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L. R. Friuli Venezia Giulia 07/11/2022, n. 15

Misure finanziarie multisettoriali.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Avviso di Rettifica in B.U. 30/11/2022, n. 48
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - Attività produttive

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 67 le parole "dell'agglomerato industriale" sono sostituite dalle seguenti: "delle aree degradate destinate alle attività produttive situate nel";

b) al comma 69 le parole "entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 2023".

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 67, della legge regionale n. 24/2021, come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. L'articolo 13 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è sostituito dal seguente:

"Art. 13 - (Incentivi al rinnovo e rigenerazione delle attività economiche nei distretti del commercio)

1. La Regione incentiva, nell'ambito dei distretti del commercio, i progetti in cui si prevede e si programma l'attuazione di interventi di infrastrutturazione urbana da parte dei soggetti pubblici, nonché l'esecuzione di investimenti in tecnologia e digitalizzazione da parte delle imprese, per l'introduzione e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative.

2. Gli interventi dei Comuni per la realizzazione di infrastrutture riguardano in particolare la connettività a banda larga, il rinnovo dell'ambiente e dell'arredo urbano, la creazione di zone pedonali, la riqualificazione delle aree destinate a sagre, fiere e mercati, la forestazione urbana, la mobilità sostenibile e le attività di marketing del distretto del commercio, compresa l'animazione urbana.

3. Gli investimenti delle imprese con unità operativa all'interno degli ambiti territoriali dei distretti del commercio, finalizzati allo sviluppo tecnologico, riguardano l'acquisto e l'attivazione di impianti e sistemi tecnologici necessari alla digitalizzazione dei processi produttivi, alla personalizzazione dei prodotti forniti e dei servizi erogati e lo sviluppo della digitalizzazione e l'implementazione dei sistemi di Information Tecnology (IT), nonché allo sviluppo sostenibile.

4. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono finanziati a valere sulle risorse assegnate al Fondo commercio, di cui all'articolo 10, comma 6, secondo i termini e le modalità previsti con regolamento regionale e con bandi a favore delle imprese predisposti dal comune capofila al quale è delegata

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Art. 3 - Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente tutela patrimonio ittico un finanziamento straordinario al fine di garantirne il funzionamento e l'attività istituzionale a fronte degli aumenti di spesa connessi ai consumi di energia elettrica, gas e carburante.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prev

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Art. 4 - Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

1. La lettera a-bis) del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è sostituita dalla seguente:

"a-bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di alta e media tensione e le relative opere di connessione alla rete elettrica di alta e media tensione, localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in

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Art. 5 - Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità

1. - 6. Omissis

7. All'articolo 4-ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 la locuzione "per gli anni 2020, 2021 e 2022" è sostituita dalla seguente: "di ogni anno";

b) al comma 4-bis la locuzione "al 31 dicembre 2022" è sostituita dalla seguente: "a tre anni successivi a quello dell'approvazione dell'elenco".

8. Per le finalità di cui all'articolo 4-ter della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

9. All'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 82 le parole ", ai familiari che hanno istituito trust" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2022, a favore dei trust istituiti" e le parole "contributi in conto capitale, " sono sostituite dalla seguente: "incentivi";

b) al comma 83 le parole "sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "il 30 novembre 2022 alla struttura competente in materia di edilizia abitativa" e le parole "della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e del cronoprogramma finanziario dell'intervento da realizzare" sono sostituite dalle seguenti: "dell'atto istitutivo del trust e del progetto a firma di un professionista abilitato completo di relazione tecnica, elaborati grafici e preventivo di spesa";

c) dopo il comma 83 sono inseriti i seguenti:

"83-bis. L'incentivo di cui al comma 82 è concesso con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, in misura pari alla spesa indicata nel preventivo di spesa allegato alla domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro per progetto, fermo il disposto di cui all'articolo 33, comma 4, della legge regionale 7/2000.

83-ter. Ai fini della rendicontazione dell'intervento e conseguente er

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Art. 6 - Beni e attività culturali, sport e tempo libero

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, intese come spazi chiusi dotati di palcoscenico adibiti in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperto al pubblico, in possesso della licenza prevista dall'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e da sale cinematografiche, con esclusione dei multiplex, intese come spazi, al chiuso o all'aperto, adibiti a pubblico spettacolo cinematografico, munite di riconoscimento come sala d'essai ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo, con sede nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dagli operatori culturali di cui agli articoli 19, comma 2, 20, 25, 26-ter, 27-bis, 30-bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dai centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica di cui all'articolo 26, commi 1-bis e 1-ter, della legge regionale 16/2014, finanziati nel triennio 2021-2023 a valere sul "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con D.P.Reg. 20 febbraio 2017, n. 039/Pres., l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o ai soggetti gestori delle sale o dei centri, in forza di un idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione delle sale o dei centri, nonché agli operatori culturali, a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2021 - 30 settembre 2022, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.

2. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incent

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Art. 7 - Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia

1. Al fine di garantire la continuità e l'effettività degli interventi regionali in materia di politica attiva del lavoro, anche nell'ottica dell'efficace fronteggiamento delle ricadute economiche ed occupazionali derivanti dalle situazioni emergenziali del mercato interno, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, a concedere gli incentivi di politica attiva del lavoro di cui agli articoli 29, 30, 32, 33 e 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), per le domande presentate nel 2022, ai sensi della relativa regolamentazione attuativa, che risultino ammissibili a contributo e non ancora definite alla data del 31 dicembre 2022.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 4.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 55.

3. - 6. Omissis

7. I contributi concessi in materia di politiche per la famiglia e per la promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità possono essere erogati in via anticipata e, in deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), senza essere subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o altra idonea garanzia patrimoniale.

8. All'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "in corso di validità" sono inserite le seguenti: "e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell

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Art. 8 - Salute e politiche sociali

1. - 25. Omissis

26. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.Reg. 18 agosto 2022, n. 0107/Pres. (Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 "Riorganizzazione dei livelli di assistenz

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Art. 9 - Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione

1. - 20. Omissis

21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2022, a favore degli enti locali risorse complessive pari a 1 milione di euro per la realizzazione di interventi individuati d'intesa con le Prefettur

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Art. 10 - Omissis

 

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Art. 11 - Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 2, in combinato disposto con l'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 (Istituzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta

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Art. 12 - Art. 13 - Omissis

 

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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Tabella A - Tabella P - Omissis
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Allegati - Omissis

 

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