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05/09/2022

Incentivi per le funzioni tecniche: la somma si calcola sull'importo posto a base di gara

In tema di appalti pubblici, il MIMS ha chiarito che la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche si calcola esclusivamente sull’importo posto a base di gara.

Con il quesito 1421/2022 sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS), è stato chiesto se l'importo sul quale effettuare il calcolo degli incentivi delle funzioni tecniche comprende anche il costo stimato degli eventuali rinnovi e/o proroghe previsti nei documenti di gara.

Il Servizio contratti pubblici del MIMS ha:
- richiamato l’art. 113 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse per le attività indicate;
- chiarito che l’importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara non va confuso con il c.d. valore stimato dell’appalto che, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
- concluso che l’importo sul quale calcolare la somma spettante ai dipendenti a titolo di incentivi per l’espletamento di funzioni tecniche è esclusivamente quello posto a base di gara, con esclusione, dunque, del costo stimato per le eventuali opzioni.

Sul tema, si veda anche Incentivi per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle PA: osservazioni ANAC .

Dalla redazione