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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Accordi quadro: le prestazioni devono essere chiaramente identificate negli atti di gara
Fattispecie
In esito ad una segnalazione, l'ANAC ha avviato un'istruttoria finalizzata alla valutazione della corretta applicazione dell’istituto dell’accordo quadro di cui all’art. 54 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50, in relazione ad un accordo quadro con più operatori economici, senza riapertura di confronto competitivo, per servizi di ingegneria, con particolare riferimento al profilo inerente all’affidamento della progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva dei lavori di ammodernamento/manutenzione e/o nuova costruzione di strade comunali e provinciali.
In particolare, è emersa l’assenza del documento preliminare alla progettazione, quale elemento di base per lo sviluppo dei successivi livelli progettuali da eseguire in attuazione dell’accordo quadro, teso a riportare gli approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all’entità, alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare.
Rilievi dell'ANAC
In proposito, con l'Atto del Presidente ANAC del 27/07/2022, è stato rilevato quanto segue:
- la progettazione del servizio non può prescindere dalla preliminare individuazione dell’opera da progettare;
- se il valore dell’appalto per ciascun lotto da affidare con l’istituto dell’accordo quadro non tiene conto della reale consistenza ed entità delle prestazioni da svolgere, non è garantita la congruenza tra corrispettivi e prestazioni e la corretta remunerazione delle attività proposte;
- anche nel caso di un accordo quadro sussiste la necessità che le prestazioni da svolgersi siano chiaramente identificate negli atti di gara al fine di garantire il rispetto dei principi di concorrenza;
- l'accordo quadro è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui questi siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato, così che tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate);
- l'impiego degli accordi quadro è più idoneo per gli appalti che rispondono ad esigenze consolidate, ripetute nel tempo, il cui numero, così come l'esatto momento del loro verificarsi, non sia noto in anticipo.
Conclusioni ANAC
Nel caso di specie, è emerso che l’accordo quadro risultava utilizzato per la progettazione di opere puntuali che, ancorché non identificate e non identificabili nei documenti di gara, apparivano avere elementi non standardizzabili, posto che ogni asse viario può presentare caratteristiche tecniche differenti, da sviluppare con separata progettazione che tenga conto dello stato dei luoghi e delle relative interferenze, nonché delle caratteristiche geologiche dei terreni; elementi questi non strettamente connaturati all’istituto dell’accordo quadro.
Al riguardo è stato osservato che sono state considerate unitariamente strade provinciali e strade comunali, la cui progettazione inerisce a normative tecniche differenti, dovendosi ulteriormente rilevare, a titolo meramente esemplificativo, la differenza che sussiste tra la progettazione di strade situate in territori montani ovvero in piccoli comuni con la progettazione di strade in territori prossimi al mare ovvero situate in città metropolitane.
Tali incertezze non consentono agli operatori economici di formulare un’offerta seria e attendibile con la conseguente violazione dei principi di libera concorrenza, trasparenza e par condicio.