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26/09/2022

Varianti leggere in corso d’opera e aumento di volumetria

Secondo la Corte di Cassazione, le difformità dal permesso di costruire che incidono sulle volumetrie non possono configurare “varianti leggere” disciplinate dall’art. 22, D.P.R. 380/2001.

FATTISPECIE - Nel caso di specie il committente e il proprietario erano stati condannati per i reati di cui all’art. 44, D.P.R. 380/2001, comma 1, lett. b), e all’art. 181, D. Leg.vo 42/2004. L’accusa si riferiva al concorso degli imputati nell’esecuzione di lavori d’ampliamento di due preesistenti edifici, in difformità dal permesso di costruire e dall’autorizzazione paesaggistica. Il committente, tra l’altro, deduceva la sua estraneità all’accaduto, avendo egli nominato la moglie quale procuratrice speciale per i suddetti lavori e, non essendosene mai occupato, riteneva di non poter essere a conoscenza di eventuali difformità.
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi sulla base delle seguenti considerazioni.

RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE/PROPRIETARIO - C. Cass. pen. 01/08/2022, n. 30287 ha innanzitutto riaffermato la responsabilità del committente sulla base dell’orientamento giurisprudenziale in tema di corresponsabilità, anche solo morale, per abuso edilizio del proprietario (o comproprietario) dell'immobile, non formalmente committente, laddove le condotte siano state tenute dal coniuge. Alla luce dei fatti non poteva infatti ritenersi evidente l’estraneità del ricorrente all’abuso, posto che egli, oltre che proprietario dell’immobile, era coniuge della committente e abitava nello stabile oggetto delle modifiche non assentite.
Inoltre è stato osservato che le variazioni rispetto al progetto erano consistite in tamponature di balconi e terrazzi ed in una sopraelevazione comportante un consistente aumento di volumetria, sicché non poteva ipotizzarsi che le opere fossero state realizzate su iniziativa autonoma del direttore dei lavori e che la committente e il proprietario non ne sapessero nulla.

VARIANTI CHE INCIDONO SULLE VOLUMETRIE - Per quanto concerne le difformità rilevate, il Collegio ha evidenziato che la c.d. variante “leggera” in corso d’opera - disciplinata dall’art. 22, comma 2, D.P.R. 380/2001, che la assoggetta a mera segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori, con la conseguente penale irrilevanza rispetto al reato urbanistico - non è configurabile in caso di difformità che incidono sulle volumetrie. Queste ultime richiedono il permesso di costruire, sicché il mancato previo rilascio del titolo in variante prima della esecuzione delle opere integra certamente gli estremi di reato di cui all'art. 44, D.P.R. 380/2001. Sul tema si veda la Nota: Abusi edilizi, distinzione tra varianti e variazioni essenziali.

REATO PAESAGGISTICO - Quanto al reato paesaggistico, la qualificazione dei lavori in parziale difformità non esclude la sussistenza della contravvenzione, posto che, per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 181 del D. Leg.vo 42/2004, giusta la chiara formulazione del precetto contenuta nel comma 1 della disposizione, si configura rispetto a lavori di qualsiasi genere eseguiti sui beni assoggettati a tutela paesaggistica, in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, senza che assuma rilievo la distinzione tra le ipotesi di difformità parziale e totale rilevante invece nella disciplina urbanistica.

Dalla redazione