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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Pres.P. Trento 03/12/2024, n. 20-26/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/12/2024, n. 20-26/Leg.
D. Pres.P. Trento 03/12/2024, n. 20-26/Leg.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
- visto l’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”, ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana con proprio decreto i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale; - visto l’articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo del decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolament |
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Capo I - Oggetto |
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Art. 1 - Oggetto1. Questo regolamento, in attuazione della legge provinciale 11 dicembre 2020, n. 14 (Disciplina della ricerca e delle concessioni minerarie e modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006), di seguito “legge provinciale”, detta disposizioni relative alla ricerca e alla coltivazione dei giacimenti di sostanze minerali di prima categoria di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge provinciale. |
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Capo II - Disposizioni relative al permesso di ricerca mineraria |
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Art. 2 - Procedimento per il rilascio del permesso di ricerca mineraria1. La domanda di permesso di ricerca mineraria è presentata alla struttura provinciale competente in modalità esclusivamente telematica, unitamente al programma dei lavori di ricerca e all’ulteriore documentazione individuata dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge provinciale. 2. Nella domanda di permesso di ricerca mineraria, oltre ai requisiti previsti dall’articolo 3, comma 1, della legge provinciale, il richiedente indica gli elementi che giustificano la coerenza della durata dell� |
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Art. 3 - Modifiche del permesso di ricerca mineraria e altre vicende successive al suo rilascio1. L’ampliamento e la riduzione dell’area di ricerca, la proroga e il trasferimento del permesso di ricerca mineraria sono autorizzati dalla struttura provinciale competente, a seguito di presentazione di domanda, in modalità esclusivamente telematica, secondo quanto previsto da questo articolo. 2. Nella domanda di ampliamento dell’area di ricerca, il ricercatore dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge provinciale, ad eccezione della lettera c). Al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’ampliamento dell’area di ricerca si applica la disciplina prevista per il rilascio del permesso di ricerca mineraria. |
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Art. 4 - Disposizioni relative alla decadenza dal permesso di ricerca mineraria1. Prima di dichiarare la decadenza dal permesso di ricerca nei casi previsti dall’articolo 16, comma 3, della legge provinciale, la struttura provinciale competente assegna al ricercatore un termine congruo per la formulazione di eventuali controdeduzioni nonché per la presentazione di una relazione sulle attività svolte, sugli esiti raggiunti e sullo stato delle opere realizzate. La struttur |
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Capo III - Disposizioni relative alla concessione di coltivazione di giacimenti minerari |
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Art. 5 - Disposizioni relative agli adempimenti preliminari all’avvio della procedura di affidamento della concessione1. Sono beni necessari alla coltivazione del giacimento ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), della legge provinciale e in quanto tali costituiscono pertinenze del giacimento medesimo, i seguenti beni: a) per le acque minerali, le opere di presa con vasche di prima raccolta e miscelazione e relative tubazioni di collegamento, le eventuali diramazioni per l’acquedotto pubblico e le opere funzionali al concomitante uso potabile; b) per le sostanze minerali solid |
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Art. 6 - Disposizioni relative al provvedimento e al disciplinare di concessione1. La struttura provinciale competente rilascia la concessione di coltivazione entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande concorrenti previsto dall’avviso pubblico di cui all’articolo 10 della legge provinciale. Il provvedimento di concessione è efficace a decorrere dalla data della sottoscrizione del disciplinare di concessione. 2. Prima della sottoscrizione del disciplinare di concessione, il concessionario presta la garanzia prevista dall’articolo 17 della legge provinciale e corrisponde la somma eventualmente dovuta al titolare del permesso di ricerca, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della l |
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Art. 7 - Modifiche della concessione di coltivazione e altre vicende successive al suo rilascio1. La modifica del progetto di coltivazione, compresi gli interventi relativi ai beni necessari alla coltivazione, l’ampliamento e la riduzione dell’area di coltivazione sono autorizzati dalla struttura provinciale competente, a seguito di presentazione di domanda in modalità esclusivamente telematica, secondo quanto previsto da questo articolo. Resta fermo il rispetto degli eventuali limiti e prescrizioni previsti nel disciplinare di concessione con riguardo alle modifiche della concessione di coltivazione. 2. La domanda di modifica del progetto di coltivazione è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia e nell’albo telematico dei comuni territorialmente interessati, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. A tal fine, la struttura provinciale competente trasmette la domanda ai comuni territorialmente interessati, i quali, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nell’albo telematico, trasmettono alla medesima l’attestazione di avvenuta pubblicazione. Entro quindici giorni |
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Art. 8 - Disposizioni relative alla decadenza dalla concessione di coltivazione1. Prima di dichiarare la decadenza dalla concessione di coltivazione nei casi previsti dall’articolo 16, comma 4, della legge provinciale, la struttura provinciale competente assegna al concessionario un termine congruo per la formulazione di eventuali controdeduzioni nonché per la presentazione di una relazione finale contenente lo stato di conservazione e di consistenza del giacimento e dei beni necessari alla coltivazione e, in caso di |
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Capo IV - Canone di concessione |
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Art. 9 - Componente fissa del canone di concessione1. La componente fissa del canone di concessione di acque minerali e di sostanze minerali solide è commisurata alla superficie corrispondente all'area |
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Art. 10 - Componente variabile del canone di concessione di acque minerali1. La componente variabile del canone di concessione di acque minerali è articolata nelle seguenti quote: a) una quota calcolata per ogni metro cubo di acqua imbottigliata o impiegata nella produzione di bibite confezionate, pari a: 1) 1,10 euro al metro cubo, in caso di imbottigliamento in vetro, ridotta del 15 per cento in caso di ricorso al vuoto a rendere; |
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Art. 11 - Componente variabile del canone di concessione di sostanze minerali solide1. La componente variabile del canone di concessione di sostanze minerali solide è commisurata al volume annuale complessivo degli scavi effettuati in miniera ed è pari a: a) 0,50 euro al metro cubo, per i materiali estr |
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Art. 12 - Misure per incentivare la sostenibilità ambientale e l'economia circolare1. La Provincia, nella coltivazione dei giacimenti di sostanze minerali, promuove, attraverso una riduzione del canone di concessione, iniziative volte a efficientare l'uso della risorsa, a minimizzare i consumi di energia e gl |
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Art. 13 - Strumenti di misurazione per le concessioni di coltivazione di acque minerali1. Ai fini del calcolo della componente variabile del canone ai sensi dell'articolo 10, nelle concessioni di acque minerali devono essere utilizzati misuratori di portata omologati, che il concessionario installa a regola d'arte e a proprie spese sulla condotta di adduzione dell'acqua allo stabilimento. La struttura provinciale competente effettua una verifica preliminare dei luoghi per individuare l'idonea collocazione del misuratore. Il concessionario a seguito dell'installazione produce una relazione a firma di un tec |
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Art. 14 - Aggiornamento del canone1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge provinciale 28 |
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Art. 15 - Termini e modalità di versamento del canone1. La componente fissa del canone di concessione di cui all'articolo 9 è versata dal concessionario, in via anticipata, entro il 31 marzo di ciascun anno di riferimento, secondo le modalità comunicate dalla struttura provinciale competente. 2. Ai fini della determinazione della componente variabile del canon |
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Art. 16 - Sanzioni1. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 15, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si applica la sanzione prevista dall'articolo 19, comma 1, lette |
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Capo V - Disposizioni finali e transitorie |
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Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie1. Dalla data di entrata in vigore di questo regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Provincia 16 dicembre 2021, n. 21-55/Leg (Regolamento sulla determinazione del canone delle c |
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Capo VI - Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013), in materia di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e di provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) |
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Art. 18 - Modificazioni dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 27 dicembre 2022, n. 19-76/Leg1. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia n. 19-76/Leg del 2022 è inserito il seguente: “2-bis. Per i pr |
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