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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 29/07/2021, n. 128
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- D.P.C.M. 30/10/2023, n. 180
- D.P.C.M. 22/06/2022, n. 109
- D.P.C.M. 23/12/2021, n. 243
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Premessa
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 17; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato e, in particolare, l'articolo 3; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, gli articoli da 35a 40; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni; Visto il d |
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Capo I - Organizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica |
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Art. 1. - Funzioni1. Il presente decreto disciplina l'organizzazione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, di seguito denominato «Ministero». Il Ministero costituisce l'autorità nazionale di riferiment |
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Art. 2. - Organizzazione1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato in: a) tre dipartimenti e dodici direzioni generali; N12 b) uffici di diretta collaborazione del Ministro. 2. I Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE). 3. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC); b) direzione generale innovazione tecnologica (ITEC); c) direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF); d) direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM). N13 4. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB); b) direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA); |
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Art. 3. - Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale1. Il Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, le competenze del Ministero in materia di gestione delle risorse umane e del benessere organizzativo; gestione unitaria del contenzioso; pianificazione dei fabbisogni di acquisto e gestione del relativo processo; innovazione tecnologica, digitalizzazione dei processi e flussi informativi; comunicazione istituzionale; programmazione europea, coordinamento degli affari europei e internazionali; programmazione finanziaria sostenibile e bioeconomia; tutela della biodiversità; aree protette; difesa del mare e tutela degli ambienti marini e costieri. N13 2. N15 |
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Art. 4. - Dipartimento sviluppo sostenibile1. Il Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, le competenze del Ministero in materia di politiche per lo sviluppo dell’economia circolare, inclusa la definizione e la implementazione della relativa strategia nazionale; gestione dei procedimenti amministrativi relativi alla bonifica dei siti di interesse nazionale; finanziamento dell’attuazione degli interventi di bonifica dei siti orfani; risarcimento del danno ambientale; difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico; t |
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Art. 5. - Dipartimento energia1. Il Dipartimento energia (DiE) esercita, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, le competenze del Ministero in materia di mercati energetici; sicurezza, flessibilità e continuità degli approvvigionamenti energetici; efficienza e competitività energetica; promozione delle energie rinnovabili e gestione dei relativi programmi di finanziamento e dei correlati incentivi; processi di decarbonizzazione; nucleare e gestione dei rifiuti nucleari; carburanti e mobilità sostenibile; gestione dei titoli minerari; programmi di finanziamento, anche europeo, in materia di energie rinnovabili e di risorse a basso tenore di carbonio; analisi, programmazione e studi di settore e |
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Art. 6. - Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso1. La Direzione generale comunicazione, risorse umane e contenzioso (CORUC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) coordinamento dei processi partecipativi, comunque denominati, del Ministero e gestione delle attività in tema di accesso civico generalizzato; organizzazione e gestione dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico; N12 b) affari generali, reclutamento e concorsi, riqualificazione ed aggiornamento professionale del personale del Ministero; trattamento giuridico ed economico del personale e dei componenti degli organi collegiali operanti presso il Ministero, tenuta dei ruoli, della matricola e dei fascicoli personali della dirigenza e del personale non dirigenziale; supporto al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell' |
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Art. 7. - Direzione generale innovazione tecnologica1. La Direzione generale innovazione tecnologica (ITEC) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione dell’innovazione tecnologica, digitalizzazione, informatizzazione dei sistemi, organizzazione unificata e condivisa del sistema informativo del Ministero e dei necessari strumenti a presidio della trasparenza amministrativa, della sicurezza informatica, ivi compresi gli aspetti di attuazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, digitalizzazione e tracciabilità dei flussi informativi interni al Ministero, r |
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Art. 8. - Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF)1. La Direzione generale affari europei, internazionali e finanza sostenibile (AEIF) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) collaborazione con le competenti direzioni generali ai fini della partecipazione del Ministero ai processi di definizione delle politiche e della legislazione europea e collaborazione con le competenti direzioni generali nei processi di definizione e gestione degli accordi internazionali, in raccordo con l’Ufficio di gabinetto; monitoraggio sull’applicazione degli accordi internazionali e della normativa ambientale europea e sul reporting alle istituzioni e agli organismi internazionali; N4 b) coordinamento delle attività di rilevanza europea delle direzioni generali dei dipartimenti nella partecipazione alla formazione delle politiche e delle decisioni dell'UE e monitoraggio dell'attuazione della normativa europea sul piano interno sulla base delle informative a |
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Art. 9. - Direzione generale tutela della biodiversità e del mare1. La Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) aree protette terrestri, montane e marine, e Rete Natura 2000; a-bis) procedimenti di riconoscimento delle associazioni di protezione ambientale ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, verificando periodicamente il mantenimento dei requisiti previsti; N18 |
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Art. 10. - Direzione generale economia circolare e bonifiche1. La Direzione generale economia circolare e bonifiche (ECB) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione delle politiche per l'economia circolare, inclusa la responsabilità estesa del produttore (EPR) e la cessazione della qualifica di rifiuto; N12 b) gestione integrata del ciclo dei rifiuti; c) pianificazione, tracciabilità e vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, e monitoraggio e vigilanza sull'adozione e attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali; c-bis) aggiornamento e monitoraggio dell’attuazione del Piano nazionale di prevenzione dei rifiuti (PNPR) e del Programma nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR); N18 |
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Art. 11. - Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque1. La Direzione generale uso sostenibile del suolo e delle acque (USSA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione delle politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse quelle di programmazione e finanziamento degli interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico; N12 b) definizione e attuazione delle politiche per l'uso sostenibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione; N12 |
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Art. 12. - Direzione generale valutazioni ambientali1. La Direzione generale valutazioni ambientali (VA) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) attività connesse a situazioni a rischio di incidente rilevante, per quanto di competenza del Ministero; b) concertazione di piani e progra |
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Art. 12-bis - Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi1. La Direzione generale sostenibilità dei prodotti e dei consumi (SPC) svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti: a) politiche integrate di prodotto e di |
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Art. 13. - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi1. La Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi (FTA) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), in coordinamento con la MIE, la DEE e la PIF, per gli aspetti relativi: 1) alla gestione e allo sviluppo delle fonti primarie di energia convenzionale, rinnovabile e nucleare; 2) alla diversificazione delle fonti e delle tecnologie energetiche e geominerarie; 3) alla tutela e alla promozione delle filiere tecnologiche nazionali o importate, con particolare riferimento alle filiere relative a materie prime critiche; b) tutela dell’integrità delle filiere energetiche, nonché sviluppo minerario nazionale; c) autorizzazioni in materi |
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Art. 13-bis - Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche1. La Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE) svolge le funzioni di competenza del Ministero, anche in materia di sviluppo e promozione non finanziaria degli investimenti in decarbonizzazione e in sicurezza energetica, nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la DEE e la PIF, relativamente: 1) alla gestione e allo sviluppo di vettori energetici, ivi incluso il gas naturale; 2) al coordinamento dei vettori energetici di cui al numero 1) con le fonti primarie di energia; 3) alla diversificazione dei vettori energetici di cui al numero 1) e alla integrazione dei medesimi nel sistema energetico; 4) allo sviluppo delle infrastrutture nell’ottica della promozione di investimenti in decarbonizzazione, sicurezza ed econ |
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Art. 14. - Direzione generale domanda ed efficienza energetica1. La Direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e attuazione del PNIEC, in coordinamento con la FTA, la MIE e la PIF, relativamente alla gestione e allo sviluppo degli usi finali nei settori industriale, terziario, agricolo e civile e alla diversificazione delle tecnologie nei predetti settori; b) mobilità sostenibile; mobilità elettrica e carburanti alternativi, ivi compresi biocarburanti ed e-fuel; gas naturale liquefatto (GNL) nei trasporti marittimi e terrestri pesanti, rete di distribuzione dei carburanti in rapporto alle esigenze di mobilità sostenibile, infrastrutture di ricarica elettrica; c) efficienza energetica in tutti i settori di impieg |
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Art. 15. - Direzione generale programmi e incentivi finanziari1. La Direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF) svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione e gestione di programmi nazionali di finanziamento per la riduzione della “intensità di carbonio” nei settori esclusi dal sistema di scambio delle quote di emissione (ETS), con particolare riferimento ai trasporti e fermo restando quanto previsto all’articolo 13-bis, comma 1, lettera m); N19 b) gestione di interventi e strumenti di incentivazione idonei a governare gli effetti dei cambiamenti climatici sul piano della mitigazione e dell'adattamento, connessi al settore energetico; |
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Art. 16. - Capitanerie di porto e Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri1. Le capitanerie di porto dipendono funzionalmente dal Ministero ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dell' |
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Art. 17. - Dotazioni organiche1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono determinati secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nell’ambito della dotazione organica di livello dirigenziale generale di cui alla tabella A allegata al presen |
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Capo II - Organismo indipendente di valutazione della performance |
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Art. 18. - Organismo indipendente di valutazione della performance1. Presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro in posizione di autonomia organizzativa, operativa e valutativa, opera l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del de |
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Art. 19. - Struttura tecnica permanente1. Presso l'Organismo è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, competente per le attività istruttorie propedeutiche all'espletamento delle |
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Capo III - Uffici di diretta collaborazione |
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Art. 21. - Uffici di diretta collaborazione del Ministro1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le altre strutture dell'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, alla elaborazione delle politiche pubbliche, alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativ |
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Art. 22. - Ufficio di gabinetto1. Il Capo di gabinetto supporta il Ministro nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, istruisce, fatto salvo quanto previsto all’articolo 23, comma 1, ed esamina gli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, coordina l'intera attività di supporto e tutti gli Uffici di diretta collaborazione i quali, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità della spesa, ed assume ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro, assicurando, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. Cura la partecipazione del Ministro, in coordinamento con le strutture del Ministero, ai comitati interministeriali e alle cabine di regia operanti presso la Presidenz |
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Art. 23. - Ufficio legislativo1. L'Ufficio legislativo coordina e definisce gli schemi dei provvedimenti normativi di competenza del Ministero di natura legislativa, regolamentare e non regolamentare; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri; assicura l'analisi e la valutazione d'impatto della regolazione, la semplificazione dei procedimenti e la qualità del linguaggio normativo, nonché il corretto recepimento e la completa attuazione della normativa dell'Unione europea. N11 2. L'Ufficio legislativo cura i rapporti con il Parlamento, segue l'andamento dei lavori parlamentari, cura gli atti del sindacato ispettiv |
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Art. 24. - Uffici di segreteria del Ministro1. La Segreteria del Ministro, assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo alla predisposizione ed alla elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro e alla acquisizione ed elaborazione di ogni elemento utile all'opera dello stesso, diversa da quella prevista dai commi 3 e 5. 2. Alla Segreteria del Ministro è preposto il Capo della segreteria, |
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Art. 25. - Ufficio del consigliere diplomatico1. L'Ufficio del consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero e con l'Ufficio di gabinetto, le attività di supporto al Ministro per i rapporti internazionali, unionali e bilater |
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Art. 26. - Ufficio stampa e comunicazione1. L'Ufficio stampa e comunicazione, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali, effettua il monitoraggi |
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Art. 27. - Uffici di segreteria del Viceministro e dei Sottosegretari di Stato1. Agli uffici del Vice Ministro, ove nominato, e dei Sottosegretario di Stato è preposto il Capo della segreteria. |
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Art. 28. - Personale degli Uffici di diretta collaborazione1. Agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 21, comma 2, ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) disciplinati dal successivo del comma 3, è assegnato personale dipendente del Ministero o di altre amministrazioni pubbliche, enti, organismi e imprese pubblici in posizione di aspettativa, di comando o collocamento fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nel numero massimo di centoquaranta unità, nel rispetto dei vincoli imposti dagli stanziamenti di bilancio, oltre a un contingente, nel numero massimo di otto unità, di consiglieri, espe |
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Art. 29. - Trattamento economico1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 21, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, così articolato: per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale del Capo dipartimento incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per gli incarichi di cui alla citata disposizione; per il Capo dell'Ufficio legislativo, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; per il Capo della Segreteria del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell’articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero; in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale, incaricati ai |
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Capo IV - Disposizioni finali |
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Art. 30. - Norme transitorie, finali ed abrogazioni1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138. 2. N35 |
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Tabella A (di cui all'articolo 17, comma 1) |
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Tabella B (di cui all'articolo 17, comma 4)
DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
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