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02/01/2023

Professioni, dichiarazioni non veritiere all’ufficio catastale

Risponde del delitto di falsità ideologica in certificati, previsto dall’art. 481 del Codice penale, il professionista che abbia presentato all'Ufficio del catasto dei fabbricati dichiarazioni che rappresentino falsamente lo stato dei luoghi.

Nel caso di specie il ricorrente era stato condannato per il reato di cui all’art. 481 del Codice penale per aver presentato all'ufficio del catasto fabbricati, nella qualità professionale di ingegnere, alcune dichiarazioni, con allegate planimetrie, che rappresentavano falsamente lo stato dei luoghi.
Secondo il ricorrente, non avendo le planimetrie catastali finalità probatoria, le attestazioni fornite al catasto dal professionista non sono destinate a provare la verità di quanto rappresentato e non possono dunque integrare il delitto contestato.

C. Cass. pen. 16/12/2022, n. 47666 ha ritenuto non fondato il motivo di ricorso, confermando la responsabilità del professionista.
Secondo la Corte infatti non vi è dubbio che le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili presentate all'ufficio del catasto da un professionista iscritto all'Albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell'ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l'aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti.
Sul punto i giudici hanno richiamato, per un caso analogo, un precedente (C. Cass. pen. 04/09/2018, n. 39699) secondo cui commette il delitto di falsità ideologica in certificati, previsto dall'art. 481 del Codice penale, il professionista che redige la relazione tecnica, allegata alla domanda di rilascio del permesso di costruire in accertamento di conformità, falsamente attestante la conformità dell'intervento alla normativa edilizia e urbanistica, in quanto tale attestazione, provenendo da soggetto qualificato, ha la funzione di fornire un'esatta informazione alla pubblica amministrazione di quanto in essa contenuto.

Né vale richiamare, in contrario, il regime di prova dei certificati catastali, posto che, mentre non può dubitarsi della natura fidefacente di tali certificati rispetto alle informazioni e ai dati in possesso dell'ufficio che vengono documentalmente attestati, altro è il valore probatorio degli elementi in tal modo certificati, ciò che dipende:
- per un verso, dal tipo di questione che viene in rilievo e dalla relativa disciplina (la Corte ha precisato che ad esempio i certificati catastali non valgano ad attestare la proprietà dei beni immobili - vedi C. Cass. Civ. 04/03/2011, n. 5257);
- per altro verso, dalla pur sempre deducibile non conformità del contenuto di tali atti all'effettiva realtà rappresentata.
In tema si veda anche la Nota: Valenza delle risultanze catastali e legittimità della preesistenza.

Dalla redazione