Tettoia priva di autorizzazione paesaggistica e ordine di demolizione | Bollettino di Legislazione Tecnica
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19/01/2023

Tettoia priva di autorizzazione paesaggistica e ordine di demolizione

È legittimo l’ordine di demolizione delle opere abusive in zona paesaggistica prive della relativa autorizzazione, a prescindere dal titolo edilizio necessario per la loro realizzazione.

Nel caso di specie il ricorrente contestava il diniego di sanatoria e l’ordine di demolizione di una struttura in legno lamellare di circa 100 mq. aperta su tutti i lati, con annesso un piccolo container. Secondo il ricorrente si trattava di una tettoia avente carattere pertinenziale che, rimanendo aperta su tutti i lati, non creava alcuna volumetria né carico urbanisticamente rilevante, soggetta alla sola segnalazione certificata di inizio attività ex art. 22, D.P.R. 380/2001. Di conseguenza riteneva illegittima la sanzione demolitoria. Inoltre, lamentava il difetto di motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza dell’interesse pubblico alla demolizione e la mancata verifica da parte del Comune, mediante un’adeguata comparazione degli interessi in gioco, della possibilità di adottare un provvedimento diverso.

Con la sentenza 05/01/2023, n. 121, il TAR Campania-Napoli ha premesso che ai fini dell’esatta individuazione del titolo edilizio necessario per realizzare una tettoia occorre fare riferimento all'impatto effettivo che le opere generano sul territorio, con la conseguenza che si deve qualificare l'intervento edilizio quale nuova costruzione, con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi, solo ove, avuto riguardo alla sua struttura e all'estensione dell'area relativa, esso si presenti idoneo a determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie.

Ciò posto tuttavia, l’esatta individuazione del titolo abilitativo necessario ai fini edilizi e urbanistici non assume alcun rilievo nel caso in cui l’opera abusiva sia stata realizzata in una zona paesaggistica in assenza della relativa autorizzazione.
In proposito è stato ricordato che ove gli illeciti edilizi ricadano in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, stante l'alterazione dell'aspetto esteriore, gli stessi risultano soggetti alla previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica, con la conseguenza che, quand'anche si ritenessero le opere pertinenziali o precarie e, quindi, assentibili con mera SCIA, l'applicazione della sanzione demolitoria è, comunque, doverosa ove non sia stata ottenuta alcuna autorizzazione paesistica.
Ed infatti l'art. 27, D.P.R. 380/2001 non distingue tra opere per cui è necessario il permesso di costruire e quelle per cui sarebbe necessaria la semplice SCIA in quanto impone di adottare un provvedimento di demolizione per tutte le opere che siano, comunque, costruite senza titolo in aree sottoposte a vincolo paesistico.
In tali circostanze vige dunque un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento.
In sostanza, ciò che rileva ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico.

Quanto al lamentato difetto di motivazione, i giudici hanno spiegato che, per costante giurisprudenza, i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi, tanto più quando venga in rilievo un'area soggetta a vincolo paesaggistico, sono atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico al ripristino e della sua prevalenza sull'interesse privato: l'interesse pubblico all'ordinato svolgimento dell'attività urbanistico-edilizia e all'armonico sviluppo del territorio, vieppiù in zona soggetta a vincolo paesaggistico, è infatti in re ipsa e non può trovare limite nell'interesse al mantenimento di opere abusive da parte di chi le abbia realizzate.

Il TAR ha dunque confermato la legittimità del provvedimento del Comune a prescindere dalla classificazione degli abusi valevole nel diverso contesto dei titoli edilizi.

Dalla redazione