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29/11/2022

Responsabilità del progettista per falsa asseverazione di conformità delle opere edilizie

Secondo la Corte di Cassazione integra il reato di cui all’art. 481 del Codice penale la falsa asseverazione di conformità delle opere edilizie agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale.

Il ricorrente, nella veste di progettista, era stato condannato per il reato di cui all’art. 481 del Codice penale (falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità) in relazione all’art. 29, comma 3, D.P.R. 380/2001, per avere falsamente attestato in una SCIA la conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale.

In proposito si ricorda che ai sensi dell’art. 481, Codice penale, chiunque nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 a 516 euro.
Secondo l’art. 29, comma 3, D.P.R. 380/2001 (in materia di responsabilità per le opere soggette a SCIA) il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

C. Cass. pen. 07/11/2022. n. 41814, confermando la condanna del progettista, ha precisato che il reato contestato ha natura istantanea, e che l’atto di asseverazione ha natura di “certificato” ex art. 481, Codice penale per quel che riguarda non solo la descrizione dello stato dei luoghi e la ricognizione di eventuali vincoli esistenti sull'area oggetto dell'intervento edilizio, ma anche, e soprattutto, la rappresentazione delle opere che si intendono realizzare e loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.

Ne deriva che:
- il progettista che asseveri una conformità delle opere agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio comunale non corrispondente al vero è responsabile del reato di cui all'art. 481 del Codice penale;
- la natura istantanea del reato determina la punibilità anche nel caso in cui le opere di fatto non vengano realizzate.

Dalla redazione