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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici e accordi quadro: il bando di gara deve indicare la quantità stimata
Fattispecie
L'operatore economico ha presentato un'istanza riferendo che, nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. gestito da Consip. S.p.a., la stazione appaltante (S.A.) invitava a presentare offerta per un contratto di forniture di generi alimentari per il confezionamento del vitto presso propri enti. La S.A. forniva un lungo elenco prezzi, chiedendo ai concorrenti di formulare un unico ribasso percentuale, senza tuttavia indicare una stima delle quantità di forniture richieste in relazione a ciascuna tiplogia di alimenti. In luogo delle quantità presunte, la S.A. indicava l’incidenza percentuale sul totale di ciascuna delle 17 categorie merceologiche ivi elencate, comprensive di 613 prodotti.
La S.A. ha obiettato che trattandosi di affidamento di un accordo quadro, al quale dovevano seguire i relativi contratti specifici, le quantità non potevano che essere del tutto indicative e non vincolanti.
Considerazioni ANAC
L'ANAC ha svolto le seguenti considerazioni:
- l’accordo quadro è definito dalla lett. iii), dell’art. 3 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 come l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, il bando di gara deve indicare la quantità e/o il valore stimato nonché una quantità e/o un valore massimo dei prodotti da fornire in forza di un accordo quadro (si veda la Sent. C. Giustizia UE 17/06/2021, n. C-23/20);
- secondo la giurisprudenza nazionale l'unico elemento da cui non si può prescindere è l’indicazione del massimale che ogni azienda può chiedere all’appaltatore, poiché la stessa predetermina in modo chiaro il limite quantitativo dello sforzo organizzativo richiesto al fornitore.
Conclusioni ANAC
L'ANAC ha concluso che nel caso di specie l’indicazione dell’incidenza percentuale delle macro categorie alimentari sul totale appare troppo poco dettagliata in quanto le suddette categorie comprendono un elevato numero di prodotti di cui non si rinviene alcuna quantificazione almeno stimata, e ciò non sembra consentire agli operatori economici un’adeguata ponderazione al fine di formulare offerte consapevoli.
Al fine di consentire ai concorrenti di formulare un’offerta seria e ponderata, occorre ridurre il margine di incertezza e il criterio utilizzato dalla S.A. non appare idoneo a ridurre a un livello ragionevole i margini di rischio imprenditoriale, e quindi appare necessario fornire ai concorrenti almeno una stima presunta delle quantità di fabbisogno della S.A., sulla base anche delle precedenti esperienze.
In via generale, l'ANAC ha affermato che negli accordi quadro la carente indicazione delle quantità incide sulla corretta applicazione del principio di trasparenza amministrativa e su quello della buona fede nella formazione del contratto, in quanto impedisce una completa analisi da parte degli offerenti delle prestazioni poste in gara, inficiando, in tal modo, la formulazione dell’offerta.