanistica ed edilizia delle opere in essi contemplate, con la conseguente sottrazione alla regola del regime di controllo pubblico sugli interventi edilizi. Ne deriva che le opere di pavimentazione o di finitura di spazi esterni rientrano nella previsione normativa soltanto laddove, per le loro caratteristiche in concreto, siano inidonee a influire in modo rilevante sullo stato dei luoghi, e quindi non determinino una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia.
In questa prospettiva deve escludersi che, nell'assoggettare al regime di edilizia libera la realizzazione di interventi di pavimentazione di spazi esterni, entro i prescritti limiti di permeabilità del fondo, il legislatore abbia inteso consentire la facoltà di coprire liberamente e senza alcun titolo qualunque estensione di suolo inedificato, salvo soltanto il rispetto di tali limiti. E ciò in quanto la pavimentazione di aree esterne:
- è di per sé idonea a trasformare permanentemente porzioni di suolo inedificato;
- riduce la superficie filtrante, con la conseguenza che - anche se contenuta nei prescritti limiti di permeabilità - incide comunque sul regime del deflusso delle acque dal terreno;
- è percepibile esteriormente, per cui presenta una potenziale rilevanza sotto il profilo dell'inserimento delle opere nel contesto urbano;
- determina la creazione di una superficie utile, benché non di nuova volumetria.

Un'interpretazione della previsione normativa sopra richiamata diretta ad assicurarne la coerenza con il fondamentale canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione impone perciò di ritenere che gli interventi di pavimentazione, anche ove contenuti entro i limiti di permeabilità del fondo, siano realizzabili in regime di edilizia libera soltanto laddove presentino una entità minima, sia in termini assoluti, che in rapporto al contesto in cui si collocano e all'edificio cui accedono.
Solo in presenza di queste condizioni tali opere possono infatti ritenersi realmente irrilevanti dal punto di vista urbanistico ed edilizio, e quindi sottratte al controllo operato dal Comune attraverso il titolo edilizio (TAR Lombardia-Milano, sent. 06/09/2018, n. 2049, richiamata dal TAR Piemonte).
Al riguardo risulta significativa la citata sentenza del TAR di Milano che ha ritenuto di non modesta entità la pavimentazione esterna di una villetta consistente nella copertura di circa 35 mq. di suolo. Secondo i giudici tale superficie, oltre a essere di per sé non trascurabile, risultava rilevante anche in rapporto all’unità immobiliare interessata, in quanto comportava l’eliminazione di una porzione significativa del giardino della villetta, attuata in modo da lasciare libera solo una striscia di terreno inedificato sul perimetro della proprietà.

Parimenti, nel caso di specie, non rientrava nell’attività edilizia libera un basamento con rivestimento in piastrelle, di circa 10 mq, e una vasca ornamentale di m 5,90 x 4,70. Secondo i giudici infatti tali opere determinavano comunque un’alterazione della permeabilità del terreno e sviluppavano, con impatto significativo sul territorio, una superficie rilevante ai fini delle necessarie autorizzazioni.

Dalla redazione