ANAC: utilizzo dei fondi europei nei contratti di PPP esclusi dal limite del 49% | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/09/2022

ANAC: utilizzo dei fondi europei nei contratti di PPP esclusi dal limite del 49%

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha affermato che i finanziamenti europei a fondo perduto possono ritenersi esclusi dal calcolo per il limite del 49% del contributo pubblico nei contratti di Partenariato Pubblico Privato (PPP).

I contratti di Partenariato Pubblico Privato
Come noto, elemento centrale del contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP) è il trasferimento del rischio all’operatore economico, tale trasferimento consente di ottenere benefici non conseguibili con uno o più contratti tradizionali di appalto; la P.A. infatti ha la possibilità di realizzare un investimento finalizzato all’erogazione di un servizio di interesse pubblico con l’apporto maggioritario di risorse private.

In sede di gara l’amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente:
- in un contributo pubblico;
- nella cessione di beni immobili;
- in un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all’opera da affidare in concessione.
In ogni caso, l’eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 49% del costo dell’investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari (art. 165, comma 2, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 e art. 180, comma 6, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50).

Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la Delibera del 20/09/2022, n. 432, sottolinea che uno degli elementi di particolare rilevanza per le operazioni di PPP per la costruzione e gestione di asset pubblici riguarda l’utilizzo dei fondi europei, anche nell’ambito del PNRR e, in particolare, l’incidenza dei finanziamenti a fondo perduto di provenienza euro-unitaria su limite del 49% del costo dell’investimento in tali operazioni.
In proposito l'ANAC rileva che:
- la normativa europea (Regolamento (UE) n. 549/2013 e Manuale attuativo del SEC 2010 ‘‘Manual on Government deficit and debt’’ (MGDD) di Eurostat2 - edizione 2019) specifica che la valutazione della contribuzione pubblica rispetto all’apporto di soggetti privati nel finanziamento dei costi di investimento deve escludere le sovvenzioni a fondo perduto di matrice euro-unitaria.
- la disciplina del Codice appalti suggerisce che il contributo pubblico, complessivamente inteso per il rispetto del limite del 49%, debba riferirsi esclusivamente al perimetro delle risorse "a carico della pubblica amministrazione’’, così escludendo le altre fonti di finanziamento, comprese le risorse euro-unitarie.

Indicazioni ANAC
L'ANAC afferma pertanto che, ove non incidano sulla finanza pubblica nazionale e non risultino in qualche modalità o in qualche forma a carico della P.A., le risorse europee possono ritenersi escluse dalle valutazioni in merito al limite del 49% del contributo pubblico sul costo complessivo dell'investimento.
L'ANAC precisa che, ove si distinguano risorse europee a fondo perduto (grants) e prestiti onerosi soggetti a obbligo di restituzione da parte dello Stato italiano (loans), l’indicazione di cui sopra si applica esclusivamente alle risorse europee a fondo perduto (grants). 

Dalla redazione