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D. Pres.R. Friuli Venezia Giulia 18/08/2022, n. 0107/Pres.

Regolamento per il rilascio dell'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale 26/2015 e alla legge regionale 6/2006).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 07/11/2022, n. 15
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Premessa

 

IL PRESIDENTE

 

VISTO l'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

VISTO l'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla legge regionale n. 26/2015 e alla legge regionale n. 6/2006);

VISTA la legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);

VISTA l'

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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 12 dicembre 2019, n. 22 (Riorganizzazione dei livelli di assistenza, norme in materia di pianificazione e programmazione sanitaria e sociosanitaria e modifiche alla

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Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

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Art. 3 - Soggetti competenti

1. L'accreditamento istituzionale delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani non autosufficienti di cui all'articolo 2, è rilasciato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità dell'Amministrazione regionale, di seguito in breve Direzione centrale.

2. Nell'esercizio delle pr

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Art. 4 - Corrispettivo

1. Il richiedente l'accreditamento istituzionale, il rinnovo di cui all'articolo 20 o l'integrazione di cui all'articolo 21 è tenuto a versare il corr

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TITOLO II - Fase transitoria
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Capo I - Disposizioni generali
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Art. 5 - Definizione

1. Nel corso della fase transitoria i soggetti di cui all'articolo 2 accedono all'accreditamento istituzionale attraverso i seguenti procedimenti:

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Art. 6 - Destinatari
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Art. 7 - Durata

1. La fase transitoria si conclude entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

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Capo II - Procedimento di accreditamento provvisorio
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Art. 8 - Presentazione delle istanze

1. N1 Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i titolari dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture di cui all'articolo 6 presentano alla Direzione centrale istanza di accreditamento con modalità web tramite apposito applicativo gestionale.

2. Nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato di cui al comma 1, l'istanza di accreditamento e la documentazione ad essa allegata vengono presentate tramite posta elettronica certifica

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Art. 9 - Istruttoria

1. La Direzione centrale effettua il controllo sulla regolarità e completezza dell'istanza e della documentazione allegata e procede alla verifica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti essenziali indicati negli allegati al presente regolamento.

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Capo III - Procedimento di accreditamento definitivo
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Art. 10 - Istruttoria

1. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'elenco di cui all'articolo 9, comma 5, la Direzione centrale avvia d'ufficio i singoli procedimenti di accreditamento definitivo sulla base della propria programmazione interna, comunicando all'interessato l'avvio del procedimento.

2. Per ciascun procedimento, la Direzione centrale procede alla costituzione del gruppo di valutazione incaricato di effettuare le verifiche documentali e gli accertamenti in loco, finalizzati al rilascio dell'accreditamento definitivo e concorda con la struttura la data del sopralluogo.

3. La Direzione Centrale può richiedere alla struttura, in qualsiasi momento, la presentazione, entro trenta giorni dalla richiesta, di eventuale ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva, eventualmente corredata da osservazioni scritte.

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Art. 11 - Procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica del gruppo di valutazione si conclude con un giudizio di non accreditabilità e

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Art. 12 - Adozione del decreto

1. Entro centottanta giorni dall'avvio del procedimento di cui al presente capo, la Direzione centrale, sulla base del giudizio di cui all'articolo 10, comma 6, adotta un decreto:

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Art. 13 - Durata

1. L'accreditamento a pieno titolo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di adozione del relativo decreto. Scaduto tale termine, le strutture accreditate presentano domanda di rinnovo dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 20.

2. L'accreditamento con riserva ha una durata

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TITOLO III - Regime ordinario
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Art. 14 - Nuovi accreditamenti

1. Nell'ambito del regime ordinario, la Direzione centrale adotta appositi avvisi, anche su base territoriale, finalizzati all'accreditamento di strutt

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Art. 15 - Presentazione delle istanze

1. I titolari dell'autorizzazione all'esercizio di strutture di cui all'articolo 2 interessati a ottenere l'accreditamento presentano alla Direzione centrale istanza con modalità web tramite apposito applicativo gestionale, nei termini previsti dall'avviso di cui all'articolo 14.

2. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni:

a) sede e denominazione della st

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Art. 16 - Fase istruttoria

1. Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di accreditamento, la Direzione centrale effettua un controllo sulla regolarità e completezza della stessa.

2. In caso di esito positivo, la Direzione centrale procede alla costituzione del gruppo di valutazione e concorda con la struttura medesima la data del sopralluogo finalizzato alla verifica dei requisiti.

3. In caso di irregolarità o incompletezza della documentazione prodotta, la Direzione Centrale invita il richiedente a produrre, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, i documenti richiesti, eventualmente corredati da osservazioni scritte. Ricevuta la documentazione richiesta, la Direzione Centrale, se ritiene la stessa idonea, procede alla costituzione del gruppo di valutazione e concorda con la struttura medesima la data del sopralluogo per la verifica dei re

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Art. 17 - Procedimento di riesame

1. Il procedimento di riesame è avviato quando l'attività di verifica del gruppo di valutazione si conclude con un giudizio di non accreditabilità e

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Art. 18 - Adozione del decreto

1. Entro centottanta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 15, la Direzione centrale, sulla base del giudizio di cui all'articolo 16, comma

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Art. 19 - Durata

1. L'accreditamento a pieno titolo ha una durata di tre anni a decorrere dalla data di adozione del relativo decreto, alla scadenza dei quali, le strutture accreditate presentano domanda di rinnovo dell'accreditamento, ai sensi dell'articolo 20.

2. L'accreditamento con riserva ha una durata

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Art. 20 - Rinnovo dell'accreditamento

1. Prima dell'inizio dell'ultimo semestre di validità del decreto di accreditamento, le strutture accreditate presentano domanda di rinnovo con le mod

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Art. 21 - Integrazione dell'accreditamento

1. Le strutture già accreditate che abbiano proceduto all'ampliamento del numero dei posti letto ai sensi del D.P.Reg. n. 0144/Pres. del 2015, ne danno comunicazione alla Direzione centrale entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Azienda sanitaria competente per territorio e, qualora sia stato adottato un avviso ai sensi dell'articolo 14, presentano alla Direzione centrale istanza di integrazione dell'accreditamento.

2. Le strutture già accreditate che abbiano proceduto al trasferimento in altra sede ai sensi d

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TITOLO IV - Disposizioni finali
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Art. 22 - Vigilanza della Direzione centrale

1. La Direzione centrale esercita l'attività di vigilanza nei confronti delle strutture accreditate, attraverso sopralluoghi di controllo.

2. In caso di rifiuto della struttura a sottoporsi ai sopralluoghi di cui al comma 1, la Direzione centrale adotta il provvedimento di sospensione dell'accreditamento per un periodo di trenta giorni. Entro quindici giorni dalla scadenza di detto periodo, viene disposto un nuovo sopralluogo, anche senza preavviso. In caso di ulteriore rifiuto, la Direzione centrale adotta il provvedimento di revoca dell'accreditamento.

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Art. 23 - Norma transitoria

1. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 65 commi 6 e 7 della

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Art. 24 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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Allegato A - Requisiti di accreditamento dei servizi residenziali per anziani non autosufficienti

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato B - Requisiti di accreditamento dei servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti

Parte di provvedimento in formato grafico

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