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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sanzione interdittiva ANAC - Risoluzione del contratto di appalto
FATTISPECIE - Nel caso esaminato dal TAR Campania-Napoli 07/10/2022, n. 6203, il ricorrente sosteneva che la sanzione interdittiva dell’ANAC - ex art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. f-ter) - implicherebbe l’esclusione dell’operatore dalle procedure di gara in corso nonché l’interdizione a partecipare a nuove gare per tutta la durata della sanzione, ma non la decadenza da tutti i contratti già stipulati e che siano in corso di esecuzione.
In altri termini, a suo avviso, la disposizione del Codice non avrebbe attribuito all’ANAC il potere di irrogare una sanzione di generale incapacità a contrarre a carico dell’operatore che si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione, bensì - assai più limitatamente - quello di interdire al concorrente di acquisire nuovi affidamenti ulteriori rispetto a quelli già in corso di esecuzione.
RIFERIMENTI NORMATIVI - L’art. 80, D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. f-ter) prevede che le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.
Il comma 12 della medesima norma prevede a sua volta che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
Infine, il comma 6 stabilisce che le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
EFFETTI DELLA SANZIONE INTERDITTIVA - Secondo il TAR Campania, dalla lettura di tali disposizioni è possibile ricavare che l’operatore economico deve essere immediatamente escluso ogni volta in cui la sanzione interdittiva dell’ANAC venga irrogata in pendenza di una procedura di gara. Ed infatti, come affermato dalla giurisprudenza, la sanzione non produce un mero effetto preclusivo, ma altresì espulsivo.
Inoltre, la lett. f-ter), nel prevedere che il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico, da un lato preclude l’ultrattività della sanzione, dall’altro, però, ne conferma in modo inequivoco la natura di motivo di esclusione che produce i propri effetti nelle procedure in corso, rendendo doverosa la misura espulsiva, anche successiva all’aggiudicazione, della società destinataria della sanzione.
Sul punto è stato richiamato il generale principio in base al quale i partecipanti alle gare pubbliche devono possedere i requisiti di partecipazione ininterrottamente durante tutto il periodo di svolgimento della gara, dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, fino all’aggiudicazione della gara, alla stipula del contratto e fino alla fase di esecuzione del contratto (cfr. C. Stato, Ad. Plen., 20/07/2015, n.8; di recente anche C. Stato19/02/2019, n. 1141).
La regola posta dall’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 ha dunque un ambito che non resta confinato alla mera e contingente irrogazione della sanzione, ma possiede una forza espansiva ben maggiore che gli deriva dal fatto di costituire espressione ed applicazione del principio generale di continuità ed immanenza nel possesso dei requisiti di partecipazione (non solo ai fini dell’ammissione e della partecipazione alla singola gara, ma anche) per tutto il periodo di materiale espletamento di analoghi servizi contrattualmente appaltati con altre pubbliche gare e fino al loro esaurimento.
CONCLUSIONI - In conclusione, nella fattispecie esaminata dal TAR, dopo avere formalmente acquisita la informativa che in occasione altra analoga procedura di affidamento indetta da altro Comune l'operatore era stato inserito nel registro delle interdittive, con la comminatoria della sanzione interdittiva unitamente alla generale incapacità a contrarre della società, non restava alcun margine di discrezionalità od altra alternativa al Comune - quale che fosse la fase in cui si trovava l’affidamento - che disporre l’annullamento dell’aggiudicazione e la risoluzione del contratto intercorrente fra le parti.