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14/10/2022

Appalti pubblici: RUP carente dei requisiti di professionalità e necessaria attività di supporto

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha fornito chiarimenti in merito all'eventualità che il RUP non sia in possesso dei requisiti professionali adeguati all’incarico da svolgere.

Nel caso di specie un comune aveva approvato un progetto preliminare che prevedeva lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria; una volta affidate le successive fasi di progettazione, l'importo dei lavori è risultato superiore alla soglia. Il RUP nominato a suo tempo possedeva i requisiti professionali richiesti per gli importi inferiori alle soglie comunitarie (i.e. non era in possesso di laurea magistrale, ma di laurea triennale e anni di esperienza) e l'ufficio non aveva altri tecnici.
Con il quesito 1469/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto come rispettare le Linee guida ANAC n. 3, le quali per appalti di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria prevedono che il RUP sia in possesso di laurea magistrale.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS in proposito ha richiamato:
- l’art. 31, comma 11, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ai sensi del quale, nel caso in cui l’organico della stazione appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, i compiti di supporto all’attività del RUP possono essere affidati ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
- le Linee guida ANAC n. 3, di cui alla Delib. ANAC 11/10/2017, n. 1007, le quali prevedono che nell’ipotesi di carenza in organico della stazione appaltante (s.a.) di professionalità adeguate allo svolgimento dell’incarico di RUP, la s.a. può individuare un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti. In tal caso, la stazione appaltante dovrà affiancare il RUP con un adeguato ufficio di supporto in possesso delle competenze tecniche e professionali adeguate all’appalto da affidare. Tale attività di supporto potrà essere svolta da altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP, o, in mancanza, da soggetti esterni, aventi le specifiche competenze richieste dal Codice appalti e dalle Linee guida.

Dalla redazione