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28/12/2022

Obbligo di trasmissione delle segnalazioni per l’esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC

Il Presidente ANAC ha fornito indicazioni in relazione al termine di trasmissione delle segnalazioni che attivano il potere sanzionatorio dell’ANAC.

Con riferimento al potere sanzionatorio dell’ANAC, di cui all'art. 213, comma 13, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, il Presidente ANAC, con il Comunicato del 22/12/2022 ha richiamato le seguenti disposizioni:
- il Com. ANAC 21/12/2016, il quale nell’introdurre i modelli di segnalazione e comunicazione all’ANAC, ha stabilito che, in caso di mancata segnalazione entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto), l’ANAC procede ad avviare un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento o comunque nei confronti di colui che si sia reso responsabile di tale omissione/ritardo;
- l’articolo 10, comma 2, della Delib. ANAC 16/10/2019, n. 920 (Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell’ANAC, si veda Contratti pubblici: nuovo Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC ), il quale prevede che le segnalazioni - formulate compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa - devono essere inviate all’ANAC entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla conoscenza del fatto oggetto di segnalazione;
- il Com. ANAC 30/03/2022 (Appalti pubblici: nuovi modelli per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC), il quale, nell’adottare i nuovi modelli di segnalazione e comunicazione all’ANAC, ha ribadito le istruzioni operative in relazione alla completezza e alla tempestività (30 giorni dal verificarsi dell’evento) delle segnalazioni e delle comunicazioni.

In proposito, l’ANAC ha rilevato:
- situazioni di grave ritardo nell’adempimento agli obblighi informativi-comunicativi; condotta che rischia di incidere negativamente sulle garanzie difensive degli operatori economici, i quali non possono essere esposti sine die alle potenziali conseguenze derivanti dall’esercizio del potere sanzionatorio;
- la necessità di garantire, da un lato, i principi generali che presiedono all’attività amministrativa, posti a tutela dell’operatore economico, in particolare, quello di tempestività della contestazione e, dall’altro, il regolare ed effettivo esercizio dell’attività sanzionatoria dell’ANAC.

Di conseguenza, l’ANAC ha invitato tutti i soggetti sui quali gravano obblighi informativi, comunicativi e di segnalazione nei suoi confronti:
- a utilizzare per le segnalazioni esclusivamente gli appositi moduli, allegando la documentazione ivi prevista;
- a trasmettere la segnalazione nel termine di 30 giorni previsto dall’art. 10, comma 2, della Delib. ANAC 16/10/2019, n. 920.
Con l’avvertenza che la violazione delle suddette disposizioni comporta l’attivazione del procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto responsabile dell’omissione o del ritardo.

Inoltre, l’ANAC ha chiarito che il termine di 30 giorni decorre dalla piena conoscenza dei fatti oggetto di segnalazione, ossia:
- dal loro definitivo accertamento, che di regola coincide con un provvedimento amministrativo;
- in assenza di provvedimento, dalla data di scadenza del termine - concesso al soggetto da segnalare all’ANAC - per l’adempimento o per la trasmissione di chiarimenti, memorie e controdeduzioni ovvero dal momento, se precedente, in cui tali atti siano trasmessi.
In ogni caso, la proposizione o la pendenza di un ricorso giurisdizionale non esonera il soggetto obbligato dal rispetto del termine di 30 giorni di cui all’art. 10, comma 2, della Delib. ANAC 16/10/2019, n. 920.

Dalla redazione